Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale Imperia,
Ordinanza 21 gennaio 2000

TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

- artt. 420 e segg. C.P.P. -

Addì 21.1.2000 alle ore 10,40 in Imperia, Palazzo di Giustizia;
relativamente al procedimento n. XXXXX
innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dott. Laura Russo,
In Camera di Consiglio chiamate le parti e le altre persone interessate e i difensori, sono comparsi:
il Pubblico Ministero in persona del dott. U. Pelosi,
l'imputato C.P.
(omissis)
Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle parti e rileva la ritualità delle citazioni.
Si dà atto che l'imputato ha depositato in data 17.1.2000 istanza con la quale chiede di essere ammesso al rito abbreviato.
A questo punto, il giudice, d'ufficio, rileva - a seguito di tale richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato profili di illegittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/98 per evidente violazione dell'art. 3 Cost., stante l'ingiustificata disparità di trattamento instauratasi con l'entrata in vigore della norma citata, il 2.1.2000, tra i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica (per i quali continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni nel caso di udienza preliminare in corso o, comunque, già fissata al 2.1.00) e procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale (per i quali si applicano, invece, le nuove disposizioni di cui alla legge n. 479/99); tale disparità emerge, in maniera del tutto evidente, laddove l'imputato voglia accedere al giudizio abbreviato, poiché nel primo caso (reati di competenza del giudice monocratico) l'ammissione al rito é (ancora) subordinata al consenso del P.M., mentre la nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p. non solo non richiede il preventivo consenso del P.M., ma obbliga il giudice all'inevitabile ammissione. Pare a questo giudice che la macroscopicità di tale iniquità sia da ricercare in una mera dimenticanza del legislatore: in effetti, la disposizione di cui all'art. 220 cit. aveva una sua ragion d'essere nell'originario impianto del d.lgs. n. 51/98, poiché era prevista la fase dell'udienza preliminare per i soli reati di competenza del tribunale in composizione collegiale: di talché, ben comprensibile era una norma transitoria di tale tenore per udienza preliminare destinate a scomparire. Ma nel nuovo sistema approntato dalla legge n. 479/99, tale disposizione transitoria non riveste alcun significato se non quello di instaurare un incomprensibile e ingiustificato "doppio binario" per talune udienze in corso o fissate, e tutte le altre.
La questione è di evidente rilevanza nel presente giudizio, avendo l'imputato richiesto il giudizio abbreviato.

P. Q. M.

dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/98, per violazione degli artt. 3 cpv. e 24, nella parte in cui prevede per le udienze preliminari, per reati attribuiti alla cognizione del giudice monocratico, in corso o fissate al 2.1.2000 l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Manda per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Si comunichi ai Presidenti delle due Camere.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL GIUDICE
(dott.ssa Laura RUSSO)

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