Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale Imperia,
Ordinanza 21 gennaio 2000
TRIBUNALE
DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE
- artt. 420 e segg. C.P.P. -
Addì
21.1.2000 alle ore 10,40 in Imperia, Palazzo di Giustizia;
relativamente al procedimento n. XXXXX
innanzi al Giudice per l'udienza preliminare Dott. Laura Russo,
In Camera di Consiglio chiamate le parti e le altre persone interessate e i
difensori, sono comparsi:
il Pubblico Ministero in persona del dott. U. Pelosi,
l'imputato C.P.
(omissis)
Il Giudice procede quindi all'accertamento relativo alla costituzione delle
parti e rileva la ritualità delle citazioni.
Si dà atto che l'imputato ha depositato in data 17.1.2000 istanza con
la quale chiede di essere ammesso al rito abbreviato.
A questo punto, il giudice, d'ufficio, rileva - a seguito di tale richiesta
di giudizio abbreviato da parte dell'imputato profili di illegittimità
costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/98 per evidente violazione dell'art.
3 Cost., stante l'ingiustificata disparità di trattamento instauratasi
con l'entrata in vigore della norma citata, il 2.1.2000, tra i procedimenti
di competenza del tribunale in composizione monocratica (per i quali continuano
ad applicarsi le vecchie disposizioni nel caso di udienza preliminare in corso
o, comunque, già fissata al 2.1.00) e procedimenti di competenza del
tribunale in composizione collegiale (per i quali si applicano, invece, le nuove
disposizioni di cui alla legge n. 479/99); tale disparità emerge, in
maniera del tutto evidente, laddove l'imputato voglia accedere al giudizio abbreviato,
poiché nel primo caso (reati di competenza del giudice monocratico) l'ammissione
al rito é (ancora) subordinata al consenso del P.M., mentre la nuova
formulazione dell'art. 438 c.p.p. non solo non richiede il preventivo consenso
del P.M., ma obbliga il giudice all'inevitabile ammissione. Pare a questo giudice
che la macroscopicità di tale iniquità sia da ricercare in una
mera dimenticanza del legislatore: in effetti, la disposizione di cui all'art.
220 cit. aveva una sua ragion d'essere nell'originario impianto del d.lgs. n.
51/98, poiché era prevista la fase dell'udienza preliminare per i soli
reati di competenza del tribunale in composizione collegiale: di talché,
ben comprensibile era una norma transitoria di tale tenore per udienza preliminare
destinate a scomparire. Ma nel nuovo sistema approntato dalla legge n. 479/99,
tale disposizione transitoria non riveste alcun significato se non quello di
instaurare un incomprensibile e ingiustificato "doppio binario" per
talune udienze in corso o fissate, e tutte le altre.
La questione è di evidente rilevanza nel presente giudizio, avendo l'imputato
richiesto il giudizio abbreviato.
P. Q. M.
dichiara non
manifestamente infondata, e rilevante nel giudizio, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/98, per violazione degli artt. 3 cpv.
e 24, nella parte in cui prevede per le udienze preliminari, per reati attribuiti
alla cognizione del giudice monocratico, in corso o fissate al 2.1.2000 l'applicazione
delle disposizioni anteriormente vigenti.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio
in corso.
Manda per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Si comunichi
ai Presidenti delle due Camere.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
(dott.ssa Laura RUSSO)