Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale Imperia,
Ordinanza 14-17 gennaio 2000
TRIBUNALE
DI IMPERIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Il Giudice dott. L. Russo,
ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso dell'udienza preliminare del
12.1.2000 relativa al procedimento n. 197/97 RGNR a carico di:
B.G.,
imputato per i reati:
a) di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/90,
b) di cui agli artt. 81 cpv., 453 co. 3 c.p.,
nel corso della quale il giudice, d'ufficio, ha rilevato - a seguito di richiesta
di giudizio abbreviato da parte dell'imputato - profili di illegittimità
costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/98 per evidente violazione dell'art.
3 Cost., stante l'ingiustificata disparità di trattamento instauratasi
con l'entrata in vigore della norma citata, il 2.1.2000, tra i procedimenti
di competenza del tribunale in composizione monocratica (per i quali continuano
ad applicarsi le vecchie disposizioni nel caso di udienza preliminare in corso
o, comunque, già fissata al 2.1.00) e procedimenti di competenza del
tribunale in composizione collegiale (per i quali si applicano, invece, le nuove
disposizioni di cui alla legge n. 479/99); tale disparità emerge, in
maniera del tutto evidente, laddove l'imputato voglia accedere al giudizio abbreviato,
poiché nel primo caso (reati di competenza del giudice monocratico) l'ammissione
al rito é (ancora) subordinata al consenso del P.M., mentre la nuova
formulazione dell'art. 438 c.p.p. non solo non richiede il preventivo consenso
del P.M., ma obbliga il giudice all'inevitabile ammissione. Pare a questo giudice
che la macroscopicità di tale iniquità sia da ricercare in una
mera dimenticanza del legislatore; in effetti, la disposizione di cui all'art.
220 cit. aveva una sua ragion d'essere nell'originario impianto del d.lgs. n.
51/98, poiché era prevista la fase dell'udienza preliminare per i soli
reati di competenza del tribunale in composizione collegiale: di talché,
ben comprensibile era una norma transitoria di tale tenore per udienza preliminare
destinate a scomparire. Ma nel nuovo sistema approntato dalla legge n. 479/99,
tale disposizione transitoria non riveste alcun significato se non quello di
instaurare un incomprensibile e ingiustificato "doppio binario" per
talune udienze in corso o fissate, e tutte le altre.
Tale questione, tuttavia, non pare rilevante nel caso di specie, poiché
al B. é altresì contestato il reato di cui all'art. 453 n. 3 c.p.,
reato di competenza collegiale, il che parrebbe (il condizionale é ormai
d'obbligo, poiché il legislatore, come detto, si é assolutamente
dimenticato di regolare compiutamente i processi in corso al 2.1.00) ricondurre
la competenza al collegio, ai sensi dell'art. 33 quater c.p.p. Pertanto, alla
richiesta di giudizio abbreviato dovrebbe, di necessità, conseguire l'ordinanza
ammissiva del rito alternativo.
Se, allora, deve applicarsi la nuova disciplina, deve rilevarsi come il P.M.
abbia sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 438
c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/99, il profilo della violazione del
contraddittorio costituzionalizzato nell'art. 111 cost. novellato a seguito
della legge cost. n. 2/99 ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"),
sia sotto il profilo della violazione del principio della soggezione del giudice
alla sola legge (art. 101 cost.). Più precisamente, la violazione del
contraddittorio emergerebbe dall'eliminazione della necessità del consenso
del P.M., mentre il secondo profilo di illegittimità consisterebbe nell'impossibilità
per il giudice di esprimersi in ordine alla stessa ammissibilità del
giudizio abbreviato.
Scorrendo la nuova disciplina dell'udienza preliminare, parrebbe che l'intenzione
del legislatore sia stata quella di conferire centralità a tale fase
di giudizio, e, soprattutto, di rendere il giudizio abbreviato perno del nuovo
processo, costruendolo quale modo ordinario di definizione del giudizio.
Pare a questo giudice che la nuova disciplina del rito abbreviato possa contrastare
con la disposizione dell'art. 111 cost., per i motivi indicati dal P.M. Ma,
soprattutto, poiché sembra che i nuovi artt. 438 e 441 c.p.p. delineino,
piuttosto, una nuova figura di "giudice" che, ineluttabilmente, rimanda
a quella del giudice istruttore (inequivocabile il tenore della modifica dell'art.
422 c.p.p. e, soprattutto, del nuovissimo art. 421 bis c.p.p.)- un giudice (al
quale viene imposto di definire il processo: "Sulla richiesta il giudice
provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato", art.
438 co. 4 c.p.p.) che, laddove non ritenga di poter decidere allo stato degli
atti, "assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione"
(art. 441 co. 5 c.p.p.: elementi, si badi, quindi qualunque mezzo di prova),
e che mal si concilia con i principi di cui al nuovo art. 111 cost. che prescrive
un processo penale "regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova". Con in più, rispetto al "vecchio" giudice
istruttore, che questo nuovo giudice, oltre a disporre e assumere prove, emette
sentenza sulla responsabilità dell'imputato: non é chi non veda
come sia di difficile previsione la sorte di tale rito.
Certo, potrebbe leggersi l'attività integrativa di ufficio quale disposizione
parallela all'art. 507 c.p.p. (ancorché pare esservi differenza tra la
carenza probatoria di cui all'art. 441 e la situazione di assoluta necessità
di cui all'art. 507 c.p.p.), ma allora la norma dovrebbe prevede la possibilità
di ripensamento dell'imputato, soprattutto perché "resta salva in
tale caso l'applicabilità dell'art. 423" (sulla cui ampiezza é
inutile dilungarsi): in definitiva, se all'imputato che chiede il giudizio abbreviato
vengono "cambiate le carte in tavola" - a seguito di assunzione di
prove ex officio e, persino, di modifica dell'imputazione, deve essere consentito
il diritto alla difesa.
Tutte le questioni sembrano da valutarsi congiuntamente, poiché pare
che le norme in discussione fondino su presupposti e principi assolutamente
difformi: l'illegittimità dell'art. 438 c.p.p., prospettata dal P.M.,
per violazione dell'art. 101 cost. (per l'impossibilità del giudice di
esprimersi in ordine all'ammissibilità del rito; in termini analoghi,
la questione della soggezione del giudice alla legge é problema affrontato
dalla Corte di Legittimità nella sentenza n. 313/90), potrebbe ritenersi
superata proprio dalla possibilità garantita al giudice di assumere prove
anche d'ufficio, laddove non ritenga sufficienti gli atti a disposizione. Ma,
allora, é proprio tale potere che - per i motivi sopra indicati - deve
sottostare al giudizio di legittimità.
P. Q. M.
dichiara non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs.
n. 51/98, per violazione degli artt. 3 cpv. e 24, nella parte in cui prevede
per le udienze preliminari, per reati attribuiti alla cognizione del giudice
monocratico, in corso o fissate al 2.1.2000 l'applicazione delle disposizioni
anteriormente vigenti: dichiara la irrilevanza nel presente procedimento di
tale eccezione.
Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 438 c.p.p., come novellato dalla legge n. 479/99, - nella parte in
cui non prevede il contraddittorio delle parti nell'ammissione del rito abbreviato,
nonché nella parte in cui non consente al giudice la valutazione di sua
ammissibilità - per violazione degli artt. 111 e 101 cost.
Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 441 c.p.p. - nella parte in cui consente al giudice di assumere, anche
d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - per contrasto con
gli artt. 111 e 24 cost.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio
in corso.
Manda per la notifica, anche a mezzo della P.G., all'imputato, ai difensori,
al P.M., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si comunichi ai Presidenti delle due Camere.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Imperia, 14.1.2000
Il Giudice
(dott.ssa L. Russo)
Depositato in Cancelleria il 17 GEN 2000