Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale Imperia,
Ordinanza 14-17 gennaio 2000

TRIBUNALE DI IMPERIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice dott. L. Russo, ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso dell'udienza preliminare del 12.1.2000 relativa al procedimento n. 197/97 RGNR a carico di:
B.G.,
imputato per i reati:
a) di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/90,
b) di cui agli artt. 81 cpv., 453 co. 3 c.p.,
nel corso della quale il giudice, d'ufficio, ha rilevato - a seguito di richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato - profili di illegittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/98 per evidente violazione dell'art. 3 Cost., stante l'ingiustificata disparità di trattamento instauratasi con l'entrata in vigore della norma citata, il 2.1.2000, tra i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica (per i quali continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni nel caso di udienza preliminare in corso o, comunque, già fissata al 2.1.00) e procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale (per i quali si applicano, invece, le nuove disposizioni di cui alla legge n. 479/99); tale disparità emerge, in maniera del tutto evidente, laddove l'imputato voglia accedere al giudizio abbreviato, poiché nel primo caso (reati di competenza del giudice monocratico) l'ammissione al rito é (ancora) subordinata al consenso del P.M., mentre la nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p. non solo non richiede il preventivo consenso del P.M., ma obbliga il giudice all'inevitabile ammissione. Pare a questo giudice che la macroscopicità di tale iniquità sia da ricercare in una mera dimenticanza del legislatore; in effetti, la disposizione di cui all'art. 220 cit. aveva una sua ragion d'essere nell'originario impianto del d.lgs. n. 51/98, poiché era prevista la fase dell'udienza preliminare per i soli reati di competenza del tribunale in composizione collegiale: di talché, ben comprensibile era una norma transitoria di tale tenore per udienza preliminare destinate a scomparire. Ma nel nuovo sistema approntato dalla legge n. 479/99, tale disposizione transitoria non riveste alcun significato se non quello di instaurare un incomprensibile e ingiustificato "doppio binario" per talune udienze in corso o fissate, e tutte le altre.
Tale questione, tuttavia, non pare rilevante nel caso di specie, poiché al B. é altresì contestato il reato di cui all'art. 453 n. 3 c.p., reato di competenza collegiale, il che parrebbe (il condizionale é ormai d'obbligo, poiché il legislatore, come detto, si é assolutamente dimenticato di regolare compiutamente i processi in corso al 2.1.00) ricondurre la competenza al collegio, ai sensi dell'art. 33 quater c.p.p. Pertanto, alla richiesta di giudizio abbreviato dovrebbe, di necessità, conseguire l'ordinanza ammissiva del rito alternativo.
Se, allora, deve applicarsi la nuova disciplina, deve rilevarsi come il P.M. abbia sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/99, il profilo della violazione del contraddittorio costituzionalizzato nell'art. 111 cost. novellato a seguito della legge cost. n. 2/99 ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"), sia sotto il profilo della violazione del principio della soggezione del giudice alla sola legge (art. 101 cost.). Più precisamente, la violazione del contraddittorio emergerebbe dall'eliminazione della necessità del consenso del P.M., mentre il secondo profilo di illegittimità consisterebbe nell'impossibilità per il giudice di esprimersi in ordine alla stessa ammissibilità del giudizio abbreviato.
Scorrendo la nuova disciplina dell'udienza preliminare, parrebbe che l'intenzione del legislatore sia stata quella di conferire centralità a tale fase di giudizio, e, soprattutto, di rendere il giudizio abbreviato perno del nuovo processo, costruendolo quale modo ordinario di definizione del giudizio.
Pare a questo giudice che la nuova disciplina del rito abbreviato possa contrastare con la disposizione dell'art. 111 cost., per i motivi indicati dal P.M. Ma, soprattutto, poiché sembra che i nuovi artt. 438 e 441 c.p.p. delineino, piuttosto, una nuova figura di "giudice" che, ineluttabilmente, rimanda a quella del giudice istruttore (inequivocabile il tenore della modifica dell'art. 422 c.p.p. e, soprattutto, del nuovissimo art. 421 bis c.p.p.)- un giudice (al quale viene imposto di definire il processo: "Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato", art. 438 co. 4 c.p.p.) che, laddove non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, "assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione" (art. 441 co. 5 c.p.p.: elementi, si badi, quindi qualunque mezzo di prova), e che mal si concilia con i principi di cui al nuovo art. 111 cost. che prescrive un processo penale "regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova". Con in più, rispetto al "vecchio" giudice istruttore, che questo nuovo giudice, oltre a disporre e assumere prove, emette sentenza sulla responsabilità dell'imputato: non é chi non veda come sia di difficile previsione la sorte di tale rito.
Certo, potrebbe leggersi l'attività integrativa di ufficio quale disposizione parallela all'art. 507 c.p.p. (ancorché pare esservi differenza tra la carenza probatoria di cui all'art. 441 e la situazione di assoluta necessità di cui all'art. 507 c.p.p.), ma allora la norma dovrebbe prevede la possibilità di ripensamento dell'imputato, soprattutto perché "resta salva in tale caso l'applicabilità dell'art. 423" (sulla cui ampiezza é inutile dilungarsi): in definitiva, se all'imputato che chiede il giudizio abbreviato vengono "cambiate le carte in tavola" - a seguito di assunzione di prove ex officio e, persino, di modifica dell'imputazione, deve essere consentito il diritto alla difesa.
Tutte le questioni sembrano da valutarsi congiuntamente, poiché pare che le norme in discussione fondino su presupposti e principi assolutamente difformi: l'illegittimità dell'art. 438 c.p.p., prospettata dal P.M., per violazione dell'art. 101 cost. (per l'impossibilità del giudice di esprimersi in ordine all'ammissibilità del rito; in termini analoghi, la questione della soggezione del giudice alla legge é problema affrontato dalla Corte di Legittimità nella sentenza n. 313/90), potrebbe ritenersi superata proprio dalla possibilità garantita al giudice di assumere prove anche d'ufficio, laddove non ritenga sufficienti gli atti a disposizione. Ma, allora, é proprio tale potere che - per i motivi sopra indicati - deve sottostare al giudizio di legittimità.

P. Q. M.

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/98, per violazione degli artt. 3 cpv. e 24, nella parte in cui prevede per le udienze preliminari, per reati attribuiti alla cognizione del giudice monocratico, in corso o fissate al 2.1.2000 l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti: dichiara la irrilevanza nel presente procedimento di tale eccezione.
Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., come novellato dalla legge n. 479/99, - nella parte in cui non prevede il contraddittorio delle parti nell'ammissione del rito abbreviato, nonché nella parte in cui non consente al giudice la valutazione di sua ammissibilità - per violazione degli artt. 111 e 101 cost.
Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p. - nella parte in cui consente al giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - per contrasto con gli artt. 111 e 24 cost.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Manda per la notifica, anche a mezzo della P.G., all'imputato, ai difensori, al P.M., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si comunichi ai Presidenti delle due Camere.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Imperia, 14.1.2000
Il Giudice
(dott.ssa L. Russo)
Depositato in Cancelleria il 17 GEN 2000

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