Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Penale
Ordinanza 7-13 dicembre 1999

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE PENALE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Paolo Massidda - Presidente
Dott. Mario Biddau - Consigliere
Dott. Tiziana Marogna - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento N. 169/99 C.C. relativo a XXXXXXX

Rilevato che XXXXXXX è stato condannato alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione con sentenza in data 18.2.1999 del Pretore di Cagliari (Sezione distaccata di Iglesias), per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in Iglesias il 12.7.1995;
che la relativa norma incriminatrice (art. 341 C.P.) è stata abrogata dall'art. 18 c. 1° della legge 25.6.1999 n. 205;
che trattasi di "abolitio criminis" completa, onde si versa nella fattispecie nella fattispecie disciplinata dall'art. 2 c. 2° C.P., e non nell'ipotesi di leggi tra loro diverse succedutesi nel tempo (art. 2 c. 3° C.P.),(*) in quanto è del tutto venuta meno la tutela dello specifico interesse della Pubblica Amministrazione che era protetto con la norma di cui all'art. 341 C.P., ed essendo pertanto irrilevante che nella condotta del condannato siano eventualmente ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di ingiuria, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 10 C.P., diverso da quello contemplato nella norma abrogata nella sua interezza;
che pertanto, ai sensi dell'art. 673 c. 1° C.P.P., la menzionata sentenza di condanna deve essere revocata in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Sentite le parti;
Revoca, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, pronunciata il 18.2.1999 dal Pretore di Cagliari (Sezione distaccata di Iglesias) nei confronti di XXXXXXXX e dichiara cessata l'esecuzione della relativa pena.

Manda alla Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento di revoca nella suindicata sentenza.

Cagliari, 7.12.1999

Depositata in Cancelleria oggi 13.12.1999

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(*) Nel testo originale, era indicato il 2° comma. Ritenendolo un mero errore materiale, la redazione del sito ha ritenuto di poterlo correggere in 3° comma.