Corte
d'Appello di Cagliari, Sezione Penale
Ordinanza 7-13 dicembre 1999
LA CORTE
D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE PENALE
Riunita in Camera
di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Paolo Massidda - Presidente
Dott. Mario Biddau - Consigliere
Dott. Tiziana Marogna - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento N. 169/99 C.C. relativo a XXXXXXX
Rilevato che
XXXXXXX è stato condannato alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione
con sentenza in data 18.2.1999 del Pretore di Cagliari (Sezione distaccata di
Iglesias), per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in Iglesias
il 12.7.1995;
che la relativa norma incriminatrice (art. 341 C.P.) è stata abrogata
dall'art. 18 c. 1° della legge 25.6.1999 n. 205;
che trattasi di "abolitio criminis" completa, onde si versa nella
fattispecie nella fattispecie disciplinata dall'art. 2 c. 2° C.P., e non
nell'ipotesi di leggi tra loro diverse succedutesi nel tempo (art. 2 c. 3°
C.P.),(*) in quanto è del tutto venuta meno la tutela
dello specifico interesse della Pubblica Amministrazione che era protetto con
la norma di cui all'art. 341 C.P., ed essendo pertanto irrilevante che nella
condotta del condannato siano eventualmente ravvisabili gli elementi costitutivi
del reato di ingiuria, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 10 C.P., diverso da
quello contemplato nella norma abrogata nella sua interezza;
che pertanto, ai sensi dell'art. 673 c. 1° C.P.P., la menzionata sentenza
di condanna deve essere revocata in quanto il fatto non è previsto dalla
legge come reato;
Sentite le parti;
Revoca, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
la sentenza di condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, pronunciata
il 18.2.1999 dal Pretore di Cagliari (Sezione distaccata di Iglesias) nei confronti
di XXXXXXXX e dichiara cessata l'esecuzione della relativa pena.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento di revoca nella suindicata sentenza.
Cagliari, 7.12.1999
Depositata in Cancelleria oggi 13.12.1999
(*) Nel testo originale, era indicato il 2° comma. Ritenendolo un mero errore materiale, la redazione del sito ha ritenuto di poterlo correggere in 3° comma.