Tribunale della Spezia
Ordinanza 29 novembre 1999

Numero R.G. 63/95

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

composto dai giudici:
dott. Vincenzo Faravino, Presidente,
dott. Giulio C. Cipolletta, Giudice,
dott.ssa Nella Mori, Giudice,
visti gli atti del fascicolo processuale n. 63/95 RG a carico di R. D., imputato del reato di cui all'art. 73 T.U. 309/90;
alla pubblica udienza del 29 novembre 1999;

· rilevato che il teste indicato dal PM, G. P., risulta deceduto e che pertanto il PM ha chiesto, ex art. 512 CPP, la lettura e l'acquisizione del verbale delle sommarie dichiarazioni rese dal medesimo alla PG in data 28.12.94;
· rilevato che il difensore dell'imputato ha chiesto la lettura e l'acquisizione del verbale di indagine difensiva ex art. 38 disp. att. CPP, contenente le dichiarazioni rese dalla medesima persona in data 5.1.95 e già allegate alla richiesta di riesame della misura cautelare;
· considerato che l'art. 512 CPP contiene una indicazione tassativa degli atti dei quali può essere data lettura allorché, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione e che tra tali atti non sono comprese le dichiarazioni rese al difensore e sottoscritte da persona successivamente deceduta;
· ritenuto che debba essere sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 CPP - in relazione agli artt. 3 e 24 cpv Cost. - nella parte in cui non è previsto il diritto della difesa di introdurre nel dibattimento, ed in luogo del controesame divenuto impossibile, gli esiti delle indagini difensive consistiti in dichiarazioni sottoscritte dalla stessa persona che aveva reso alla PG una versione dei fatti, in tutto o in parte, difforme;
· ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata in quanto appare evidente la ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., che viene conferita agli atti di indagine formati dall'accusa ed agli atti di indagine del difensore, allorché non sia possibile raccogliere la prova in contraddittorio al dibattimento;
· ritenuto che mentre il P.M., ove la prova testimoniale al dibattimento non sia più possibile, può avvalersi ex art. 512 CPP della lettura delle dichiarazioni rese allo stesso o alla P.G. nella fase delle indagini preliminari - lettura che sostituisce la prova orale -, eguale diritto non è riconosciuto alla difesa dell'imputato che non può surrogare il diritto al controesame dei testi dell'accusa con la lettura delle dichiarazioni rese dalla stessa persona al difensore, e già utilizzate ex art. 38 comma 2-bis disp. att. CPP;
· ritenuto che sia, altresì, evidente la violazione dell'art. 24 cpv. Cost., laddove non sia consentito all'imputato di esercitare il proprio diritto alla prova - sancito dagli artt. 190 e 495 cpv. CPP - per contrastare, o meglio precisare, le dichiarazioni del teste dell'accusa contrapponendovi le dichiarazioni rese dalla stessa persona al suo difensore;
· ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sopra prospettata sia rilevante nel presente giudizio in quanto dalla decisione della stessa dipende l'accoglimento o il rigetto, da parte del Tribunale, della istanza della difesa di acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese dal teste deceduto;

P. Q. M.

solleva di ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 CPP, in relazione agli artt. 3 e 24 cpv Cost., nella parte in cui non prevede, tra gli atti di cui può essere data lettura quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, anche le dichiarazioni rese al difensore e sottoscritte da persona successivamente deceduta;
sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato della Repubblica.

La Spezia, 29 novembre 1999
IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Faravino

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