Tribunale
della Spezia
Ordinanza 29 novembre 1999
Numero R.G. 63/95
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai giudici:
dott. Vincenzo Faravino, Presidente,
dott. Giulio C. Cipolletta, Giudice,
dott.ssa Nella Mori, Giudice,
visti gli atti del fascicolo processuale n. 63/95 RG a carico di R. D., imputato
del reato di cui all'art. 73 T.U. 309/90;
alla pubblica udienza del 29 novembre 1999;
· rilevato che il teste
indicato dal PM, G. P., risulta deceduto e che pertanto il PM ha chiesto, ex
art. 512 CPP, la lettura e l'acquisizione del verbale delle sommarie dichiarazioni
rese dal medesimo alla PG in data 28.12.94;
· rilevato che il difensore dell'imputato ha chiesto la lettura e l'acquisizione
del verbale di indagine difensiva ex art. 38 disp. att. CPP, contenente le dichiarazioni
rese dalla medesima persona in data 5.1.95 e già allegate alla richiesta
di riesame della misura cautelare;
· considerato che l'art. 512 CPP contiene una indicazione tassativa degli
atti dei quali può essere data lettura allorché, per fatti o circostanze
imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione e che tra tali
atti non sono comprese le dichiarazioni rese al difensore e sottoscritte da
persona successivamente deceduta;
· ritenuto che debba essere sollevata di ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 512 CPP - in relazione agli artt. 3 e 24 cpv Cost.
- nella parte in cui non è previsto il diritto della difesa di introdurre
nel dibattimento, ed in luogo del controesame divenuto impossibile, gli esiti
delle indagini difensive consistiti in dichiarazioni sottoscritte dalla stessa
persona che aveva reso alla PG una versione dei fatti, in tutto o in parte,
difforme;
· ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata in quanto
appare evidente la ingiustificata disparità di trattamento, con violazione
dell'art. 3 Cost., che viene conferita agli atti di indagine formati dall'accusa
ed agli atti di indagine del difensore, allorché non sia possibile raccogliere
la prova in contraddittorio al dibattimento;
· ritenuto che mentre il P.M., ove la prova testimoniale al dibattimento
non sia più possibile, può avvalersi ex art. 512 CPP della lettura
delle dichiarazioni rese allo stesso o alla P.G. nella fase delle indagini preliminari
- lettura che sostituisce la prova orale -, eguale diritto non è riconosciuto
alla difesa dell'imputato che non può surrogare il diritto al controesame
dei testi dell'accusa con la lettura delle dichiarazioni rese dalla stessa persona
al difensore, e già utilizzate ex art. 38 comma 2-bis disp. att. CPP;
· ritenuto che sia, altresì, evidente la violazione dell'art.
24 cpv. Cost., laddove non sia consentito all'imputato di esercitare il proprio
diritto alla prova - sancito dagli artt. 190 e 495 cpv. CPP - per contrastare,
o meglio precisare, le dichiarazioni del teste dell'accusa contrapponendovi
le dichiarazioni rese dalla stessa persona al suo difensore;
· ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sopra
prospettata sia rilevante nel presente giudizio in quanto dalla decisione della
stessa dipende l'accoglimento o il rigetto, da parte del Tribunale, della istanza
della difesa di acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese dal teste
deceduto;
P. Q. M.
solleva di ufficio e dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 512 CPP, in relazione agli artt. 3 e 24 cpv Cost.,
nella parte in cui non prevede, tra gli atti di cui può essere data lettura
quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile
la ripetizione, anche le dichiarazioni rese al difensore e sottoscritte da persona
successivamente deceduta;
sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti
alla Corte Costituzionale;
ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente
della Camera ed al Presidente del Senato della Repubblica.
La Spezia, 29 novembre 1999
IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Faravino