Tribunale di Firenze, Sezione I Penale
Ordinanza 9 aprile 1999

[omissis]
10138/99 R.G.

Presidente dott.ssa Boncompagni Emma
Giudice dott. Ferrucci Giancarlo
Giudice dott. Fantoni Fiorenzo

Il Tribunale, sull'istanza di declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il giudizio nei confronti di Tizia;
ritenuto che l'istanza di differimento dell'interrogatorio presentata dal difensore al P.M. - prescindendosi dalla questione se l'impedimento del difensore abbia una qualche valenza nelle fasi antecedenti a quella dibattimentale - era esclusivamente motivata su un impedimento del difensore medesimo, senza che dalla stessa o da altri atti fosse desumibile l'effettiva volontà della Tizia, alla quale era stato regolarmente notificato l'invito a presentarsi prescritto dall'art. 416 c.p.p., sia di rendere l'interrogatorio sia anche di renderlo con l'assistenza del predetto difensore di fiducia, di tal che può ritenersi osservato dal P.M. il disposto del citato art. 416;
ritenuto sull'istanza di declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il giudizio nei confronti di Caio:
- che l'imputato risulta essere stato sottoposto esclusivamente all'interrogatorio di garanzia da parte del G.I.P. all'esito dell'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa per gli stessi reati per i quali è stato, poi, tratto a giudizio;
- che l'omesso interrogatorio da parte del P.M. ovvero la mancata emissione da parte del P.M. dell'invito a presentarsi prescritto dall'art. 416 c.p.p. sembra configurare la violazione di detta norma;
- che, infatti, la disposizione in questione appare avere una portata generale, rispondendo all'esigenza che la persona sottoposta alle indagini, si trovi o meno in vinculis, sia posta in grado di rendere le proprie dichiarazioni all'organo che dirige le indagini preliminari e deputato dalla legge a determinarsi in via esclusiva in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale;
- che non può essere ritenuto equivalente all'interrogatorio reso al P.M. quello c.d. di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p. sia per le finalità diverse dei due tipi di interrogatorio, sia per la diversità degli organi preposti, dato che mentre il P.M. ha il potere-dovere di contestare all'inquisito tutti gli elementi a suo carico risultanti dalle indagini - con evidente maggiore possibilità di esercizio del diritto di difesa - il G.I.P. oltre a non essere necessariamente a conoscenza di tutti i suddetti elementi deve soltanto verificare l'attuale legittimità della misura;
- che la messa a cognizione dell'inquisito di tutti gli elementi a suo carico da parte del P.M., con la conseguente eventuale acquisizione delle dichiarazioni difensive, può indurre il P.M. a meglio determinarsi in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale;

P.Q.M.

dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di Caio e del conseguente decreto che ha disposto il giudizio e per l'effetto dispone la restituzione degli atti relativi al P.M.
Firenze, 9.4.1999

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