Tribunale
di Firenze, Sezione I Penale
Ordinanza 9 aprile 1999
[omissis]
10138/99 R.G.
Presidente dott.ssa
Boncompagni Emma
Giudice dott. Ferrucci Giancarlo
Giudice dott. Fantoni Fiorenzo
Il Tribunale,
sull'istanza di declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il
giudizio nei confronti di Tizia;
ritenuto che l'istanza di differimento dell'interrogatorio presentata dal difensore
al P.M. - prescindendosi dalla questione se l'impedimento del difensore abbia
una qualche valenza nelle fasi antecedenti a quella dibattimentale - era esclusivamente
motivata su un impedimento del difensore medesimo, senza che dalla stessa o
da altri atti fosse desumibile l'effettiva volontà della Tizia, alla
quale era stato regolarmente notificato l'invito a presentarsi prescritto dall'art.
416 c.p.p., sia di rendere l'interrogatorio sia anche di renderlo con l'assistenza
del predetto difensore di fiducia, di tal che può ritenersi osservato
dal P.M. il disposto del citato art. 416;
ritenuto sull'istanza di declaratoria di nullità del decreto che ha disposto
il giudizio nei confronti di Caio:
- che l'imputato risulta essere stato sottoposto esclusivamente all'interrogatorio
di garanzia da parte del G.I.P. all'esito dell'esecuzione di ordinanza di custodia
cautelare emessa per gli stessi reati per i quali è stato, poi, tratto
a giudizio;
- che l'omesso interrogatorio da parte del P.M. ovvero la mancata emissione
da parte del P.M. dell'invito a presentarsi prescritto dall'art. 416 c.p.p.
sembra configurare la violazione di detta norma;
- che, infatti, la disposizione in questione appare avere una portata generale,
rispondendo all'esigenza che la persona sottoposta alle indagini, si trovi o
meno in vinculis, sia posta in grado di rendere le proprie dichiarazioni all'organo
che dirige le indagini preliminari e deputato dalla legge a determinarsi in
via esclusiva in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale;
- che non può essere ritenuto equivalente all'interrogatorio reso al
P.M. quello c.d. di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p. sia per le finalità
diverse dei due tipi di interrogatorio, sia per la diversità degli organi
preposti, dato che mentre il P.M. ha il potere-dovere di contestare all'inquisito
tutti gli elementi a suo carico risultanti dalle indagini - con evidente maggiore
possibilità di esercizio del diritto di difesa - il G.I.P. oltre a non
essere necessariamente a conoscenza di tutti i suddetti elementi deve soltanto
verificare l'attuale legittimità della misura;
- che la messa a cognizione dell'inquisito di tutti gli elementi a suo carico
da parte del P.M., con la conseguente eventuale acquisizione delle dichiarazioni
difensive, può indurre il P.M. a meglio determinarsi in ordine all'eventuale
esercizio dell'azione penale;
P.Q.M.
dichiara la nullità
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di Caio e del conseguente
decreto che ha disposto il giudizio e per l'effetto dispone la restituzione
degli atti relativi al P.M.
Firenze, 9.4.1999