Tribunale
per il Riesame di Genova
Ordinanza 22 ottobre 1999
R.R. 1026/99
IL TRIBUNALE
DI GENOVA
SEZIONE PER IL RIESAME
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone di
Dott. Roberto
FENIZIA - Presidente
Dott.ssa Maria Teresa RUBINI - Giudice
Dott.ssa Nicoletta CARDINO - Giudice rel.
Vista l'istanza
proposta in data 14 ottobre 1999 nell'interesse di XXXXXXXXX
avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Chiavari, in data 11 ottobre
1999, che ha disposto a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere;
viste le conclusioni
della difesa;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 22 ottobre 1999;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso:
- che XXXXXXX è stato colpito da ordinanza custodiale a seguito di convalida
di arresto per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (detenzione a fini
di spaccio di gr. 5,1 lordi di cocaina) accertato in Sestri Levante il 9 ottobre
1999;
- che la misura è stata disposta in relazione alle esigenze cautelari
di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.;
- che a motivo di riesame la difesa deduce preliminarmente l'inefficacia della
predetta ordinanza, a norma del combinato disposto degli artt. 291 co. 1, 309
co. 5 e 10 c.p.p., per omessa trasmissione al Tribunale della Libertà
della richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'indagato,
nonché l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato ritenuto,
concludendo per la declaratoria di inefficacia e in subordine, per l'annullamento
dell'ordinanza custodiale;
ritenuto
- che in tema di procedimento di riesame di misura cautelare, gli atti presentati
dal P.M. al G.I.P. a norma dell'art. 291 co. 1 c.p.p., cui fa riferimento l'art.
309 co. 5 c.p.p., sono gli atti di natura sostanziale, ossia quelli da cui siano
ricavabili gli elementi di valutazione in ordine agli indizi di colpevolezza,
alle esigenze cautelari e alla scelta della misura più adeguata;
- che sotto il profilo ora indicato, l'omessa trasmissione, insieme con tali
atti, della richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare, non comporta
alcuna sanzione di nullità o di inefficacia, sempre che non venga prospettata,
in termini realistici, l'eventualità (nel caso di specie non dedotta)
che la misura contestata sia stata adottata dal G.I.P., ex officio oppure in
difformità di quanto richiesto dal P.M. (cfr. Cass. pen. Sez. I 30.01.1996
n. 6090, 20.07.1995 n. 3519, C.C. 08.06.1995 n. 3523, C.C. 09.06.1995 n. 3531);
si aggiunga che nella specie, se detta richiesta non è stata effettivamente
trasmessa a questo giudice, il suo contenuto è richiamato e riprodotto
sia nel verbale di udienza di convalida dell'arresto del XXXX, sia nella gravata
ordinanza;
- che sussistono i gravi indizi di colpevolezza per il reato ritenuto, in relazione
al fatto che come emerge dal verbale di arresto il ricorrente è stato
trovato in possesso di circa 5 grammi lordi di cocaina in pietra (rinvenuta
dagli operanti in un borsone di proprietà dell'indagato, nella stanza
della pensione ove questi risultava alloggiare);
- che in tale ottica, ultroneo appare stabilire il grado di purezza o la qualità
della sostanza occupata, che potrebbe essere rilevante ai fini di accertamento
della sussistenza dell'ipotesi attenuata del reato in oggetto, nella specie
tuttavia non invocabile, attesi i ripetuti e non lievi precedenti specifici
dell'indagato;
- che sussiste il pericolo di reiterazione del reato, attesi i predetti trascorsi
del XXX e la sua contiguità con l'ambiente del traffico illecito, illustrati
dalle condanne già riportate, e la precarietà delle sue condizioni
di vita (l'indagato, a prescindere dalle sue affermazioni, allo stato non provate,
circa la disponibilità di un lavoro in nero e di rimesse di denaro da
parte della madre, ha finito di scontare nel luglio scorso una lunga pena detentiva
per fatto specifico e non costa avere lecite fonti di reddito);
- che allo stato l'unica misura adeguata a fronteggiare la predetta esigenza
si rivela la custodia in carcere; gli atti non offrono idonei elementi per argomentare
la possibilità di una custodia domestica (unica tra le misure compatibile
con la tipologia di reato), e comunque la personalità dell'indagato (pluripregiudicato
per violazione alle leggi sugli stupefacenti e sulle armi, per reati contro
il patrimonio, anche gravi, e reati di falso, dichiarato delinquente abituale
e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.,
condannato anche per violazione alle misure di prevenzione);
- che la misura è inoltre proporzionata al fatto - reato, alla personalità
del suo autore e alla pena applicabile in caso di condanna(essendo escluso ogni
beneficio di legge per gli indicati precedenti);
- che s'impone pertanto la conferma della gravata ordinanza, con le consequenziali
pronunce circa la spese di questo procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 309 c.p.p.
CONFERMA
L'ordinanza di
custodia cautelare in carcere del G.I.P. presso il Tribunale di Chiavari, in
data 11 ottobre 1999, nei confronti di XXX, e pone a carico del predetto le
spese di questo procedimento.
Genova, 22 ottobre 1999
Il Giudice estensore
Nicoletta Cardino
Depositata in cancelleria oggi 22/10/99