Tribunale per il Riesame di Genova
Ordinanza 22 ottobre 1999

R.R. 1026/99

IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PER IL RIESAME

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Roberto FENIZIA - Presidente
Dott.ssa Maria Teresa RUBINI - Giudice
Dott.ssa Nicoletta CARDINO - Giudice rel.

Vista l'istanza proposta in data 14 ottobre 1999 nell'interesse di XXXXXXXXX
avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Chiavari, in data 11 ottobre 1999, che ha disposto a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere;

viste le conclusioni della difesa;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 22 ottobre 1999;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso:
- che XXXXXXX è stato colpito da ordinanza custodiale a seguito di convalida di arresto per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (detenzione a fini di spaccio di gr. 5,1 lordi di cocaina) accertato in Sestri Levante il 9 ottobre 1999;
- che la misura è stata disposta in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.;
- che a motivo di riesame la difesa deduce preliminarmente l'inefficacia della predetta ordinanza, a norma del combinato disposto degli artt. 291 co. 1, 309 co. 5 e 10 c.p.p., per omessa trasmissione al Tribunale della Libertà della richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'indagato, nonché l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato ritenuto, concludendo per la declaratoria di inefficacia e in subordine, per l'annullamento dell'ordinanza custodiale;
ritenuto
- che in tema di procedimento di riesame di misura cautelare, gli atti presentati dal P.M. al G.I.P. a norma dell'art. 291 co. 1 c.p.p., cui fa riferimento l'art. 309 co. 5 c.p.p., sono gli atti di natura sostanziale, ossia quelli da cui siano ricavabili gli elementi di valutazione in ordine agli indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura più adeguata;
- che sotto il profilo ora indicato, l'omessa trasmissione, insieme con tali atti, della richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare, non comporta alcuna sanzione di nullità o di inefficacia, sempre che non venga prospettata, in termini realistici, l'eventualità (nel caso di specie non dedotta) che la misura contestata sia stata adottata dal G.I.P., ex officio oppure in difformità di quanto richiesto dal P.M. (cfr. Cass. pen. Sez. I 30.01.1996 n. 6090, 20.07.1995 n. 3519, C.C. 08.06.1995 n. 3523, C.C. 09.06.1995 n. 3531); si aggiunga che nella specie, se detta richiesta non è stata effettivamente trasmessa a questo giudice, il suo contenuto è richiamato e riprodotto sia nel verbale di udienza di convalida dell'arresto del XXXX, sia nella gravata ordinanza;
- che sussistono i gravi indizi di colpevolezza per il reato ritenuto, in relazione al fatto che come emerge dal verbale di arresto il ricorrente è stato trovato in possesso di circa 5 grammi lordi di cocaina in pietra (rinvenuta dagli operanti in un borsone di proprietà dell'indagato, nella stanza della pensione ove questi risultava alloggiare);
- che in tale ottica, ultroneo appare stabilire il grado di purezza o la qualità della sostanza occupata, che potrebbe essere rilevante ai fini di accertamento della sussistenza dell'ipotesi attenuata del reato in oggetto, nella specie tuttavia non invocabile, attesi i ripetuti e non lievi precedenti specifici dell'indagato;
- che sussiste il pericolo di reiterazione del reato, attesi i predetti trascorsi del XXX e la sua contiguità con l'ambiente del traffico illecito, illustrati dalle condanne già riportate, e la precarietà delle sue condizioni di vita (l'indagato, a prescindere dalle sue affermazioni, allo stato non provate, circa la disponibilità di un lavoro in nero e di rimesse di denaro da parte della madre, ha finito di scontare nel luglio scorso una lunga pena detentiva per fatto specifico e non costa avere lecite fonti di reddito);
- che allo stato l'unica misura adeguata a fronteggiare la predetta esigenza si rivela la custodia in carcere; gli atti non offrono idonei elementi per argomentare la possibilità di una custodia domestica (unica tra le misure compatibile con la tipologia di reato), e comunque la personalità dell'indagato (pluripregiudicato per violazione alle leggi sugli stupefacenti e sulle armi, per reati contro il patrimonio, anche gravi, e reati di falso, dichiarato delinquente abituale e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., condannato anche per violazione alle misure di prevenzione);
- che la misura è inoltre proporzionata al fatto - reato, alla personalità del suo autore e alla pena applicabile in caso di condanna(essendo escluso ogni beneficio di legge per gli indicati precedenti);
- che s'impone pertanto la conferma della gravata ordinanza, con le consequenziali pronunce circa la spese di questo procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p.

CONFERMA

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P. presso il Tribunale di Chiavari, in data 11 ottobre 1999, nei confronti di XXX, e pone a carico del predetto le spese di questo procedimento.
Genova, 22 ottobre 1999
Il Giudice estensore
Nicoletta Cardino
Depositata in cancelleria oggi 22/10/99

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