Pretura di Genova
Sentenza 19 aprile 1999

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE DI GENOVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

C. I.

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 176 c.1 lett. a) e c. 19 D.lvo 30.4.92 n. 285 per aver invertito la marcia di un veicolo in area autostradale. In Genova autostrada A/7 Casello Genova/Bolzaneto prog. Km. 126 il 4.2.96

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato è stato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
All'odierno dibattimento l'imputato, pur regolarmente citato, è rimasto contumace.
Da parte sua l'agente di Polstrada, P. F., ha confermato i fatti di cui alla imputazione precisando che il C., alla guida di una autovettura effettuò una inversione di marcia nell'area antistante il casello autostradale di Genova-Bolzaneto e precisamente sul "piazzale prima di oltrepassare il casello e prendere il biglietto". Indicava su alcune fotografie il luogo dell'inversione.
Il processo, dopo un rinvio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull'art. 176 c.d.s. contestato, andava in decisione sulle conclusioni delle parti.
Alla luce dei riscontri probatori raccolti ritiene il giudicante che il reato contestato risulti pienamente provato.
L'art. 176 c.d.s. recita testualmente "sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175 c.1 è vietato a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi".
Ed il C., senza alcuna plausibile giustificazione, invertì la marcia sicuramente nel piazzale antistante il casello.
Detta area deve essere definita carreggiata ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 7 codice della strada ("E' carreggiata la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine", o al più rampa sempre ai sensi del medesimo articolo ("Strada destinata a collegare due rami di un'intersezione").
Ed invero la strada in questione è sicuramente strada destinata allo scorrimento dei veicoli e nello stesso tempo, per la sua peculiare conformazione, è strada sulla quale, come emerge dalle fotografie e dalla deposizione dell'agente della Polstrada, confluiscono due rampe separate e sfalsate (una proveniente da Manessano in discesa e l'altra da Bolzaneto, in salita) con impossibile visuale da una all'altra (circostanza che rende particolarmente pericolosa una inversione in tal punto).
Ciò premesso, atteso che secondo costante orientamento della Suprema Corte il divieto di inversione di marcia in autostrada non riguarda soltanto le manovre compiute nella carreggiata, bensì è operante su un'area più vasta, comprensiva sia della sede autostrada propriamente detta sia delle rampe e degli svincoli quale è quello in questione, èda ritenere che il C. abbia violato l'art. 176 c.d.s.
Ancora di recente la Suprema Corte ha confermato detta interpretazione con sentenza 11.3.98 m. 1212 sottolineando come sia penalmente rilevante anche l'inversione di marcia compiuta nell'area antistante al casello, zona di svincolo e punto critico ove deve essere particolarmente garantito che la circolazione stradale si svolga in condizioni di sicurezza. Detta interpretazione è inoltre da ritenere che sia stata fatta propria dalla Corte costituzionale la quale non ha emesso sentenza interpretativa di rigetto, ma ha respinto l'eccezione sotto il profilo della discrezionalità del legislatore, così lasciando intendere che corretta era l'interpretazione fino ad allora offerta dalla Suprema Corte. (1)
La tesi della difesa secondo la quale l'area antistante il casello, se non preceduta dal segnale di cui alla figura n. 347 degli allegati al regolamento del Codice della strada, risulta pertanto superata.
L'imputato va pertanto dichiarato responsabile del reato lui ascritto.
Attesa la incensuratezza possono essere concesse le attenuanti generiche.
Congrua appare la pena di giorni quaranta di arresto e lit. 140.000 di ammenda (p.b. gg. 60 e lit. 200.000 - 62 bis c.p.).
Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione dei doppi benefici.
Alla condanna consegue per legge la sospensione della patente per mesi sei.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 c.p.p.

dichiara

C.I. responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di giorni quaranta di arresto e lit. 140.000 di ammenda, oltre le spese.
Pena sospesa e non menzione.
Sospensione della patente per mesi sei.
Si riserva per motivi giorni quaranta.

Genova 19.4.99

Il Pretore
Aschero

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(1) L'ordinanza della Consulta è reperibile in questo stesso sito.