Pretura
di Genova
Sentenza 19 aprile 1999
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRETORE DI GENOVA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale
CONTRO
C. I.
IMPUTATO
del reato di cui all'art. 176 c.1 lett. a) e c. 19 D.lvo 30.4.92 n. 285 per aver invertito la marcia di un veicolo in area autostradale. In Genova autostrada A/7 Casello Genova/Bolzaneto prog. Km. 126 il 4.2.96
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imputato è
stato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
All'odierno dibattimento l'imputato, pur regolarmente citato, è rimasto
contumace.
Da parte sua l'agente di Polstrada, P. F., ha confermato i fatti di cui alla
imputazione precisando che il C., alla guida di una autovettura effettuò
una inversione di marcia nell'area antistante il casello autostradale di Genova-Bolzaneto
e precisamente sul "piazzale prima di oltrepassare il casello e prendere
il biglietto". Indicava su alcune fotografie il luogo dell'inversione.
Il processo, dopo un rinvio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale
sull'art. 176 c.d.s. contestato, andava in decisione sulle conclusioni delle
parti.
Alla luce dei riscontri probatori raccolti ritiene il giudicante che il reato
contestato risulti pienamente provato.
L'art. 176 c.d.s. recita testualmente "sulle carreggiate, sulle rampe e
sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175 c.1 è vietato a) invertire
il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi".
Ed il C., senza alcuna plausibile giustificazione, invertì la marcia
sicuramente nel piazzale antistante il casello.
Detta area deve essere definita carreggiata ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 7 codice
della strada ("E' carreggiata la parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed,
in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine", o
al più rampa sempre ai sensi del medesimo articolo ("Strada destinata
a collegare due rami di un'intersezione").
Ed invero la strada in questione è sicuramente strada destinata allo
scorrimento dei veicoli e nello stesso tempo, per la sua peculiare conformazione,
è strada sulla quale, come emerge dalle fotografie e dalla deposizione
dell'agente della Polstrada, confluiscono due rampe separate e sfalsate (una
proveniente da Manessano in discesa e l'altra da Bolzaneto, in salita) con impossibile
visuale da una all'altra (circostanza che rende particolarmente pericolosa una
inversione in tal punto).
Ciò premesso, atteso che secondo costante orientamento della Suprema
Corte il divieto di inversione di marcia in autostrada non riguarda soltanto
le manovre compiute nella carreggiata, bensì è operante su un'area
più vasta, comprensiva sia della sede autostrada propriamente detta sia
delle rampe e degli svincoli quale è quello in questione, èda
ritenere che il C. abbia violato l'art. 176 c.d.s.
Ancora di recente la Suprema Corte ha confermato detta interpretazione con sentenza
11.3.98 m. 1212 sottolineando come sia penalmente rilevante anche l'inversione
di marcia compiuta nell'area antistante al casello, zona di svincolo e punto
critico ove deve essere particolarmente garantito che la circolazione stradale
si svolga in condizioni di sicurezza. Detta interpretazione è inoltre
da ritenere che sia stata fatta propria dalla Corte costituzionale la quale
non ha emesso sentenza interpretativa di rigetto, ma ha respinto l'eccezione
sotto il profilo della discrezionalità del legislatore, così lasciando
intendere che corretta era l'interpretazione fino ad allora offerta dalla Suprema
Corte. (1)
La tesi della difesa secondo la quale l'area antistante il casello, se non preceduta
dal segnale di cui alla figura n. 347 degli allegati al regolamento del Codice
della strada, risulta pertanto superata.
L'imputato va pertanto dichiarato responsabile del reato lui ascritto.
Attesa la incensuratezza possono essere concesse le attenuanti generiche.
Congrua appare la pena di giorni quaranta di arresto e lit. 140.000 di ammenda
(p.b. gg. 60 e lit. 200.000 - 62 bis c.p.).
Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione dei doppi
benefici.
Alla condanna consegue per legge la sospensione della patente per mesi sei.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 c.p.p.
dichiara
C.I. responsabile
del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla
pena di giorni quaranta di arresto e lit. 140.000 di ammenda, oltre le spese.
Pena sospesa e non menzione.
Sospensione della patente per mesi sei.
Si riserva per motivi giorni quaranta.
Genova 19.4.99
Il Pretore
Aschero
(1) L'ordinanza della Consulta è reperibile in questo stesso sito.