G.I.P. presso il Tribunale di Genova
Ordinanza 16 novembre 1998

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA

Il giudice dr.ssa Anna Ivaldi,
rilevato che all'odierna udienza è stato chiesto dalla difesa dell'imputato S. di dichiarare inammissibile l'incidente probatorio richiesto dal PM ai sensi dell'art. 392 lettera c, come novellato dalla l. 267/97;
che i difensori di R. e di C., XXX, YYY, ZZZ e WWW, cui si sono associati tutti gli altri difensori, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale di detta norma per violazione degli art. 3 e 24 Cost. in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 361/98;
premesso che in sede di udienza preliminare è stato richiesto ed ammesso incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, lettera c), c.p.p. avente ad oggetto l'esame di imputati che avevano reso al PM dichiarazione nei confronti di altri;
che la questione di legittimità costituzionale è rilevante al fine di decidere circa la revoca del provvedimento con il quale è stato ammesso l'incidente probatorio, revoca oggi richiesta dalla difesa di S., osserva quanto segue:
la l. 267/97, intervenendo sulla disciplina contenuta nell'art. 513 c.c.p. con l'introduzione di consistenti limitazioni all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, nei confronti di altri al PM o alla PG su delega del PM ha poi esteso le ipotesi di incidente probatorio, prevedendo senza le limitazioni di cui alle lettere a e b dell'art. 392 c.p.p., e quindi in via generale, l'ammissibilità dell'incidente avente ad oggetto l'esame dell'indagato e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. su fatti concernenti le responsabilità di altri ed è inoltre intervenuta sulla disciplina dettata dall'art. 421 c.p.p. per l'udienza preliminare;
tale estensione dell'incidente probatorio era strettamente collegata al particolare regime dettato per le dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui dalla novella del '97, essendo finalizzata a consentire l'utilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese dall'imputato in tale sede; la sentenza della Corte costituzionale n. 361/98, ripristinando la utilizzabilità, con i contemperamenti introdotti dalla Corte, delle dichiarazioni concernenti le responsabilità altrui, fa quindi venire meno la ragione ispiratrice della riforma del 392 c.p.p.;
da ciò può derivare un contrasto tra tale norma e gli articoli 3 e 24 Cost.;
quanto al contrasto con l'art. 24 Cost., si osserva che sotto tale aspetto la questione non appare manifestamente infondata; è chiaro che il ricorso all'incidente probatorio per l'ipotesi prevista dalla novella del '97 era stato dettato (e di fatto è stato utilizzato) al fine di consentire che non venisse disperso al dibattimento, in seguito ad una scelta processuale del dichiarante, il materiale acquisito nelle indagini preliminari; una volta venuta meno tale esigenza, la possibilità di anticipare la formazione della prova in un momento scelto discrezionalmente dalla parte che conduce le indagini può infatti costituire una (non più giustificata) limitazione del diritto di difesa; in proposito, si osserva anche che, a differenza di quanto avviene al dibattimento, il giudice per le indagini preliminari, nel momento della assunzione della prova, ha visione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del PM con le conseguenze, anche non intenzionali, che da ciò possono derivare quando vengano esercitati i poteri di cui all'art. 506 c.p.p.;
per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 Cost., si osserva che la deroga ai principi della concentrazione e della immediatezza della formazione della prova al dibattimento appare ora irragionevole; è vero quanto è sostenuto dal PM circa il fatto che la normativa contenuta nell'art. 392 c.p.p. deroga a tali principi in altri due casi dettati dalla non rinviabilità della prova, ossia per la perizia implicante una prevedibile sospensione del dibattimento per più di sessanta giorni e per l'esame del teste minorenne per i reati di violenza sessuale; è però vero anche che in entrambi i casi la deroga è giustificata, nel primo caso dall'esigenza di garantire la celerità del dibattimento, nel secondo al fine di tutelare la persona del minore; in proposito si osserva che, per lo stesso fine, l'art. 498, quarto comma, c.p.p. prevede la deroga all'esame diretto; infine si osserva che, una volta equiparato il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato che si rifiuta di rispondere a quello dettato per il testimone reticente, la diversità di disciplina contenuta nell'art. 392 c.p.p. per le due ipotesi non appare più giustificata;

PER QUESTI MOTIVI

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, lettera c), c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost;
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Genova, 16/11/98

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