G.I.P.
presso il Tribunale di Genova
Ordinanza 16 novembre 1998
TRIBUNALE
DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA
Il giudice dr.ssa
Anna Ivaldi,
rilevato che all'odierna udienza è stato chiesto dalla difesa dell'imputato
S. di dichiarare inammissibile l'incidente probatorio richiesto dal PM ai sensi
dell'art. 392 lettera c, come novellato dalla l. 267/97;
che i difensori di R. e di C., XXX, YYY, ZZZ e WWW, cui si sono associati tutti
gli altri difensori, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale di
detta norma per violazione degli art. 3 e 24 Cost. in conseguenza della sentenza
della Corte costituzionale n. 361/98;
premesso che in sede di udienza preliminare è stato richiesto ed ammesso
incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, lettera c), c.p.p. avente ad oggetto
l'esame di imputati che avevano reso al PM dichiarazione nei confronti di altri;
che la questione di legittimità costituzionale è rilevante al
fine di decidere circa la revoca del provvedimento con il quale è stato
ammesso l'incidente probatorio, revoca oggi richiesta dalla difesa di S., osserva
quanto segue:
la l. 267/97, intervenendo sulla disciplina contenuta nell'art. 513 c.c.p. con
l'introduzione di consistenti limitazioni all'utilizzabilità delle dichiarazioni
rese dall'imputato, nei confronti di altri al PM o alla PG su delega del PM
ha poi esteso le ipotesi di incidente probatorio, prevedendo senza le limitazioni
di cui alle lettere a e b dell'art. 392 c.p.p., e quindi in via generale, l'ammissibilità
dell'incidente avente ad oggetto l'esame dell'indagato e delle persone indicate
nell'art. 210 c.p.p. su fatti concernenti le responsabilità di altri
ed è inoltre intervenuta sulla disciplina dettata dall'art. 421 c.p.p.
per l'udienza preliminare;
tale estensione dell'incidente probatorio era strettamente collegata al particolare
regime dettato per le dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui
dalla novella del '97, essendo finalizzata a consentire l'utilizzabilità
delle dichiarazioni eventualmente rese dall'imputato in tale sede; la sentenza
della Corte costituzionale n. 361/98, ripristinando la utilizzabilità,
con i contemperamenti introdotti dalla Corte, delle dichiarazioni concernenti
le responsabilità altrui, fa quindi venire meno la ragione ispiratrice
della riforma del 392 c.p.p.;
da ciò può derivare un contrasto tra tale norma e gli articoli
3 e 24 Cost.;
quanto al contrasto con l'art. 24 Cost., si osserva che sotto tale aspetto la
questione non appare manifestamente infondata; è chiaro che il ricorso
all'incidente probatorio per l'ipotesi prevista dalla novella del '97 era stato
dettato (e di fatto è stato utilizzato) al fine di consentire che non
venisse disperso al dibattimento, in seguito ad una scelta processuale del dichiarante,
il materiale acquisito nelle indagini preliminari; una volta venuta meno tale
esigenza, la possibilità di anticipare la formazione della prova in un
momento scelto discrezionalmente dalla parte che conduce le indagini può
infatti costituire una (non più giustificata) limitazione del diritto
di difesa; in proposito, si osserva anche che, a differenza di quanto avviene
al dibattimento, il giudice per le indagini preliminari, nel momento della assunzione
della prova, ha visione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del PM con
le conseguenze, anche non intenzionali, che da ciò possono derivare quando
vengano esercitati i poteri di cui all'art. 506 c.p.p.;
per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 Cost., si osserva che la deroga
ai principi della concentrazione e della immediatezza della formazione della
prova al dibattimento appare ora irragionevole; è vero quanto è
sostenuto dal PM circa il fatto che la normativa contenuta nell'art. 392 c.p.p.
deroga a tali principi in altri due casi dettati dalla non rinviabilità
della prova, ossia per la perizia implicante una prevedibile sospensione del
dibattimento per più di sessanta giorni e per l'esame del teste minorenne
per i reati di violenza sessuale; è però vero anche che in entrambi
i casi la deroga è giustificata, nel primo caso dall'esigenza di garantire
la celerità del dibattimento, nel secondo al fine di tutelare la persona
del minore; in proposito si osserva che, per lo stesso fine, l'art. 498, quarto
comma, c.p.p. prevede la deroga all'esame diretto; infine si osserva che, una
volta equiparato il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni del
coimputato che si rifiuta di rispondere a quello dettato per il testimone reticente,
la diversità di disciplina contenuta nell'art. 392 c.p.p. per le due
ipotesi non appare più giustificata;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
392, primo comma, lettera c), c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost;
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo
il giudizio in corso;
ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
Genova, 16/11/98