Pretore
di Genova
Ordinanza 6 aprile 1998
Inversione
di marcia in area antistante i caselli autostradali.
Questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 commi 1, lett.
a), 19 e 22 c.d.s. in relazione all'art. 3 Cost. - Non manifesta infondatezza
(si veda, però, il diverso avviso
della Consulta)
ORDINANZA
In seguito a tempestiva opposizione
a decreto penale di condanna, il G.I.P. presso la Pretura di Genova emetteva
decreto di citazione nei confronti di R. M. contestando il reato di cui all'art.
176 c. 1 lett. a e c.19 del D.Lvo 30/4/92 n. 285, per aver invertito la marcia
di un veicolo in area autostradale e, precisamente, alla progressiva Km.lO+500
della A 10 in Genova.
All'udienza del 9/3/98 preliminarmente la difesa eccepiva l'illegittimita' costituzionale
della citata norma per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo
dell'irragionevole analogo trattamento di situazioni che differiscono notevolmente
per gravita' e, viceversa, del diverso trattamento che il legislatore ha riservato
a condotte del tutto analoghe. In particolare la difesa evidenziava come la
condotta concretamente ascrivibile all'imputato, realizzata sul piazzale antistante
i caselli di entrata dell'autostrada, non possa essere paragonata a quella di
colui che effettui inversione di marcia all'interno dell'autostrada stessa,
utilizzando i by pass esistenti tra le due carreggiate, e che pertanto sia irragionevole
riservare a tali comportamenti un analogo trattamento sanzionatorio, lasciando
al giudice soltanto un modesto margine di discrezionalita' tra il minimo e il
massimo della pena prevista, che comunque non consente di graduare adeguatamente
la sanzione alla diversa entita' delle condotte.
Per altro verso la difesa osservava come esistano analoghi comportamenti che,
in quanto compiuti al di fuori dell'ambito autostradale, ma tuttavia anche in
situazioni di ben maggiore pericolosita', non sono soggetti alla sanzione penale
bensi' soltanto a modeste sanzioni amministrative, magari neppure associate
alla sospensione della patente o, comunque, se sospensione e' prevista, lo e'
per un periodo molto piu' breve.
II pretore disponeva un breve rinvio per dar modo al P.M. di replicare adeguatamente
all'eccezione sollevata e il 6/4/98, esaminate le argomentazioni delle parti,
pronunciava la presente ordinanza.
La questione sollevata dalla difesa di R. M. appare rilevante e non manifestamente
infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto alla rilevanza si osserva:
Il R. e' stato notato dalla Polizia Stradale mentre effettuava inversione di
marcia nel piazzale antistante il casello dell'entrata autostradale di Genova
Voltri, egli cioe', dopo aver percorso lo svincolo esterno in direzione del
casello, giunto in prossimita' del casello stesso, ben oltre il cartello di
"inizio autostrada", prima dello spartitraffico mobile ivi esistente,
ha invertito il senso di marcia, imboccando il viadotto che, dal casello, porta
direttamente al nuovo porto di Voltri e che viene abitualmente percorso dai
veicoli in uscita dall'autostrada.
Tale condotta rientra senz'altro nell'ambito di applicazione dell'art. 176 c.1
C.d.S. in quanto, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire piu'
volte, di fronte al tentativo di qualche pretore di escludere questa particolare
ipotesi dai rigori di detta norma, "l'intero tracciato di strada svolgentesi
tra i due segnali indicati (di inizio e fine autostrada), destinato allo scorrimento
dei veicoli, e' carreggiata di autostrada, restando ai margini le rampe e gli
svincoli" mentre "la circostanza che prima o dopo il casello ci possa
essere un piazzale, non esclude il riconoscimento di questo come carreggiata,
atteso che e' percorso necessariamente dai veicoli ed e' compreso tra i due
segnali di inizio e fine autostrada" (Cass. Sez IV n. 3891 del 22/12/95).
La condotta ascritta al R., quindi, non puo' che essere giudicata applicando
l'art. 176 C.d.S. che sanziona con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda
da Lit. 200.000 a Lit. 1.000.000, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi, la condotta
di chi, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli inverte il senso di
marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche'
percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello
consentito.
La questione, quindi, e' senz'altro rilevante nel presente processo.
Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva:
La citata norma appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza di
cui all'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo, in quanto riserva un trattamento
uguale a situazioni differenti e, nello stesso tempo, attribuisce rilevanza
penale, sanzionando in modo anche piuttosto pesante, comportamenti che sono
sostanzialmente assimilabili ad altri che, nell'ambito dello stesso Codice della
strada, sono soggetti soltanto a sanzioni amministrative e neppure di rilevante
entita'.
II principio di uguaglianza, cui consegue quello di ragionevolezza di una sanzione
e della sua proporzione alla gravita' del fatto, impone infatti che a comportamenti
analoghi sia irrogata la medesima sanzione e che nel caso di comportamenti significativamente
diversi, siano applicate pene diverse.
Sotto il primo profilo si osserva che, la semplice lettura della norma dell'art.
176 c.1 lett. a), c. 19 e 22, mette in evidenza come siano accomunate da un
analogo trattamento, che contempla la sanzione penale con pena congiunta e la
pesantissima sanzione amministrativa, condotte che possono assumere eccezionale
gravita', in quanto atte a creare gravissimo pericolo alla circolazione, il
piu' delle volte destinate a provocare incidenti anche mortali, e condotte che,
pur vietate, non possono in alcun modo connotarsi per analoghi caratteri di
pericolosita'.
E' evidente che la norma e' stata introdotta per colpire soprattutto quei comportamenti,
che possono definirsi "criminali" , posti in essere da chi effettui
inversione di marcia attraverso i by pass esistenti lungo l'autostrada, ove
i veicoli procedono legittimamente a velocita' anche molto elevate, ovvero da
chi imbocchi la carreggiata autostradale contromano, creando i presupposti per
il verificarsi di incidenti quasi sempre mortali. La stessa norma, peraltro,
cosi' come e' formulata, sanziona in modo sostanzialmente analogo anche la condotta
di chi, come nel caso in esame, effettui inversione lungo lo svincolo ovvero
nel piazzale antistante il casello, in un tratto, quindi, che pur compreso nell'ambito
autostradale, e' soggetto a tutt'altre modalita' di circolazione.
Si osserva infatti che lungo gli svincoli vige i limite dei 40 Km/h e, in prossimita'
del casello i veicoli procedono necessariamente a velocita' ancora piu' contenuta
in quanto o sono appena ripartiti dopo il pagamento, o stanno per fermarsi e,
quand'anche transitino dall'uscita telepass, sono soggetti al limite dei 30
Km/h.
II piazzale, d'altronde, consente ampia visibilita' sia per chi vi transita
che per chi effettui la manovra, pure vietata, di inversione. Non si vede perche',
quindi, una condotta complessivamente innocua o che, al piu' puo' creare intralcio
alla circolazione, ma non certo un pericolo grave analogo a quello di altri
comportamenti sanzionati dalla medesima norma, debba subire il medesimo trattamento
sanzionatorio estremamente rigoroso. II problema non puo' d'altronde essere
superato, neppure facendo riferimento alla discrezionalita' attribuita al giudice
nel graduare la pena, in quanto la sanzione, pur prevista tra un minimo ed un
massimo, e' comunque assai severa, prevedendo in ogni caso la pena detentiva
congiunta alla pena pecuniaria e la sospensione della patente per almeno sei
mesi. La possibilita' di graduare l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da
Lit. 200.000 ad un milione, , e' infatti ben poca cosa rispetto all'esigenza
di adeguare la pena a fatti cosi' diversi tra loro e, questo, lede il principio
di uguaglianza che esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso. II
secondo profilo, relativo alla ingiustificata differenziazione del trattamento
di situazioni sostanzialmente analoghe, appare altrettanto e forse anche piu'
evidente. In primo luogo si osserva che poiche' il regime dell'art 176 C.d.S.
vige nel tratto di carreggiata compreso tra i cartelli di inizio e fine autostrada,
di regola posti dopo diversi metri dall'inizio dello svincolo esterno, questo
implica che in quella parte dello svincolo che precede il cartello stesso e
che per un tratto piu' o meno breve presenta caratteristiche del tutto analoghe
al tratto compreso in ambito autostradale , la medesima violazione gode di un
trattamento molto piu' benevolo, pur non presentando alcuna sostanziale differenza.
Pare cioe' che sia solo il dato formale della presenza del cartello, cui non
corrisponde un'immediata modifica delle modalita' di circolazione, che, lungo
il medesimo svincolo, determina l'applicarsi della diversa disciplina. Ingiustificatamente
benevolo e' anche il trattamento che lo stesso art. 176 alla lett.b) riserva
alla retromarcia in autostrada, consentita solo per le manovre necessarie nelle
aree di servizio, altrimenti sanzionata solo amministrativamente da Lit. 587.500
a Lit. 2.350.000. Non si vede come una simile condotta, posta in essere sulla
carreggiata autostradale, e quindi pericolosissima in quanto di fatto comporta
il procedere in senso di marcia contrario al flusso dei veicoli, possa essere
trattata in modo meno severo dell'inversione posta in essere dall'imputato.
Decisivo risulta comunque il confronto con la disciplina che il codice detta
per l'inversione di marcia, applicabile su tutte le strade urbane ed extraurbane
secondarie, ove si ricorda e' consentita una velocita' sino a 90 km/h. L'art.
154 consente, in generale, detta manovra, individuando quegli obblighi che il
conducente deve rispettare e vieta l'inversione soltanto in corrispondenza delle
intersezioni, delle curve e dei dossi; la violazione di tale divieto e' sanzionata
con la sanzione amministrativa da Lit. 117.500 a Lit. 470.000 e non e' prevista
la sospensione della patente ne' altra sanzione accessoria. In sostanza, cioe',
il conducente che effettui manovra di inversione lungo uno svincolo autostradale
ovvero nel piazzale antistante i casello, e quindi in una strada ove vige un
bassissimo limite di velocita', conformata in modo non molto dissimile da una
qualsiasi strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia,
e' sanzionato penalmente e, in modo assai severo, indipendentemente tra l'altro
da qualsiasi considerazione sulle condizioni di maggiore o minore visibilita'
in cui la manovra e' stata posta in essere, mentre la medesima manovra, in una
strada extraurbana secondaria, ove vige il limite dei 90 km/h, e' in generale
consentita ed e' sanzionata solo con una modesta pena pecuniaria, qualora venga
realizzata in presenza di curve, dossi o intersezioni, cioe' in situazioni che
compromettono gravemente l'avvistabilita' del veicolo. L'irragionevolezza di
un simile sistema salta immediatamente agli occhi in quanto e' nell'esperienza
di tutti la pericolosita' di un'inversione di marcia effettuata, ad esempio,
dietro una curva, in una strada extraurbana, rispetto alla condotta di chi,
giunto davanti al casello autostradale, ovvero in un tratto rettilineo dello
svincolo, compia analoga manovra. L'esame delle norme di comportamento disciplinate
dal Codice della Strada, fornisce peraltro altri esempi di condotte che, poste
in essere al di fuori dell'ambito autostradale, pur oggettivamente molto piu'
gravi di quella descritta in imputazione, sono pero' sanzionate solo amministrativamente
e in misura tutto sommato piuttosto blanda.
E' il caso del sorpasso, anch'esso vietato solo in condizioni di scarsa visibilita',
ovvero in corrispondenza di intersezioni, e punito con la sanzione amministrativa
da Lit. 117.500 a Lit. 470.000; analoga sanzione e' prevista per chi circola
contromano mentre, se tale condotta e' posta in essere in corrispondenza di
curve o in altri casi di ridotta visibilita' ovvero in strade con carreggiate
separate, la sanzione va da Lit. 235.000 a Lit. 940.000 e prevista altresi'
la sospensione della patente da uno a tre mesi. Ben poca cosa, quindi, nonostante
l'estrema pericolosita' che tali condotte possono assumere in determinate situazioni,
rispetto ad un'inversione effettuata in condizioni di piena visibilita' e avvistabilita'
e su di un tratto di carreggiata ove non e' possibile che i veicoli transitino
a velocita' superiore a poche decine di km/h.
Sembra quindi possibile sostenere che l'art. 176 c. 1 lett. a) , 19 e 22 del
D. L.vo 30/4/92 e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3
Cost. nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio penale
e amministrativo le condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto
di autostrada e, quindi, anche sugli svincoli e, in particolare nei piazzali
antistanti i caselli di ingresso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 23 e ss. L.87/53 e 134 Cost.
DICHIARA
la rilevanza e non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 176 comma
1 lett.a comma 19 e 22 del D. L.vo 30 aprile 1992 n.285 proposta in relazione
all'art. 3 Cost., nei termini di cui in motivazione. Dispone la sospensione
del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati.
GENOVA, 6/4/98
IL PRETORE
Dott.ssa Silvia Carpanini