Corte
di Cassazione, Sezione III Penale,
Sentenza 27 aprile - 19 giugno 2000, n. 1762
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III^ PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.:
Dott. Davide Avitabile Presidente
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere
2. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere
3. Dott. Aldo Fiale Consigliere
4. Dott. Francesco Novarese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da , nato a il
avverso
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. M. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso
udito il difensore, Avv. R. G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 3.03.2000 il
G.I.P. del Tribunale di Cagliari:
a) convalidava, ai sensi dell'art.391, 4° comma, c.p.p., l'arresto di
, operato dalla Polizia postale nella flagranza del delitto di cui all'art.600
ter, 3° comma, cod. pen., per avere distribuito, divulgato o pubblicizzato
per via telematica materiale pornografico riguardante minorenni, usufruendo
dei computers dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato
" " di , ove svolgeva mansioni di assistente tecnico;
b) disponeva la liberazione immediata e gli imponeva l'obbligo di dimora nel
Comune di , rilevando che, tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'indagato
e del minimo edittale previsto per il reato contestato, appariva altamente probabile
la concessione della sospensione condizionale della pena.
Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore dell'indagato,
il quale ha eccepito violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione, conseguenti ad "una gravosamente erronea interpretazione ed
applicazione dell'art.600 ter cod. pen.".
Secondo la prospettazione difensiva:
- la condotta - di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione - prevista
e punita dal 3° comma dell'art.600 ter cod. pen. dovrebbe essere "necessariamente
individuata nella trasmissione di materiale pedo-pornografico ad una collettività,
realmente o potenzialmente indeterminata, o comunque non a priori determinabile;
- al..........................., invece, veniva contestato di avere ceduto,
attraverso le reti di INTERNET e mediante il programma MIRC di chat, a soggetti
terzi determinati ed identificati, immagini dal contenuto penalmente vietato,
ed una condotta siffatta dovrebbe essere ricondotta al 4° comma dello stesso
art.600 ter, che punisce la cessione ad altri, anche a titolo gratuito, del
materiale pedo-pornografico;
- una pluralità di cessioni, tutte indirizzate a soggetti determinati,
non potrebbe sostanziarsi in una diffusione, in quanto le condotte individuate
dalle singole fattispecie sarebbero distinte proprio dal quid pluris
della destinazione dell'informazione ad una collettività indeterminata
e comunque non a priori determinabile;
- in relazione alla fattispecie di reato prevista dal 4° comma dell'art.600
ter cod. pen., l'arresto non è consentito e da ciò discenderebbe
l'illegittimità di quello effettuato a suo danno dalla Polizia postale.
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Il ricorso deve essere rigettato,
poiché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Quanto alle fattispecie incriminatrici previste dal 3° comma dell'art.600
ter cod. pen.:
- la condotta di distribuzione del materiale pedo-pornografico deve ritenersi
integrata dalla diffusione fisica del materiale medesimo, mediante invio di
esso ad un novero, predefinito o meno, di destinatari;
- le condotte di divulgazione e pubblicizzazione sono punite in quanto costituiscono
attività idonee ad incrementare la domanda del materiale stesso, agevolando
ed accrescendo il volume della circolazione di esso, ed il legislatore ha inteso
appunto impedire il pericolo di una diffusione siffatta.
La condotta di divulgazione, in particolare, implica l'esistenza di un mezzo
di diffusione comunque accessibile ad una indefinita pluralità di utenti,
per i cui tramite il soggetto agente mette a disposizione degli stessi materiale
vietato o informazioni in ordine ad esso ed il riferimento alla condotta di
pubblicizzazione si estende a tutte le possibili forme di diffusione di una
informazione nei confronti di una pluralità o generalità di destinatari.
2. La disposizione del 4° comma dell'art.600 ter cod. pen. punisce, invece,
le condotte occasionali di cessione di materiale pornografico realizzato mediante
lo sfruttamento sessuale di minori, a qualsiasi titolo (pure personale e gratuito)
essa sia operata.
Trattasi di una fattispecie di reato per sua natura sempre sussidiaria rispetto
a quelle previste dai primi tre commi che non può trovare conseguentemente
applicazione allorquando sussistano gli estremi per la operatività di
essi.
3. Nella fattispecie in esame viene contestato all'indagato di avere scambiato
fotografie pedo-pornografiche, attraverso le reti INTERNET e mediante il programma
MIRC di chat, nel canale " " con utilizzazione del nich " ".
Il collegamento a tale canale è comunque accessibile ad una indefinita
pluralità di utenti e, successivamente, la comunicazione avviene esclusivamente
con i soggetti presenti nell'area.
Si configura, pertanto, divulgazione del materiale vietato, messo comunque a
disposizione di un novero indefinito di destinatari.
L'arresto flagrante del ..................... (facoltativo ai sensi dell'art.381
1° comma c.p.p.), conseguentemente, risulta legittimamente eseguito e convalidato
in relazione al 3° comma dell'art.600 ter cod. pen.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.391 e 611 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA,
nella camera di consiglio del 27.4.2000.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Depositato in cancelleria il 19/6/2000