Corte di Cassazione, Sezione III Penale,
Sentenza 27 aprile - 19 giugno 2000, n. 1762

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III^ PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Davide Avitabile Presidente
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere
2. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere
3. Dott. Aldo Fiale Consigliere
4. Dott. Francesco Novarese Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da , nato a il

avverso

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. M. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso

udito il difensore, Avv. R. G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 3.03.2000 il G.I.P. del Tribunale di Cagliari:
a) convalidava, ai sensi dell'art.391, 4° comma, c.p.p., l'arresto di
, operato dalla Polizia postale nella flagranza del delitto di cui all'art.600 ter, 3° comma, cod. pen., per avere distribuito, divulgato o pubblicizzato per via telematica materiale pornografico riguardante minorenni, usufruendo dei computers dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato " " di , ove svolgeva mansioni di assistente tecnico;
b) disponeva la liberazione immediata e gli imponeva l'obbligo di dimora nel Comune di , rilevando che, tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'indagato e del minimo edittale previsto per il reato contestato, appariva altamente probabile la concessione della sospensione condizionale della pena.
Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, il quale ha eccepito violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, conseguenti ad "una gravosamente erronea interpretazione ed applicazione dell'art.600 ter cod. pen.".
Secondo la prospettazione difensiva:
- la condotta - di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione - prevista e punita dal 3° comma dell'art.600 ter cod. pen. dovrebbe essere "necessariamente individuata nella trasmissione di materiale pedo-pornografico ad una collettività, realmente o potenzialmente indeterminata, o comunque non a priori determinabile;
- al..........................., invece, veniva contestato di avere ceduto, attraverso le reti di INTERNET e mediante il programma MIRC di chat, a soggetti terzi determinati ed identificati, immagini dal contenuto penalmente vietato, ed una condotta siffatta dovrebbe essere ricondotta al 4° comma dello stesso art.600 ter, che punisce la cessione ad altri, anche a titolo gratuito, del materiale pedo-pornografico;
- una pluralità di cessioni, tutte indirizzate a soggetti determinati, non potrebbe sostanziarsi in una diffusione, in quanto le condotte individuate dalle singole fattispecie sarebbero distinte proprio dal quid pluris della destinazione dell'informazione ad una collettività indeterminata e comunque non a priori determinabile;
- in relazione alla fattispecie di reato prevista dal 4° comma dell'art.600 ter cod. pen., l'arresto non è consentito e da ciò discenderebbe l'illegittimità di quello effettuato a suo danno dalla Polizia postale.

**********

Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Quanto alle fattispecie incriminatrici previste dal 3° comma dell'art.600 ter cod. pen.:
- la condotta di distribuzione del materiale pedo-pornografico deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale medesimo, mediante invio di esso ad un novero, predefinito o meno, di destinatari;
- le condotte di divulgazione e pubblicizzazione sono punite in quanto costituiscono attività idonee ad incrementare la domanda del materiale stesso, agevolando ed accrescendo il volume della circolazione di esso, ed il legislatore ha inteso appunto impedire il pericolo di una diffusione siffatta.
La condotta di divulgazione, in particolare, implica l'esistenza di un mezzo di diffusione comunque accessibile ad una indefinita pluralità di utenti, per i cui tramite il soggetto agente mette a disposizione degli stessi materiale vietato o informazioni in ordine ad esso ed il riferimento alla condotta di pubblicizzazione si estende a tutte le possibili forme di diffusione di una informazione nei confronti di una pluralità o generalità di destinatari.
2. La disposizione del 4° comma dell'art.600 ter cod. pen. punisce, invece, le condotte occasionali di cessione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori, a qualsiasi titolo (pure personale e gratuito) essa sia operata.
Trattasi di una fattispecie di reato per sua natura sempre sussidiaria rispetto a quelle previste dai primi tre commi che non può trovare conseguentemente applicazione allorquando sussistano gli estremi per la operatività di essi.
3. Nella fattispecie in esame viene contestato all'indagato di avere scambiato fotografie pedo-pornografiche, attraverso le reti INTERNET e mediante il programma MIRC di chat, nel canale " " con utilizzazione del nich " ". Il collegamento a tale canale è comunque accessibile ad una indefinita pluralità di utenti e, successivamente, la comunicazione avviene esclusivamente con i soggetti presenti nell'area.
Si configura, pertanto, divulgazione del materiale vietato, messo comunque a disposizione di un novero indefinito di destinatari.
L'arresto flagrante del ..................... (facoltativo ai sensi dell'art.381 1° comma c.p.p.), conseguentemente, risulta legittimamente eseguito e convalidato in relazione al 3° comma dell'art.600 ter cod. pen.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.391 e 611 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 27.4.2000.
Il Consigliere rel. Il Presidente

Depositato in cancelleria il 19/6/2000

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