Maurizio Mascia, Un caso di indagini difensive per il giudizio d'appello

Sorge l'interrogativo se il difensore possa avvalersi della facoltà di svolgere investigazioni anche nelle fasi processuali successive a quella delle indagini preliminari e, in particolare, nel giudizio d'appello.
Il quadro normativo di riferimento, come è noto, è costituito essenzialmente dall'art. 38 disp. att. c.p.p.
In particolare, il primo comma prevede che, "Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 c.p.p., i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con persone che possano dare informazioni". Ci si deve chiedere se la norma sia applicabile solo alla fase delle indagini preliminari, come potrebbe sembrare in vimì del dato letterale desumibile dai commi 2-bis e ter della disposizione, che fanno riferimento entrambi alla "persona sottoposta alle indagini preliminari" e non all'imputato, figura, quest'ultima che presuppone la formalizzazione del capo di accusa con l'esercizio dell'azione penale.
L'analisi di un caso pratico può contribuire ad illustrare idoneamente la rilevanza del problema.
Si tratta di un omicidio maturato nell'ambiente della malavita genovese: a Pasqua del 1991 viene ucciso uno dei figli della "regina" dei vicoli che ispirò un celebre film di De Sica, "Ieri, oggi, domani".
Il processo è di carattere indiziario: vengono prima indagati, poi arrestati due noti esponenti della delinquenza locale, che in primo grado saranno condannati all'ergastolo, per essere poi assolti in appello.
I capi d'accusa sono tre: 1) omicidio volontario; 2) porto abusivo dell'arma calibro 38 utilizzata per l'omicidio (mai trovata); 3) furto di una Smith & Wesson 357 Magnum commesso ai danni dell'ucciso nel contesto dell'azione omicidiaria.
L'indizio fondamentale viene tratto dal presunto ritrovamento a Milano, due mesi esatti dopo l'assassinio, proprio dell'arma che sarebbe stata rubata alla vittima dopo il suo omicidio e che i due asseriti autori avrebbero consegnato il giorno stesso del delitto ad una terza persona, che l'avrebbe portata, appunto a Milano per custodirla in casa sua.
Il verbale di sequestro dell'arma, redatto e sottoscritto da ben otto appartenenti alla Polizia di Stato, reca dati precisi: n. matricola: AZJ 8174; lunghezza della canna: pollici 6.
Ad un certo punto, tuttavia, compare agli atti del fascicolo un verbale di sequestro con la cifra della matricola corretta a penna su uno solo dei quattro numeri, sicché la matricola appare essere la n. AZJ 8164.
Alla fine dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, viene disposta, ex 507 c.p.p., una perizia balistica sull'arma in sequestro (o meglio: sull'arma art. esistente presso l'Ufficio Corpi di Reato, ma con matricola diversa da quella dell'arma risultante dal verbale di sequestro).
Il consulente tecnico della difesa non partecipa alle operazíoni perché malato.
Il perito analizza come corpo del reato 1'arma Smith & Wesson 357 Magnum, modello 686-2, matricola AZJ 8164, con canna di 4 pollici e conclude la sua relazione precisando tra 1'altro che, con ogni probabilità, con quell'arma stessa, la sera dell'omicidio, la vittima aveva sparato e ferito una terza persona in un locale notturno genovese; ciò in quanto la Smith & Wesson mod. 686-2, sostiene il perito, è una delle rarissime armi in calibro 357 ad avere un'impronta di pieno dì rigatura (corrispondente all'impronta sulla pallottola del vuoto della rigatura della canna) superiore a quella del relativo vuoto " (corrispondente all'impronta sulla pallottola del pieno della rigatura della canna).
La Corte di Assise, confidando nella grande autorità del perito, noto per aver redatto perizie nei processi per la strage di Bologna, la strage dell'Italicus ed il c.d. "mostro" di Firenze, giusta notizie di stampa, pone le relative conclusioni come base fondamentale per la condanna all'ergastolo dei due imputati.
Le indagini difensive dopo la sentenza di primo grado, preso atto del carattere basilare dell'indizio indicato in motivazione, sono rivolte a chiarire le ragioni della diversità fra la cifra della matricola dell'arma oggetto di perizia nel dibattimento di primo grado (AZJ 8164) e quella (AZJ 8174) risultante dal verbale di sequestro, nel frattempo acquisito in copia autentica presso la Cancelleria dell'Ufficio g.i.p. del Tribunale di Milano e successivamente prodotto in tale forma, dalla difesa, davanti alla Corte di Assise di Appello.
L'investigazione si concreta, tra l'altro, nell'invio di banalissimi fax di richiesta di dati alla sede della Smith & Wesson, negli USA, e all'FBI, sempre con l'indicazione della qualità di difensore del richiedente.
Le risposte scritte sbalorditive, in originale, vengono immediatamente prodotte dalla difesa davanti alla Corte di Assise di Appello: 1) alle due cifre delle matricole, diverse per un solo numero, corrispondono due armi distinte, seppure della stessa marca e del medesimo modello, commercializzate in epoche differenti, che presentano canne di lunghezza non coincidenti (6 e 4 pollici, rispettivamente), 2 ) con riferimento al modello 686-2 della Smith & Wesson, all'opposto di quanto scritto nella perizia d'ufficio, la Smith & Wesson precisa che il vuoto di rigatura della canna (corrispondente all'impronta sulla pallottola del pieno della rigatura della canna) è inferiore, non già superiore, al pieno di rigatura della canna (corrispondente all'impronta sulla pallottola del vuoto di rigatura della canna).
Il contrario assunto del perito aveva concretato il vero indizio fondamentale nella motivazione della sentenza di condanna all'ergastolo in primo grado, mettendo "fuori gioco", per così dire, la difesa.
Il corpo del reato, cioè l'arma periziata in primo grado, acquisita in appello in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta non regolarmente sigillato.
La Corte di Assise di Appello, di conseguenza, assolve gli imputati dalle imputazioni di omicidio volontario e furto dell'arma per non aver commesso il fatto e, rispettivamente, perché il fatto non sussiste, cancellando i due ergastoli.
Dopo la sentenza di appello, il difensore che aveva svolto le "investigazioni" viene convocato due volte dalla Polizia per essere escusso sull'oggetto delle sue ricerche e diventa a sua volta oggetto di non meglio precisate indagini di polizia, non autorizzate da alcun magistrato.
È opportuno, adesso, tornare al quesito iniziale: l'art. 38 disp. att. c.p.p. è applicabile solo alla fase delle indagini preliminari o la sua operatività può estendersi anche alle fasi processuali successive, particolarmente al grado di appello?
La domanda potrebbe essere considerata retorica, anche se è ovviamente prevedibile qualche posizione esegetica fondata sull'interpretazione letterale della norma ("persona sottoposta alle indagini preliminari"), che peraltro deve fare i conti con il dettato dell'articolo 598 c.p.p., il quale prescrive l'osservanza in grado di appello, per quanto applicabili, delle "disposizioni relative al giudizio di primo grado salvo quanto previsto dagli articoli seguenti".
Queste ultime disposizioni, d'altronde, non sembrano di per sé contenere alcun elemento contrario all'applicabilità dell'art. 38 disp. att. c.p.p. anche al giudizio di appello.
Anzi, dall'art. 603 c.p.p., in particolare dal suo secondo comma., è desumibile un dato testuale serio per affermare in positivo la possibilità applicativa in esame, giacché le "nuove prove", la cui sopravvenienza o scoperta "dopo il giudizio di primo grado" determina la "rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1", non possono considerarsi prove già perfette e pronte per 1'uso decisorio del giudice, ma bensì "temi nuovi" di prova (per usare la dizione dell'art. 422 c.p.p.).
La conferma di tale approccio pare possa trarsi dalla lettura del secondo comma dell'articolo 603 c.p.p. che richiama, per le "nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado", il primo comma dell'art. 495 c.p.p., il quale a sua volta contiene un rinvio anche all'articolo 190 c.p.p.: con ciò il cerchio sembra possa considerarsi chiuso, poiché quest'ultima, con il diritto alla prova che regolamenta, è proprio la norma precisamente indicata dall'articolo 38 disp. att. c.p.p.

avv. Maurizio Mascia, Genova- maggio 1999

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