Piero Indinnimeo, Concorso di persone nel reato di cui all'art.609-bis e violenza sessuale di gruppo. Il problema della rilevanza dell'effettivo compimento di atti di violenza sessuale da parte dei componenti del gruppo o dei compartecipi nel reato di violenza sessuale commessa in concorso
Il legislatore del 1996, pur avendo l'indubbio merito
di aver collocato i delitti di violenza sessuale tra i reati contro la libertà
personale, ha lasciato all'interprete la soluzione di numerose questioni ermeneutiche
e di problemi inerenti il coordinamento tra le singole norme.
Tra queste, particolare riferimento merita il confronto tra l'art.609-bis e
l'art.609-octies disciplinanti rispettivamente il delitto di violenza sessuale
e quello di violenza sessuale di gruppo.
L'analisi di queste fattispecie ha spinto alcuni autori a restringere l'ambito
di applicabilità della disciplina del concorso di persone nel reato di
violenza sessuale.
Si è infatti da più parti sostenuto, agli albori della riforma,
che l'esecuzione da parte di due o più soggetti degli atti di violenza
sessuale previsti dall'art.609-bis equivarrebbe automaticamente a configurare
il delitto contenuto nell'art.609-octies.
In altri termini il legislatore, nell'art.609-bis, avrebbe coniato una fattispecie
"naturalmente" monosoggettiva incriminandone la manifestazione concorsuale
nella violenza sessuale di gruppo.
Saremmo quindi di fronte ad una deroga a quel fenomeno migratorio dell'art.110
c.p. idoneo a riformulare, a seguito della combinazione con esse, le fattispecie
incriminatrici da monosoggettive in plurisoggettive.
Tale assunto non è stato condiviso dalla prevalente giurisprudenza già
in punto di merito, ma sono ormai numerose le pronunce di legittimità
che rinforzano tale avverso indirizzo.
L'art.609-bis incrimina chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità costringe taluno oppure induce determinati soggetti a compiere
o a subire atti sessuali.
La violenza sessuale di gruppo consiste, invece, nella partecipazione di più
persone riunite ad atti di violenza sessuale (art.609-octies).
Riformulando il descritto art.609-bis in fattispecie plurisoggettiva eventuale
si è sostenuto che esso opera su piani applicativi distinti dalla violenza
sessuale di gruppo, idonei a garantirgli un'autonoma disciplina.
Difatti, applicando i principi generali in materia di concorso di persone nel
reato, si può fondatamente affermare che ai fini della commissione del
delitto in esame, non è necessario il previo accordo; occorre, tuttavia,
la consapevolezza di agire in uno con la condotta altrui.
Il Supremo Collegio non ha mancato di evidenziare che in tali casi le condotte
dei concorrenti, pur specificamente dirette alla lesione del medesimo bene giuridico,
possono essere, sotto il profilo esecutivo, autonome ed indipendenti l'una dall'altra
e, conseguentemente, soltanto un concreto accertamento dell'animus può
permettere di distinguere i casi di violenza sessuale imputabili singolarmente
a ciascun autore, dall'effettiva commissione di tale reato in concorso tra loro.
La giurisprudenza, soprattutto di merito, in casi del genere, si è dimostrata
ondivaga, ma nessuno tra gli indirizzi sviluppatisi ha avuto minore attenzione.
In alcune pronunce si è affermato che quando da un'analisi in punto di
fatto si è potuto evincere la totale autonomia ed indipendenza delle
condotte, volte a compiere atti sessuali, non sarebbe in discussione la contestazione
a ciascun autore del delitto in esame.
In altre, invece, l'art.609-bis è stato contestato in concorso.
La Suprema Corte ha sottolineato come le condotte di agevolazione o di sollecitazione
agganciate alla contestualità spazio - temporale degli atti compiuti,
risolvono in nuce la questione, legittimando la configurazione del 609-bis in
forma plurisoggettiva eventuale.
L'art.609-octies è, invece, reato plurisoggettivo necessario cd. proprio
in quanto è prevista l'incriminazione di ogni partecipante al gruppo.
La giurisprudenza, avversando la tesi sostenuta dalla descritta dottrina, nel
tentativo di dotare l'art.609-octies di un quid pluris rispetto alla fattispecie
del concorso in violenza sessuale, ha chiarito che essendo il gruppo "la
partecipazione di più persone riunite" è necessario puntualizzare
proprio il concetto di riunione e quello di partecipazione.
Nella violenza sessuale di gruppo è stato ritenuto necessario, in varie
pronunce di merito, un previo accordo, oppure un programma con una concreta
divisione dei compiti, o, addirittura, una vera e propria organizzazione nell'esecuzione
dell'atto sessuale.
I giudici di legittimità, pur non trascurando nella loro analisi alcuna
di dette pronunce, hanno sottolineato che l'elemento discretivo tra il delitto
di concorso in violenza sessuale e l'art.609-octies è dato proprio dalle
modalità esecutive e dal rapporto tra le singole condotte di partecipazione.
Mentre nell'art.609-bis in concorso le condotte sarebbero autonome l'una dall'altra,
seppur realizzate in un rapporto di contestualità spazio - temporale
e vincolate dal nesso di agevolazione - sollecitazione, nella violenza sessuale
di gruppo è necessario che ogni condotta sia strettamente collegata a
quella dell'altro partecipe, che l'una scaturisca dall'altra e ne sia quasi
la naturale conseguenza.
In altri termini, qualora la condotta di uno dei partecipi (beninteso, priva
dei caratteri di cui all'art. 609-octies ultimo comma) venga a mancare, l'intera
fattispecie contenuta nella norma in esame potrebbe non configurarsi.
Ciò, invece, non accadrebbe nella violenza sessuale commessa in concorso,
la quale, priva di tale qualificazione, ben potrebbe essere portata a termine
da uno dei concorrenti prescindendo totalmente dall'apporto altrui.
Non è infatti ravvisabile quella concatenazione tra le condotte che ha
spinto alcuna dottrina a definire la partecipazione nella violenza sessuale
di gruppo, come qualificata dal forte nesso di causalità tra le condotte
dei correi.
Non basta, quindi, la sola contestualità spazio - temporale, ma è
necessario un quid pluris rappresentato proprio dalla complessiva dipendenza
delle partecipazioni, nel gruppo di persone riunite.
Al fine di avvalorare la distinzione tra le figure in esame alcuni indirizzi
hanno riconosciuto finanche il concorso esterno all'art.609-octies, distinguendo
la partecipazione delle persone in gruppo, dal contributo dell'eventuale concorrente,
satellite, agevolatore o di mera sollecitazione.
Il compimento di atti di violenza sessuale negli artt.609-bis e 609-octies non
è stato interpretato univocamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Alcuni autori hanno sostenuto che per la configurazione dei suddetti delitti
(beninteso il 609-bis nella forma concorsuale) è necessario che tutti
i concorrenti compiano effettivamente atti sessuali, nell'ampia accezione attribuita
a questo concetto, nel tempo, dalla giurisprudenza.
Difatti, sia il contenuto della norma di cui all'art.609-bis che quello dell'art.609-octies
lascerebbero intendere, secondo tale indirizzo, la voluntas legis di incriminare
soltanto quelle condotte di partecipazione che realizzino effettivamente atti
sessuali, considerando irrilevanti, o, al massimo idonee a configurare reati
diversi, quelle sì di ausilio, ma non sfocianti concretamente negli atti
in questione.
Tale indirizzo non ha fatto proseliti.
La disciplina del concorso di persone, alla quale si fa riferimento in quanto
compatibile anche nell'art.609-octies, non punisce la sola condotta realizzativa
dell'evento criminoso, ma tutte quelle, materiali o morali, che da un'analisi
ex post del fatto tipico, si rivelano avvinte ad esso da nesso di causalità
agevolatore o di rinforzo.
Non è necessario che tutti i correi realizzino materialmente l'evento
o l'offesa descritta nella fattispecie incriminatrice, essendo la ratio sottesa
all'istituto del concorso eventuale ed ai reati a concorso necessario, la punizione
di tutte quelle condotte atipiche che "accedono" alla condotta principale
o tutte quelle che, legate reciprocamente e diventando a loro volta tipiche,
permettono la realizzazione dell'evento criminoso.
Conseguentemente, anche le condotte causalmente idonee a permettere la commissione
di atti di violenza sessuale, seppur non sfocianti essi stessi in tali atti,
potranno essere incriminate ex artt.110-609-bis o 609-octies.
La differenziazione del loro reale disvalore penale, qualora sia ravvisabile,
sarà effettuata dal giudice, in ossequio al modello unitario del concorso
di persone sposato dal nostro ordinamento, in sede di applicazione delle circostanze
e/o di commisurazione della pena, e potrà legittimarlo alla qualificazione
delle partecipazioni rispettivamente come di minore gravità o di minima
importanza ai sensi degli artt. 609-bis e 609-octies ultimi commi.
Piero Indinnimeo - maggio 2003
(riproduzione riservata)