Francesco Paolo Barbanente, Parte civile e procure speciali (Relazione alla Camera Penale della Spezia del 3 dicembre 1999 - poi integrata con la L.479/99)

Il codice di procedura penale abrogato prevedeva che la parte civile (art.93 c.p.p. abr.) per costituirsi dovesse “farne dichiarazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale”; la dichiarazione doveva essere presentata in cancelleria, se prima del dibattimento, o, se fatta nel dibattimento, doveva essere “ricevuta dal cancelliere che assiste all’udienza con atto separato da inserirsi nel processo verbale” (art.94 c.p.p.abr.).

L’avverbio “personalmente” condizionava, dunque, la costituzione della parte civile che doveva essere effettuata dalla parte o dal suo procuratore speciale e non poteva essere compiuta dal difensore.

Il nuovo codice ha innovato le formalità di costituzione di parte civile eliminando la necessità della presenza personale, in cancelleria o al dibattimento, della parte o del suo procuratore speciale; é ora sufficiente il conferimento di un mandato, del tutto simile a quello del processo civile, contenente il potere di rappresentanza, al difensore.

L'innovazione, però, non ha avuto grande seguito nella Giurisprudenza che, in materia di parte civile, sembra sia talvolta rimasta legata a schemi riferiti all'abrogato codice.

Il problema non è affatto di scarsa rilevanza e delicatezza e gli errori si pagano profumatamente : la parte civile esclusa, anche per motivi puramente formali, non sembra poter usufruire di alcun mezzo d'impugnazione proprio perché non riveste più la qualità di parte nel processo [1] .

Tutto ciò che si andrà, ora, ad esporre, è (è bene dirlo subito) frutto di opinione, che seppur fondata sulla lettera della legge, non sempre coincide con l'idea della Giurisprudenza in ordine alle formalità di costituzione della parte civile.

Nella relazione al progetto del nuovo codice si legge che, seguendo la linea tracciata dal progetto del 1978, é “apparso incongruo attribuire alla parte civile - in un processo di parti quale é quello delineato dal nuovo sistema - il potere di stare in giudizio di persona [2] .

La rappresentanza processuale della parte civile, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile (art.82-83 c.p.c.) “é stata conferita al difensore, non apparendo ipotizzabile nei rapporti fra la parte civile e il suo difensore quella differenza di atteggiamenti e di posizioni che può sussistere, invece, tra l’imputato e il suo difensore”.

L’avverbio personalmente contenuto nell’art.93 c.p.p. abr. non é stato riprodotto nel nuovo rito né nell’art.74 né nell’art.76 c.p.p.; l’art.78 c.p.p. prevede, e senza nessuna specificazione che richiami la necessità della presenza della parte, che la dichiarazione sia “depositata nella cancelleria del Giudice che procede o presentata in udienza” evidentemente da chi ha il potere “ di compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento” ai sensi dell’art.100 c.p.p.

Tra i requisiti la cui mancanza provoca l’inammissibilità della costituzione, alla lettera e) dell’art.78 c.p.p., é indicata “la sottoscrizione del difensore” e non quella della parte come, per intenderci, sarebbe stato ovvio se il potere di costituirsi fosse stato assegnato personalmente a quest'ultima [3] .

E, ancora, nella Relazione si legge : “L’intento di sviluppare ulteriormente l’indirizzo – già univocamente emerso dal progetto del 1978 – tendente a qualificare il difensore come rappresentante pleno iure delle parti private diverse dall’imputato – ha indotto a richiedere quale ulteriore requisito di ammissibilità, la sottoscrizione del difensore anziché della parte civile. Sul piano pratico ciò consentirà di evitare che il difensore debba, nei casi più frequenti, procedere – con riguardo alla medesima attività difensiva -  ad una doppia certificazione dell’autografia della sottoscrizione del suo assistito : di quella, di norma, apposta ai fini della procura speciale, ai sensi dell’art.100 comma 2; di quella contenuta nella dichiarazione a mezzo della quale lo stesso soggetto si costituisce parte civile”.

E’ ben chiaro, anche solo da queste prime notazioni, che la presenza personale della parte (se non quando sia anche teste o debba essere esaminata in qualità di parte) non ha alcuna finalità nel nuovo processo; la sua presenza sarebbe ed é, infatti, del tutto silenziosa ed inattiva nonché priva di qualsiasi funzione, che non sia stata già conferita, col mandato, al difensore che sottoscriverà o avrà già sottoscritto, notificato e depositato la dichiarazione.

La L.16/12/1999 n.479 con l’aggiunta, nell'art.122 c.p.p., della frase “se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo” ha esteso, eliminando ogni dubbio, al difensore la possibilità di autenticare anche  la procura speciale dell’art.122 c.p.p. quando è lo stesso difensore ad essere nominato procuratore speciale.

Quando sarà altra persona, diversa dal difensore, ad essere nominata procuratore, la procura speciale dell’art.122 dovrà essere autenticata da uno degli altri soggetti elencati nell’art.39 disp.att. c.p.p. [4]

Il difensore, dunque, sarà munito di procura (art.78 c.p.p.) che, molto simile a quella dell’art.83 c.p.c. [5] , dovrà essere conferita nelle forme previste dall’art.100 c.p.p.

Questa procura speciale, regolata dall'art.100 c.p.p. (ed indicata anche dall'art.76 c.p.p.), é atto diverso dalla “procura speciale” prevista dall’art.122 c.p.p. [6] (anche se, ovviamente, le due procure possono essere contenute nello stesso atto).

La prima é il mandato difensivo, la delega del processo civile, la nomina a difensore, che conferisce a quest'ultimo non solo l’assistenza ma anche la rappresentanza in giudizio e la veste per “compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati” ( art.100 c.p.p. analogo all’art.84 c.p.c.); come vedremo gli atti espressamente riservati dalla legge alla parte personalmente sono solo, come nel processo civile, la rinuncia agli atti e la rinuncia alla impugnazione.

Quindi la procura speciale e nomina a difensore dell’art.100 c.p.p. conferisce la veste e il potere di compiere la costituzione di parte civile formandola, sottoscrivendola, notificandola e depositandola in cancelleria o in udienza.

Non a caso, a proposito della sottoscrizione, é la mancanza di quella del difensore e non la mancanza di quella della parte, a determinare l’inammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile.

L’avverbio personalmente, eliminato dal nuovo codice nella fase del compimento della costituzione é stato, invece, mantenuto nell'art.82 c.p.p. (ubi lex dixit voluit) che disciplina la revoca della costituzione, atto del procedimento, a differenza di quello iniziale, espressamente riservato alla parte (art.100/4 c.p.p.).

Analogamente a quanto previsto nel codice di procedura civile l’azione può essere iniziata ed esercitata dal difensore munito di procura speciale (quella degli artt.78-100 c.p.p. e simile a quella dell’art.83 c.p.c.) ma non può essere revocata che dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale (con la procura degli artt. 122-82 c.p.p. e in analogia a quanto stabilito dall’art.306/2 c.p.c.) [7] ; la cautela é evidentemente prevista per evitare non meditate revoche.

Ben diversa, dunque, é la procura regolata dall'art.100 c.p.p. da quella disciplinata dall’art.122 c.p.p.

Quest’ultima, la cui sottoscrizione non poteva [8] (Cass. Sez. Un. 19/05/1999 – 13/07/1999 n.12/99, come in precedenza Cass.Sez.Un. 18/06/1993) fino alla L.479/99,  essere autenticata dal difensore  perché, si diceva, conferiva la legitimatio ad processum ovvero “la capacità di essere parte nel rapporto processuale”, sarà pertanto necessaria solo nel caso si voglia conferire e trasferire ad altra persona la propria legittimazione ad effettuare anche gli atti del procedimento che siano espressamente riservati alla parte.

L’altra persona, non necessariamente il difensore (ma in questo caso dovrà essere autenticata non dal difensore ma da altro soggetto dell’art.39 disp.att.ne c.p.p. [9] ), in virtù della procura speciale  potrà, allora, conferire al difensore il mandato alle liti (lo jus postulandi) dell’art.100 c.p.p. e potrà disporre del diritto di contesa revocando la dichiarazione di costituzione.

Con l’occasione sembra opportuno chiarire un equivoco che una superficiale lettura della citata Cass. Sez. Un. 19/05/1999 – 13/07/1999 n.12/99 sembrava avere ingenerato [10] .

In detta sentenza si trattava  il caso di due parti civili che avevano, a quanto sembra, conferito :

1)     l’una la nomina a difensore e la procura speciale dell’art.122 c.p.p. entrambe su scrittura  privata (evidentemente su foglio diverso e staccato dalla dichiarazione di costituzione di parte civile); il difensore aveva autenticato la firma della parte e, poi, aveva sottoscritto la dichiarazione di costituzione.

2)     l’altra la sola nomina a difensore ovvero la procura speciale ex art.100 c.p.p., in margine alla dichiarazione.

Non è dato sapere per quale ragione sia stata, come sembra salvo refusi, ritenuta irregolare anche la seconda, munita di procura alle liti ex art.100 c.p.p. a margine dell’atto [11] ; la decisione è del tutto priva di motivazione e anche difficilmente interpretabile atteso che la Corte, a tal proposito, avverte “ che la questione riguarda la posizione della parte civile E.H.A. e non già quella dell’A., la cui dichiarazione di costituzione fu sottoscritta dal difensore munito della sola procura ad litem (art.100 c.p.p.)”; la Corte S.U. chiariva bene, invece, le ragioni della irregolarità della prima ai fini dell’efficace costituzione, ma altro non facendo che applicare gli stessi già noti principi di precedenti pronunce, quali Cass.18.06.93, nel senso che il difensore non poteva  autenticare la procura speciale dell’art.100 c.p.p. se non sia posta a margine o in calce all’atto al quale è destinata né poteva autenticare quella dell’art.122 c.p.p., che conferiva  la qualità di parte ed anche il diritto di disporre della lite, ovunque essa sia posta; quanto sopra non comportava, peraltro, l’adozione del principio, d’altra parte mai adombrato dalla Corte, che sia necessaria la presenza fisica della parte al momento della costituzione.

La soluzione adottata per l’autentica era certamente opinabile e non del tutto condivisibile anche perché l’art.39 disp.att. c.p.p. menziona proprio il difensore tra i soggetti (notaio, sindaco, segretario comunale ecc.) abilitati all’autenticazione delle sottoscrizioni e la sentenza S.U. finiva  per escludere dalla possibilità di autenticare la procura speciale dell’art.122 c.p.p. proprio il soggetto che dovevasi  ritenere il più qualificato, tra quelli elencati dall’art.39 disp.att.ne, a gestire i diritti della parte dalla quale ha ricevuto il mandato professionale.

Del tutto sorprendente risulta, invece, la decisione di cui sopra quando  sostiene che la procura ad litem non conferisce la rappresentanzama solo il potere di compiere…e ricevere tutti gli atti del procedimento” laddove in luogo dei puntini deve essere inserita proprio la locuzione “nell’interesse della parte rappresentatae mentre, nella Relazione, si legge che la rappresentanza processuale della parte civile “é stata conferita al difensore” e si legge che l’intento “di sviluppare ulteriormente l’indirizzo - già univocamente emerso dal progetto del 1978 – tendente a qualificare il difensore come rappresentante pleno jure delle parti private diverse dall’imputato - ha indotto a richiedere quale ulteriore requisito di ammissibilità, la sottoscrizione del difensore anziché della parte civile”.

La L.479/99 ha semplificato la problematica dell’autentica della procura e ha previsto anche, con l’art.13, una sorta di sanatoria per le procure che erano state, in precedenza, conferite separatamente [12] dall’atto di costituzione ed autenticate dal difensore.

Per il futuro il difensore potrà raccogliere ed autenticare non solo la procura alle liti ex art.100 c.p.p. ma anche la procura, più ampia e prevista dall’art.122 c.p.p. [13] (con gli elementi espressamente previsti da tale norma e solo se a lui medesimo rilasciata) con la quale la parte potrà conferire anche la facoltà di rinuncia all’azione e quella d'impugnazione.

Con la stessa legge è stata eliminata una discrasia tra la procura speciale per la parte civile e quella per il patteggiamento.

Per il patteggiamento, diversamente dalla costituzione di parte civile, attività che presenta quantomeno la stessa delicatezza della costituzione di parte civile, il codice risolveva il problema con estrema semplicità  conferendo al difensore il potere di autentica con l’art.446/3 c.p.p. che richiama, quanto alla forma, l’art.583/3 c.p.p. in materia d’impugnazione, altra attività altrettanto delicata  (“Se si tratta di parti private la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un Notaio, da altra  persona abilitata o dal difensore”);  ancora più singolare appariva la scelta se si rammentano, ancora una volta, le parole della Relazione : “la rappresentanza processuale della parte civile  é stata conferita al difensore, non apparendo ipotizzabile nei rapporti fra la parte civile e il suo difensore quella differenza di atteggiamenti e di posizioni che può sussistere, invece, tra l’imputato e il suo difensore”.

La procura speciale dell’art.100 c.p.p. conferisce un mandato defensionale molto simile a quello per l’azione civile esercitata in sede civile, con l’effetto che la parte starà in giudizio, non personalmente, ma a mezzo e “col ministero del difensore”.

La procura speciale dell’art.122 c.p.p., ora autenticabile anche dal  difensore, se a lui conferita,  ha la caratteristica e la funzione di attribuire ad altra persona, diversa dalle parte,  proprio quel potere di nominare il difensore dell’art.100 c.p.p., di revocare la costituzione [14] e di impugnare.

Che la presenza personale della parte o del suo procuratore speciale (soggetti entrambi che devono solo sottoscrivere il mandato difensivo e non necessariamente la dichiarazione) non sia più necessaria nel nuovo codice di procedura penale lo si trae non solo dall’uso dell’avverbio “personalmente” rimasto solo nell’art.82 c.p.p. ai fini della revoca, non solo dalla omissione dello stesso avverbio negli artt.74,76 e 78 c.p.p., non solo dalla evidente e dichiarata analogia col processo civile (nella Relazione : “La disciplina é analoga a quella adottata dall’art.164 c.p.c., per la costituzione dell’attore; tutto ciò nell’intento di assimilare – ovviamente nei limiti della compatibilità – il trattamento della  costituzione di parte civile al trattamento riservato alla vocatio in judicium ed all’acquisto della qualità di parte di chi propone l’atto di citazione in sede civile”), non solo dal potere del difensore di sottoscrivere (al posto della parte) la dichiarazione ma anche, oltre che dalle inequivoche considerazioni della Relazione, dalla esplicita eliminazione della regola contenuta nell’art.102 c.p.p. abrogato [15] .

Col vecchio codice, infatti, la mancata comparizione della parte civile al dibattimento comportava la revoca tacita della costituzione; il meccanismo valeva, ovviamente e soprattutto,  per la parte civile che aveva prima depositato e poi notificato (ora prima si notifica e poi si deposita [16] ) la dichiarazione prima del dibattimento.

A tal proposito si legge nella Relazione : “Il fatto che la mancata comparizione della parte civile non comporti più gli effetti rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, dell’art.102 del codice vigente (v. le critiche formulate al riguardo, dalla precedente commissione consultiva : pag.3 del suo parere) si giustifica agevolmente in forza del potere rappresentativo conferito pleno jure al difensore col ministero del quale la parte civile sta in giudizio”.

La mancata riproduzione della norma dell’art.102 c.p.p. abr. e il mancato inserimento, nelle formalità di costituzione a pena d’inammissibilità, della sottoscrizione della parte, rendono evidente, da sé sole, l’irrilevanza della presenza personale o dell’assenza della parte privata (che non debba essere esaminata in qualità di teste o di parte) in tutto il processo e in tutte le sue fasi e gradi se non per la revoca della costituzione o per la rinuncia all’impugnazione, atti che, come abbiamo visto, devono essere fatti personalmente o a mezzo di procuratore speciale ex art.122 c.p.p..

Nel commentare la citata Cass.Sez.Un.18/06/1993 del tutto analoga, quanto a considerazioni in ordine al potere di autentica del difensore e alla differenza tra la procura speciale ex art.100 c.p.p. e quella dell’art.122 c.p.p., alla recente Cass.Sez.Un.19/05/1999, già si notava [17] , con estrema chiarezza, che “non vi é alcuna ragione che il difensore si faccia rilasciare procura speciale ex art.76 c.p.p. se non quella di vedersi riconosciuta la facoltà di rinunziare all’azione ex art.82 c.p.p. e di rinunziare all’impugnazione ex art.589 comma 2 c.p.p.; attività queste, riservate alla parte personalmente e dunque non esercitabili dal procuratore alle liti ex art.100 comma 4 c.p.p.”.

La Corte di Cassazione, con sent.sez.V 07/05/95, aveva stabilito che la presentazione delle conclusioni anche scritte, è ”attività del difensore in quanto rappresentante processuale e dunque immedesimante la parte civile in attività essenzialmente tecnica, come avviene chiaramente nel processo civile le cui disposizioni sono in parte mutuate proprio in tema di procura (v. art.100 cpv c.p.p.)”. La massima [18] reca l’affermazione che “La presentazione delle conclusioni è attività riservata al difensore, e non personalmente alla parte civile, della quale non occorre la presenza fisica nel dibattimento”.

Che poi   anche la procura speciale dell’art.78-100 c.p.p. debba avere, proprio per non essere generica e soprattutto inammissibile, le stesse caratteristiche di quella dell’art.122 c.p.p. (“la determinazione dell’oggetto per cui é conferita e dei fatti ai quali si riferisce”) lo si trae, volendo, dalla coincidenza terminologica delle due procure (che sarebbe solo fonte di confusione se così non fosse) entrambe speciali (quella dell’art.100 c.p.p. e quella dell’art.122 c.p.p.) e dalla particolare serietà anche dell’atto regolato dall’art.100 c.p.p. che deve rendere ben consapevole la parte della scelta processuale (azione civile nel processo penale e non nel processo civile) e dello scopo della sottoscrizione.

La differenza tra il difensore munito di procura speciale ex art.100 c.p.p. e quello munito anche di procura speciale ex art.122 c.p.p. sta, dunque, indipendentemente dal potere di autentica, nel fatto che il secondo, a differenza del primo, é legittimato a compiere anche gli atti che la legge riserva alla parte personalmente quali la revoca della costituzione e la rinuncia all’impugnazione.

Il primo potrà, pertanto, sottoscrivere e depositare, senza necessità della presenza del suo rappresentato, in cancelleria o al dibattimento la dichiarazione già sottoscritta, nella procura speciale ex art.100 c.p.p., dal titolare del diritto leso, compiendo così gli atti del procedimento; non potrà, invece, effettuare quelli espressamente riservati dalla legge alla parte (la rinuncia all’azione e all’impugnazione) e trasferibili dalla parte solo con la procura dell’art.122 c.p.p..

Per concludere : la presenza personale della parte o, si badi, anche del suo procuratore speciale ex art.122 c.p.p. o la loro assenza sono del tutto irrilevanti non solo perché il nuovo codice non vi collega più, a differenza del vecchio, alcun effetto di revoca ma anche perché la parte civile e le altre parti private “stanno in giudizio” non personalmente ma (art.100 c.p.p.)“col ministero di un difensore” che “ può compiere o ricevere tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati”.

Il difensore sarà, pertanto, in aula  a rappresentarenell’interesse della parte rappresentata” (art.100 c.p.p.) la persona o l’ente che gli hanno conferito il mandato difensivo.

Ben diversa la terminologia e la sostanza del vecchio codice ove (art.126 c.p.p. abr.) la parte civile poteva solo essere assistita (adsistere, stare presso alla parte presente) dal difensore il quale, per rappresentare (operare in nome della parte anche assente ), doveva essere munito di procura speciale ex art.136 c.p.p. abr. (analoga a quella prevista dall’attuale art.122 c.p.p.).

Sembra corretto, allora, affermare che col nuovo codice la rappresentanza (escluso il potere di revoca e quello d'impugnazione) é stata trasferita dalla procura speciale dell’art.122 c.p.p. (o meglio da quella che era la procura nell’analogo art.136 c.p.p. abr.) alla procura speciale dell’attuale art.100 c.p.p., restando necessaria la procura dell'art.122 c.p.p. solo se si vuol conferire anche la facoltà di revoca della costituzione e la facoltà d'impugnazione.

Del tutto, pertanto, irrilevante (perché nessun effetto di revoca ne discende), inutile (non dovendo sottoscrivere alcunché, v.art.78/e c.p.p.) e talvolta controindicata (in reati particolarmente fastidiosi per la vittima) è la presenza personale della parte nel processo penale (come in quello civile) dove alla persona alla quale il reato ha recato danno nessun altro onere é conferito se non quello di nominare un difensore che in tutto e per tutto la rappresenterà, sia che la dichiarazione sia stata notificata e depositata prima del dibattimento (fattispecie che non prevede più la presenza della parte in cancelleria) sia che la costituzione venga depositata al dibattimento (ove la parte non deve personalmente sottoscrivere l’atto davanti al cancelliere in udienza).

- avv. Francesco Paolo Barbanente - aprile 2002

(riproduzione riservata)


[1] Anche se l'azione civile può essere comunque esercitata nel processo civile e la costituzione (art.80/5 c.p.p.), esclusa nell'udienza preliminare, può essere ripetuta al dibattimento.

[2] Determinando così soprattutto l'obbligo dell'assistenza del difensore.

[3] Ma esattamente al contrario, per l'identica ragione, Trib.Milano 23/04/1996 in Critica del diritto 1966, 318 con nota di Caraceni :"Per la costituzione di parte civile fatta personalmente è necessaria la presenza della parte all'udienza dibattimentale, necessità che si evince dall'art.78 c.p.p. che, non prevedendo tra i requisiti dell'atto di costituzione la sottoscrizione della parte, implicitamente prevede che la stessa debba essere presente di persona".

[4] In realtà, anche prima dell'innovazione introdotta dalla L.479/99, l'art.39 disp.att.ne c.p.p. attribuiva già anche al difensore la possibilità di "autenticazione della sottoscrizione di atti".

[5] L'art.83 c.p.c., che regola la procura alle liti ovvero la nomina a difensore nel processo civile, contiene, oltre a stretta coincidenza terminologica con l'art.100 c.p.p. (procura, procura alle liti e procura speciale), la forma con la quale deve essere conferita (atto pubblico o scrittura privata autenticata), l'elencazione degli atti ove può essere apposta e il limite del conferimento "soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa".

[6] Fermo restando che il codice di procedura penale, a differenza di quello di procedura civile, non prevede la possibilità di una procura generale (Nella Relazione al progetto del 1978 : “La costituzione di parte civile richiede, per la sua gravità correlata all’importanza del processo penale, una specifica manifestazione di volontà non desumibile da una semplice procura generale”).

[7] Art.100/4 c.p.p. . "In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto di contesa".

[8] Ma, come abbiamo già visto, l'art.39 disp.att.ne c.p.p., in realtà, consentiva anche l'autentica del difensore nella procura ai sensi dell' art.122 c.p.p.

[9] Art.122 c.p.p. : "Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo".

[10] E, forse, proprio determinato le innovazioni e la sanatoria introdotta con l'art.13/4 L.479/99 come modificato dall'art.3 D.L.07/04/2000 convertito, con modificazioni, nella L.05/06/2000 n.144 ("La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge").

[11] V. in Guida al Diritto n.30/99 con, davvero  condivisibile, nota alla suddetta sentenza di di E.Sacchettini.

[12] Ma la sanatoria, fonte di ulteriore confusione, sembra proprio riferirsi alla sola procura dell'art.100 c.p.p. (la nomina a difensore) e non alla procura speciale dell'art.122 c.p.p.; quindi, le procure sanabili dovevano essere state  conferite in calce o a margine del decreto di citazione.

[13] L'art.13/3 L.479/99 ha inserito, nell'art.122 c.p.p. la locuzione "Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo".

[14] Cass.sez.IV, 04/12/97n.1469 e sez.III, 15/07/97 n.2825.

[15] "Se la parte civile, citata per il dibattimento di primo grado non compare per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento stesso o si allontana dall'udienza senza aver presentato, nel momento prescritto, le sue conclusioni, la costituzione di parte civile si considera revocata".

[16] Contrariamente a quanto si doveva fare col vecchio codice nel quale l'ordine degli artt.94 c.p.p. abr. ("La dichiarazione prescritta nell'articolo precedente se fatta prima del dibattimento deve essere presentata per iscritto nella cancelleria…") e 95 c.p.p. abr. ("La dichiarazione di costituzione di parte civile e le istanze successive di questa devono prima del dibattimento essere notificate…") faceva ritenere che la costituzione dovesse essere prima depositata in cancelleria e, poi, ritirate le necessarie copie autenticate dal cancelliere, notificata. Col nuovo codice non è più così. Nessuna norma prescrive che la costituzione debba essere notificata utilizzando copie autenticate dal cancelliere (nel processo vige, peraltro, il principio della tendenziale libertà delle forme) e la direttrice n.1 della legge delega stabiliva la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. Il modello mutuato direttamente dal processo civile (come espressamente riferito nella Relazione) e proprio la natura di esercizio dell'azione civile nel processo penale, rendono la costituzione di parte civile analoga, quanto all'instaurazione del contraddittorio, all'atto di citazione che viene formato in virtù della delega (procura alle liti), sottoscritto dal difensore, notificato e, poi, depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo (sulla questione vi è Ordinanza Tribunale della Spezia in composizione monocratica 02/10/2001, inedita, che respingeva, con approfondita motivazione,l'opposizione della difesa alla costituzione di parte civile fondata sul fatto che non fossero state notificate copie autenticate).

[17] V. in Cass.Pen. Giuffré n.2/1995 la nota di Marco Taddeucci Sassolini.

[18] Redazionale in Cass.Pen. n.5/96.

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