Renato Amoroso, La mancanza o insufficienza della indicazione delle fonti di prova e la nullità dell'atto di citazione, nel procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace
La norma di cui all'art. 20 n.6
D. Leg.vo 274/2000 commina la nullità della citazione per la mancanza
o insufficienza di uno dei requisiti di cui al comma 2 lett. C): tale norma
dispone che nell'atto di citazione debba essere contenuta, oltre all'imputazione,
anche l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione, con
l'ulteriore specificazione dell'obbligo, in caso di prova per testi, di indicare
le circostanze su cui deve vertere l'esame.
Sono sorti dubbi e perplessità sulla nullità della citazione per
il difetto di indicazione delle fonti di prova, pur in presenza dell'esplicita
sanzione prevista dal n.6 dell'art. 20.
Infatti nelle norme che disciplinano il processo ordinario, sia nell'ipotesi
di organo giudicante monocratico che collegiale, la mancanza o insufficienza
dell'indicazione delle fonti di prova non comporta la nullità del decreto
di citazione (vedi artt. 429 c.p.p. e 552 c.p.p.). Di regola, anzi, l'indicazione
delle fonti di prova è "sommaria" (art. 429 c.p.p. lett d),
ed è sufficiente il riferimento ai fatti cui le prove sono inerenti.
Il n.2 dell'art. 429 c.p.p. commina la nullità del decreto soltanto per
la mancanza o insufficienza dei requisiti di cui alle lett. c) ed f), escludendo
la lett. d).
Ciò ha condotto unanimemente la giurisprudenza a ritenere che non possa
dar luogo a nullità l'inosservanza della disposizione di cui alla lett.
d) dell'art. 429 c.p.p., in mancanza di espressa sanzione e non essendo riconducibile
la fattispecie ai casi di nullità di ordine generale disposti dall'art.
178 c.p.p. (vedi Cassaz. Penale 12 novembre 1996 n. 10825 in Cass. Pen 1998,608
- Cassaz. penale 27 maggio 1994 in Arch. Nuova proc. Pen. 1994, 504 - Corte
appello di Milano 4 ottobre 2000 in Foro ambrosiano 2001, 394).
La disciplina del processo penale dinanzi al Giudice di Pace, quindi, ad un
primo esame formale, sembrerebbe avere disposto un regime più grave di
quello predisposto per il processo ordinario, obbligando la pubblica accusa
ad una attività puntuale ed articolata di predisposizione e indicazione
del materiale istruttorio nella fase antecedente il dibattimento. E' tuttavia
giustificato domandarsi se ciò possa essere coerente con il progetto
di semplificazione della procedura dinanzi al Giudice di Pace, unitamente al
chiaro intento del legislatore di dar vita ad un procedimento più spedito
e diretto, ove possibile, alla conciliazione.
E' stato anche osservato che la lett. c) dell'art. 20 D.Leg.vo 274/2000 prevede
la sanzione dell'inammissibilità per la mancata indicazione
delle circostanze sulle quali dovrebbe vertere la richiesta prova orale e che
ciò si porrebbe in aperto contrasto con la previsione della nullità
dell'intero atto di citazione, prevista dal successivo n.6 della stessa norma.
Forzando la esplicita sanzione del n.6 si è ipotizzato che la nullità
possa venir comminata soltanto nell'ipotesi di omissione o insufficienza dell'imputazione,
mentre la omessa indicazione delle fonti di prova condurrebbe alla dichiarazione
di inammissibilità dei mezzi di prova chiesti in dibattimento ma non
indicati nell'atto di citazione.
Va anche posto nel dovuto rilievo che, nel processo dinanzi al Giudice di Pace,
è stato introdotta una diversa disciplina delle indagini preliminari,
svolte a cura della Polizia Giudiziaria, che si conclude con una relazione al
Pubblico Ministero nella quale devono essere indicati tutti gli elementi di
fatto e di diritto che inducono a ritenere fondata la notizia di reato. Manca
nel processo penale dinanzi al Giudice di Pace la chiusura delle indagini preliminari,
con il relativo avviso all'indagato (art. 415 bis c.p.p.), previsto solo nel
processo ordinario.
Tali osservazioni possono indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto
prevedere per l'organo inquirente nel processo penale dinanzi al Giudice di
Pace (la Polizia Giudiziaria) un obbligo di condurre le indagini preliminari
in modo completo ed articolato, imponendo pertanto il maggior onere dell'indicazione
sia delle fonti di prova che delle circostanze sulle quali l'istruttoria orale
dovrebbe essere condotta. La mancata previsione dell'avviso di chiusura delle
indagini preliminari potrebbe, in tal caso, porsi in modo coerente con l'obbligo
di indicare nell'atto di citazione tutte le fonti di prova, con i nomi dei testi
e le circostanze di prova. L'atto di citazione, in tale prospettiva, verrebbe
a costituire il primo atto completo con il quale l'imputato viene a conoscenza
del materiale probatorio raccolto a suo carico e con quale deve essere posto
nelle condizioni di poter svolgere compiutamente tutte le proprie difese.
Quale che sia l'opinione al riguardo non sembra possibile superare la esplicita
sanzione di nullità prevista dal n.6 dell'art. 20; l'unica distinzione
possibile, in virtù del tenore letterale della norma, potrà essere
quella relativa alla eventualità dell'indicazione in citazione delle
fonti di prova, con deduzione anche della prova orale, non accompagnata dalla
specificazione delle circostanze su cui deve vertere la prova per testi. In
tal caso l'atto di citazione non dovrebbe essere dichiarato nullo, i mezzi di
prova diversi da quelli per testi potrebbero essere ammessi, mentre la prova
per testi dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
- Renato Amoroso - Giudice di Pace in Monza - giugno 2003
(riproduzione riservata)