Abrogazione dell'oltraggio e condanne irrevocabili: l'impostazione della Procura della Repubblica di Genova

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

Al Tribunale quale Giudice dell'Esecuzione
SEDE

Il Pubblico Ministero,

letti gli atti riguardanti Tizio, nei cui confronti è in esecuzione la condanna XXXXXX alla pena complessiva di XXXXXX fra cui quella da determinarsi da parte di codesto giudice per oltraggio;

rilevato che l'art. 18 comma 1 della legge 25/06/1999 n. 205, pubblicata sulla G.U. del 28/06/1999, prevede l'abrogazione espressa, fra gli altri, dell'art. 341 c.p.;

considerato, pertanto, che si prospetta come prima e più evidente ipotesi quella della revoca della sentenza con liberazione conseguente del condannato ai sensi dell'art. 673 c.p.p. (che peraltro comporta la facoltà, e non l'obbligo, per il P.M. di disporre la scarcerazione provvisoria, in applicazione analgica dell'art. 672, comma 3, c.p.p.);

ritenuto, peraltro, che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. non comporta l'automatica irrilevanza penale della condotta in esso prevista, bensì la possibile attribuzione alla stessa dei caratteri costitutivi dei reati di ingiuria o minaccia aggravata, di cui agli artt. 594 o 612, 61 n. 10 c.p., delitti tuttavia procedibili a querela di parte, e non d'ufficio, e sanzionabili, a differenza dell'oltraggio, anche con pena pecuniaria;

considerato che tale ultima fattispecie parrebbe configurare una ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, di cui l'attuale più favorevole al reo, secondo il parametro dell'art. 2 comma 3 c.p., il quale fa comunque salvo il giudicato;

ritenuto, infine, che è ipotizzabile una terza linea interpretativa, che contempla la devoluzione al giudice dell'esecuzione della fissazione di una nuova pena per il reato residuo [nel caso di concorso con altro fatto-reato; n.d.r.], previo interpello del leso sulla volontà di proporre istanza di punizione, previsione che peraltro la legge 205 detta per i soli procedimenti pendenti, e non per quelli definitivi;

atteso che tutte le interpretazioni esposte possono avere il conforto di ragionevoli supporti argomentativi (e la seconda, di applicazione dell'art. 2 comma 3 c.p., anche di precedenti giurisprudenziali) e che solo l'ipotesi di revoca della sentenza comporta, per quest'ufficio, la possibilità, e non l'obbligo, di provvedere alla immediata liberazione del condannato, per cui appare opportuno rimetere la giudice dell'esecuzione, in pienezza di contraddittorio, la decisione sulla permanente o meno eseguibilità della sentenza nei confronti del condannato e su eventuali provvedimenti urgenti da adottare;

visti gli artt. 665 e segg c.p.p.

promuove incidente di esecusione con richiesta:

- in via principale ed in applicazione dell'art. 2, comma 3 c.p. dichiarare ulteriormente eseguibile il giudicato di cui alla sentenza XXXXXX nei confronti di Tizio;

- in via subordinata, e previo positivo interpello del leso sulla volontà di querela fissa la nuova pena eseguibile per il reato attualmente configurabile nel fatto per il quale il detenuto ha riportata condanna;

in ulteriore subordine, revocare la sentenza di condanna ex art. 637 c.p.p. per avvenuta abrogazione del reato ascritto;

con le pronunce conseguenti riguardo al permanere o meno dello stato di carcerazione.

Genova, 13 luglio 99

[torna alla primapagina]