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Penale.it - Giovanni Guarini, Notificazione agli irreperibili, sospensione del processo in assenza dell'imputato, la revisione a seguito di condanna della Corte Europea dei Diritti Umani, le novità previste dal DDL 1440 S.

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Giovanni Guarini, Notificazione agli irreperibili, sospensione del processo in assenza dell'imputato, la revisione a seguito di condanna della Corte Europea dei Diritti Umani, le novità previste dal DDL 1440 S.
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Il DDL in commento vuole armonizzare la normativa interna del processo contumaciale con le sollecitazioni provenienti dalla CEDU.

 

 
In data 10 marzo 2009 il Ministro della Giustizia, ha presentato il Disegno di Decreto Legge n. 1440 (da ora DDL S 1440), successivamente assegnato alla 2^ Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica in data 23.3.2009. Il provvedimento, che ha come  Relatore alla Commissione il Sen. Avv. Piero Longo, nominato il 1 aprile 2009, è tuttora in corso di esame in Commissione.
 
Il  presente studio si prefigge di analizzare le novità in corso di introduzione ad opera del progetto normativo limitatamente a determinate questioni che sono già state oggetto di ampio dibattito in seno alla giurisprudenza interna ed a quella della Corte Europea per i Diritti Umani.
 
Rispetto a tali problematiche il DDL S 1440 interviene in maniera incisiva, prevedendo una delega al Governo in merito alla disciplina dell'imputato irreperibile (art. 24 comma 1° lettere “m” ed “n”), nonchè la previsione della sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato (art. 26), normativa che è da leggersi in collegamento con l'art. 9 del DDL S 1440 relativo alla possibilità di revisione del giudicato interno contrastante con una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani.
Peraltro, proprio la necessità di porre fine all’inottemperanza dello Stato Italiano agli obblighi discendenti dai precetti della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo pare sia essere il vero e proprio fondamento del DDL S 1440.
 
L’urgenza di tale riforma, già sollecitata da più voci e raccomandata anche dalla Risoluzione  adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella sua 1051ma riunione (17-19 marzo 2009) dovrebbe portare ad una rapida approvazione del disegno di legge, così da razionalizzare e limitare il contenzioso interno prodotto dalle lungaggini processuali e favorirne la definizione in una sede processuale non giudiziale, nel contempo prevenendo e ridimensionando anche il contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo, con un risparmio notevole di spesa e di mezzi. Il detto disegno di legge prevede anche la modifica degli articoli 630, 631, 633 e 634 del codice di procedura penale per la disciplina della revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per la violazione dei principi del giusto processo (sulla problematica si veda la Relazione 2007, IV, 4.2).
 
Tale rinnovata sensibilità verso le problematiche transanazionali segue il noto intervento del legislatore costituzionale di modifica dell’art. 117 Cost. ed in particolar modo del suo primo comma (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nonché le note Sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 (C. Cost. ‘07/348 e ‘07/349 in www.dirittoegiustizia.it del 26/10/2007), che hanno conferito dignità di precetto costituzionale alle norme della Convenzione Europea.
 
Orbene, con riferimento alle novità in corso di introduzione, ed in particolare alla disciplina dell’imputato irreperibile, occorre premettere che attualmente l'art. 159 c.p.p. nel caso in cui la prima notificazione all'imputato non detenuto non possa essere effettuata secondo le ordinarie modalità di cui all'art. 157 c.p.p., l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo allora l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità, in tale caso viene designato un difensore all'imputato che ne sia privo e la notifica è eseguita mediante consegna di copia al difensore.
 
Ora, la delega contenuta nel DDL S 1440 prevede che l'ufficiale giudiziario, ove non sia possibile effettuare la prima notificazione all'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., proceda a nuove ricerche dell'imputato nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale; novità è data dal fatto che l'ufficiale giudiziario procedente potrà incaricare l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione. Anche la delega reitera la previsione secondo cui qualora le ricerche non diano esito positivo allora l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità, in tale caso viene designato un difensore all'imputato che ne sia privo e la notifica è eseguita mediante consegna di copia al difensore. Tuttavia, la novità è costituita dalla possibilità per l'autorità giudiziaria di rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
 
Ebbene, se le due contrastanti esigenze sottese alla disciplina delle notificazioni sono da una parte  quella di rendere effettivamente conoscibile al destinatario l'atto da notificare e dall'altra quella di rendere celeri gli adempimenti formali in modo da non ritardare il corso del procedimento, il disegno di legge privilegia con molta nettezza il soddisfacimento della prima, e tale finalità si ravvisa anche nella successiva nuova previsione della sospensione del processo in assenza dell'imputato. Così, l'art. 26 del DDL S 1440 introduce una delega riguardante i procedimenti a citazione diretta di cui all'art. 550 c.p.p. e i procedimenti di competenza del giudice di pace. In tali ipotesi si prevede, a pena di nullità, che il giudice alla prima udienza dibattimentale ove l'imputato non sia presente, disponga che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente; ove non risulti possibile il giudice dovrà disporre con ordinanza la sospensione del processo (che opera, previa separazione dei procedimenti, solo per l'imputato non reperibile). Eccezione alla regola della sospensione è data dalle ipotesi in cui l'imputato nel corso del procedimento venga fermato, sottoposto a misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, salva sempre prova contraria dell'imputato circa la non conoscenza del procedimento.
 
Ancora, si stabilisce, per tutti i procedimenti, che avverso la sentenza emessa in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio possa proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato.
 
Inoltre, nel caso l'imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa, la corte d'appello procede alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, salva la possibilità per il Governo in sede di decreto legislativo di prevedere la remissione in termini per formulare anche la richiesta di riti alternativi.
 
Ebbene, la futura novella legislativa pare voler affrontare tre problematiche collegate fra loro e già al centro della più recente evoluzione giurisprudenziale. Per la verità il dibattito in materia di irreperibilità dell'imputato si è incentrato su cinque differenti questioni: la restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna; la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello da parte dell'imputato contumace in primo grado; la sospensione del processo relativo ad imputato irreperibile; l'appello del difensore d'ufficio della sentenza pronunciata in contumacia.
 
Inoltre, argomento che si collega trasversalmente ai precedenti ed è stato oggetto di espressa previsione legislativa ad opera dell'art. 9 DDL S 1440 attiene alla possibilità di revisione del giudicato interno contrastante con una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani.
 
Ora, con riferimento alla questione della restituzione del termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, occorre ricordare che anteriormente alla novella di cui alla l. 22 aprile 2005, n. 60 di conversione del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, l'art. 175 comma 2° c.p.p. prevedeva che, ove fosse stata pronunciata sentenza (o decreto penale) di condanna in contumacia, l’imputato era restituito, a sua domanda, nei termini d’impugnazione (o opposizione) ove avesse provato l'incolpevole mancata conoscenza del provvedimento di condanna.
 
Rispetto a tale stato delle cose già con le sentenze del 18 maggio (Corte Europea per Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, Sentenza 18.5.2004, caso Somogy c. Italia) e del 10 novembre 2004 (Corte Europea per Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, Sentenza 10.11.2004, caso Sejdovic c. Italia) la Corte Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo aveva ritenuto inidoneo il sistema di garanzie in favore del contumace vigente in Italia. In particolare, lo Stato Italiano veniva condannato a causa dell'assenza di un meccanismo effettivo in grado di garantire il diritto della persone condannate in contumacia ad ottenere una nuova pronuncia, a tal riguardo l'art. 175 comma 2° c.p.p. era considerato rimedio non idoneo al raggiungimento del fine di garantire quel principio di equo processo di cui all'art. 6 della Convenzione Europea, visto che non assicurava all'accusato con sufficiente margine di certezza la possibilità di essere presente e di difendersi nel corso del nuovo procedimento.
 
Sulla base di tali decisioni del Giudice Internazionale il legislatore italiano interveniva con il citato d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, con il quale modificava l'art. 175 comma 2° c.p.p. A seguito di tale restyling la restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale doveva essere concessa sulla base della mera richiesta dell'imputato dichiarato contumace, salvo l'autorità giudiziaria avesse dato dimostrazione dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, nonché della volontaria rinuncia da parte di esso a comparire o a proporre impugnazione.
 
Peraltro, a seguito dall'entrata in vigore della citata previsione normativa non mancava chi osservava come tale intervento si conformasse solo in parte ai principi sostenuti dalla Corte Europea (Giansanti A. “Violazione delle garanzie di difesa tutelate dalla Convenzione Europea per i Diritti Umani e obblighi di riparazione gravanti sullo stato autore dell'illecito: il caso Sejdovic contro Italia” in Giurisprudenza di merito 2008, 7 – 8, 2105), poiché il legislatore «non ha provveduto ad uniformare alla nuova disciplina della restitutio in favore del contumace nel giudizio di prima istanza il terzo comma dell'art. 603 c.p.p., ai sensi del quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta d'ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria. Questa mancanza fa si che il condannato in absentia, ancorché legittimato ad impugnare, se intende ottenere in sede di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dovrà farsi carico di provare di non aver avuto conoscenza, per fatto non dovuto a sua colpa, del decreto di citazione in giudizio».
 
Ebbene, il DDL 1440 S parrebbe accogliere e superare le suddette critiche, ponendo rimedio al deficit di tutela segnalato; si prevede, infatti, che «nel caso l'imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa, la corte d'appello procede alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, salva la possibilità per il Governo in sede di decreto legislativo di prevedere la remissione in termini per formulare anche la richiesta di riti alternativi».
 
Chiuso un problema se ne apriva un altro, inerente alla disciplina della irreperibilità dell'imputato. In particolar modo una parte della giurisprudenza di merito sollevava questioni di legittimità costituzionale riguardanti gli artt. 159, 160, 484, 420 quater c.p.p. per contrasto con gli artt. 3,10,97 e 111 Cost. (T. Pinerolo Ord. 31 gennaio 2006 in Cass. Pen. 2006, 9, 2948).
 
La presunta incompatibilità sarebbe massima rispetto al diritto costituzionalmente imposto di rendere conoscibile all'imputato l'accusa formulata a suo carico, prevista dall'art. 111 Cost., ma anche dall'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e più in generale rispetto al principio del contraddittorio. Seguendo tale crinale il giudice remittente, domandando evidentemente al Giudice delle Leggi un provvedimento di tipo additivo, aveva ritenuto che l'unica ancora di salvezza delle disposizioni censurate fosse la sospensione obbligatoria del procedimento nel caso di imputato irreperibile, come già il codice di procedura prevedeva all'art. 71 in tema di infermità mentale dell'imputato.
 
Occorre, ad onor del vero, ricordare che la Corte Costituzionale giudicava infondata la questione di legittimità sollevata dal giudice a quo, osservando che la «C.E.D.U. Non accorda in tema di processo in absentia garanzie maggiori di quelle previste dall'art. 111 Cost.»; in altri termini si era ritenuto che le garanzie in questione fossero già sufficientemente attuate nell'ordinamento interno, senza necessità, quindi, di prevedere la sospensione del processo (Corte Costituzionale Sentenza 21 marzo 2007, n. 117).
 
Nel solco di tale diatriba giurisprudenziale si colloca la previsione di cui all'art. 26 del DDL S 1440 che, come si è detto, introduce una delega riguardante i procedimenti a citazione diretta di cui all'art. 550 c.p.p. e i procedimenti di competenza del giudice di pace, rispetto ai quali viene prevista la sospensione nel caso di irreperibilità dell'imputato, salvo lo stesso nel corso del procedimento venga fermato, sottoposto a misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, salva sempre prova contraria dell'imputato circa la non conoscenza del procedimento.
 
Ora, come affermato dalla recente giurisprudenza costituzionale, il rimedio della sospensione del processo dell'imputato irreperibile non è imposto né dalle norme costituzionali, né da quelle sovranazionali; di diverso avviso la relazione al DDL 1440 S secondo cui «la sospensione del processo a carico dell'irreperibile è quella considerata dalla Corte Europea maggiormente in linea con i principi convenzionali in materia».
 
In ogni caso a prescindere dalla necessità o meno di una siffatta norma, la previsione del rimedio preventivo della sospensione, formulato nei termini previsti dal disegno di legge, sembrerebbe porsi in contrasto inevitabile col principio di ragionevolezza. Infatti, è impossibile non incorrere in censure di incostituzionalità rispetto al parametro di all'art. 3 Cost. ove l'istituto è previsto solo per i processi minori (a citazione diretta e dinanzi al giudice di pace) e non per le ipotesi di maggiore gravità, dove ancor più pregnante dovrebbe essere la tutela avverso una sentenza pronunciata in absentia.
 
Ancora, novità di rilievo in fase di introduzione ad opera del DDL S 1440 attiene all'appello da parte del difensore d'ufficio della sentenza pronunciata in contumacia. La problematica già sfrontata in sede pretoria era la seguente, ci si chiedeva se una volta che l'impugnazione della sentenza contumaciale fosse stata proposta dal difensore d'ufficio, e fosse intervenuta la decisione sul merito della medesima impugnazione, ciò precludesse l'esercizio del diritto da parte dell'altro soggetto legittimato (imputato). La giurisprudenza aveva da sempre sottolineato come principio cardine in tema di contumacia è quello secondo cui, una volta che l'impugnazione fosse stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, vale a dire l'imputato o il suo difensore, e fosse intervenuta la decisione sul merito della medesima impugnazione, il diritto "si consumava", con l'effetto di precluderne l'esercizio da parte dell'altro soggetto legittimato. Tuttavia negli ultimi anni il principio de quo risultava essere stato messo in crisi da un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in seguito alla novella del 2005 che ha modificato l’art. 175 c.c.p., non sarebbe precluso all’imputato contumace la restituzione in termine nonostante l’impugnazione proposta dal suo difensore. Fondamento di tale assunto erano i lavori parlamentari che hanno contrassegnato la l. n. 60 del 2005. Infatti la formula secondo cui «la restituzione nel termine era esclusa nel caso in cui l’impugnazione fosse già stata proposta dal difensore dell’imputato contumace», inizialmente presente nel decreto legge, risultava assente nel testo definitivo di conversione. Dunque, la restituzione nel termine per l’imputato contumace sarebbe subordinata ai soli presupposti della mancata conoscenza del procedimento o del provvedimento e della assenza di rinuncia volontaria all’impugnazione. Ad avviso di tale orientamento, in definitiva l’art. 175, comma 2°, c.c.p. avrebbe natura speciale rispetto alle regole generali sulle impugnazioni.
 
Secondo altro orientamento, avallato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella Sentenza 7 febbraio 2008, n. 6026, tale assunto non poteva essere condiviso per una molteplicità di ragioni. In primo luogo se l’imputato contumace avesse potuto porre in essere un’impugnazione alternativa rispetto a quella del suo difensore, il legislatore avrebbe dovuto regolamentarne le conseguenze e prevedere una specifica disciplina, essendo impossibile risolvere un eventuale contrasto di giudicati essere sic et sempliciter ex . 669 c.c.p. Infatti, una volta appurato che la disciplina ex art. 669 c.p.p. era informata all'esigenza di preservare l'osservanza del principio del ne bis in idem  di far fronte a situazioni del tutto patologiche nei casi in cui quel principio non sia stato per errore osservato, vi sarebbe una singolare eterogenesi dei fini perché la stessa risulterebbe piegata allo scopo di regolamentare (come strumento, per di più, "fisiologico") ipotesi in cui si applica l'opposto paradigma del “bis in idem”. Inoltre, l’astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazione si porrebbe in contrasto con la ragionevole durata del processo imposta dall’art. 111 Cost. e dell’art. 6 C.E.D.U. Infine, si richiamava la stessa Corte Costituzionale, che recentemente aveva sottolineato l’adeguatezza del nostro sistema in relazione al giudizio contumaciale, senza la necessità di dover ricorrere a meccanismi preventivi, quali la sospensione del processo nei confronti degli irreperibili e, quindi, l'esaurimento - da parte del difensore del contumace - di tutti i gradi di impugnazione spettanti all'imputato (e la conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di proporre a sua volta impugnazione, attraverso l'istituto della restituzione nel termine). Sulla base di tali motivazioni era stata implicitamente ritenuta, dalla Corte, una eventualità non incompatibile con la difesa "sostanziale" dello stesso contumace. In definitiva, ad avviso delle Sezioni Unite l’art. 175, comma 2° c.p.p. non poteva assumere i connotati di uno ius singolare derogatorio rispetto alle regole generali sulle impugnazioni, con conseguente preclusione per l’imputato contumace, una volta che l’ impugnazione fosse già stata proposta dal suo difensore, di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta l’impugnazione.
 
Ebbene, rispetto a questa linea di tendenza il DDL S 1440 pare andare in senso diametralmente opposto Si legge nella relazione introduttiva dei lavoro che «appaiono ancora censurabili rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo...l'applicazione rigorosa del principio di unicità della giurisdizione, che  impedisce al contumace di essere rimesso in termini avverso una condanna  pronunciata in absentia, qualora il suo difensore abbia comunque percorso i vari gradi di giudizio».
 
L'apparente contrasto è fra il principio di ragionevole durata del processo ed il diritto ad un processo equo da parte dell'imputato, entrambi aventi fondamento nella C.E.D.U. Tuttavia, non può non osservarsi come la giurisprudenza europea consolidata sia portatrice del diritto alla rimessione in termini dell'accusato incolpevolmente contumace. Tale giurisprudenza letta alla luce dell'art. 117 Cost., che attribuisce valore di parametro costituzionale al sistema delle Fonti C.E.D.U. (così hanno stabilito le note sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 22 e 24 ottobre 2007) non può che condurre a ritenere legittima, nonché costituzionalmente imposta, la rimessione in termini dell'imputato avverso le sentenze contumaciali di condanna impugnate dal difensore d'ufficio e passate in giudicato, contenuta nel DDL S 1440 (Tesi apparentemente condivisa anche in dottrina cfr. De Amicis G. “osservazioni in margine ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite in tema di rapporti tra unicità del diritto di impugnazione e restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna” in Cassazione Penale 2008, 6, 2370).
 
Infine, un problema trasversale rispetto ai precedenti menzionati, attiene agli strumenti in possesso del giudice interno per dare attuazione ad un giudicato della Corte Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani. A tal riguardo occorre ricordare che molti degli Stati membri della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo prevedono nel loro ordinamento interno la revisione delle sentenze passate in giudicato in seguito ad una sentenza di condanna della Corte di Strasburgo, si sono: Germania, Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Slovenia e Svizzera. In particolare Bulgaria, Lituania, Norvegia e Svizzera prevedono tale possibilità anche per il processo civile e amministrativo. Inoltre, Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna, Slovacchia, Svezia, Russia pur non avendo una legislazione ad hoc, hanno per via giurisprudenziale introdotto siffatto caso di revisione.
 
In Italia, stante l'assenza di una disposizione che preveda la suindicata ipotesi di revisione della sentenza passata in giudicato, le soluzioni astrattamente ipotizzabili al riguardo sono varie: in primo luogo si potrebbe ritenere che il giudicato interno sia limite invalicabile anche per le sentenze della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani; una soluzione opposta, partendo dal presupposto che la Convenzione Europea assuma nell'ordinamento interno rango di fonte costituzionale in forza degli artt. 111 e 117 Cost. (come del resto hanno di recente opinato le note sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale) asserisce che il giudicato interno contrastante con una sentenza del giudice sovranazionalei, perderebbe efficacia perché intrinsecamente illecito (Giarda, “Italia e giurisprudenza europea : Io speriamo che me la cavo”, in Diritto penale e processo, 2006, n. 1, p. 5; Selvaggi, “I dispositivi della Corte europea possono travolgere il giudicato”, in Guida al diritto., 2005, n. 43, p. 86); una terza soluzione, sempre prendendo le mosse dall'assunto del valore costituzionale della Convenzione Europea e delle decisioni della Corte di Strasburgo, propone di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 630 lett. a) c.p.p. (con riferimento agli artt. 111, 117 Cost.) nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, il contrasto tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza con la sentenza irrevocabile della Corte europea che abbia accertato la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. (sic C. App. Bologna, sez. I, 13 marzo 2006 (ord.), Dorigo, in Cassazione penale, 2006, n. 9, doc. n. 1264, p. 2959, che tuttavia aveva denunciato la violazione degli artt. 3, 10 e 27 Cost.).
 
Orbene, nel “caso Somogy”, terminato con sentenza del Giudice Sovranazionale che affermava il principio di restituzione dei termini a favore dell'imputato in una sentenza contumaciale di condanna, a seguito della decisione della Corte Europea di Strasburgo il ricorrente propose dapprima richiesta di revisione al giudice interno; la Cassazione (Cass. Sez. I, 12 luglio 2006, in Diritto e Giustizia, 2006, 38, 51) nell'occasione qualificò l'istanza di revisione come richiesta di rimessione in termini per la proposizione del giudizio di appello e accordò tale possibilità rimettendo il ricorrente al giudice di secondo grado (Cfr. Tamietti, A. “Un ulteriore passo verso una piena esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in tema di equo processo: il giudicato nazionale non è di ostacolo alla riapertura dei processi”, in Cassazione penale 2007, 3, 1015).
 
In altra occasione, il ben noto “Caso Dorigo”, la Cassazione aveva stabilito che il giudice dell’esecuzione doveva dichiarare l’ineseguibilità del giudicato, a norma dell’art. 670 c.p.p., nel caso in cui la sentenza interna irrevocabile fosse contrastante con una decisione della Corte Europea per i Diritti Umani che aveva valutato la violazione del principio del processo equo da parte del giudice italiano (Cass. Sez. I, 1 dicembre 2006, n. 2800; cfr. anche T. Roma, ord. 25 settembre 2006, n. 06/0097 r.g.). In tale occasione la Suprema Corte  reclamava un intervento legislativo per superare il problema della impossibilità di attivare il rimedio della revisione del giudicato contrastante con una sentenza della Corte di Strasburgo.
 
La stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. Sent. 30 aprile 2008, n. 129 in www.cortecostituzionale.it), investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 630 lett. a) c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 10 e 27 Cost., nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, il contrasto tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza con la sentenza irrevocabile della Corte europea che abbia accertato la violazione dell'art. 6 C.E.D.U, aveva invitato il legislatore ad intervenire. Così concludeva: «pur dovendosi quindi pervenire ad una declaratoria di infondatezza della questione proposta dalla Corte rimettente – con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati – questa Corte ritiene di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU».
 
Peraltro, dopo diverse proposte di origine parlamentare, alcune delle quali menzionate anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, già il Governo della passata legislatura, richiamandole, aveva presentato al Senato, il 18 settembre 2007, il disegno di legge n. 1797 recante, appunto, “Disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo”. In esso si proponeva la introduzione di un Titolo IV-bis nel libro IX del codice di procedura penale, destinato a disciplinare una ipotesi di revisione “speciale” delle sentenze di condanna, «quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848».
 
Tale necessità è stata fatta definitivamente propria anche dall'attuale Governo che all'art. 9  del DDl 1440 auspica l'introduzione di una nuova ipotesi di revisione della sentenza «nei casi in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia condannato lo Stato italiano per violazione del diritto a un giusto processo di cui all'art. 6, par. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani». Il presupposto per azionare il rimedio straordinario è che al momento della presentazione della domanda il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.
 
La novità permetterebbe finalmente di porre fine ad una situazione di violazione degli accordi internazionali assunti dallo Stato italiano al momento della stipulazione della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.
 
Giovanni Guarini, novembre 2009
(riproduzione riservata)
 
 
 
*L'autore è membro dell’Ufficio Studi di Diritto Penale Unione Triveneta Consigli dell’Ordine degli Avvocati e l'articolo trae origine da un lavoro dell’Ufficio Studi di Diritto Penale Unione Triveneta Consigli dell’Ordine degli Avvocati sul DDL 1440.S in www.avvocatitriveneto.it 
 
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