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Penale.it - Tribunale di Ferrara, Sezione Riesame, Ordinanza 3 dicembre 2008; Pres. estensore Caruso; ric. A.C.

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Tribunale di Ferrara, Sezione Riesame, Ordinanza 3 dicembre 2008; Pres. estensore Caruso; ric. A.C.
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La mera messa in vendita o anche la pubblicazione su siti internet della vendita di cose propedeutiche alla coltivazione di piante stupefacenti non integra la condotta di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti.

Tribunale di Ferrara - sezione penalegiudice del riesame
 
n. 5755/08 rnr n. 36/08 rgmcr
 
Il Tribunale di Ferrara
Composto dai magistrati:
Dott. Francesco Maria Caruso Presidente
Dott. Maria Silvia Giorni Giudice
Dott. Anna Ghedini Giudice
 
sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di A.C. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Ferrara in data 10.11.08 nell’ambito del procedimento penale sopra emarginato; sentiti i difensori all’odierna udienza;
 
esaminati gli atti;
 
ritenuto che sono stati sottoposti a sequestro confezioni di semi di canapa indiana e altri oggetti funzionali ad attività di coltivazione della canapa (pubblicazioni, DVD, lampade, sistemi di irrigazione, concimi, ecc.);
 
ritenuto che la condotta dell’indagine, consiste nel porre in vendita, in esercizi commerciali adibiti ad una più ampia attività di vendita, e nel pubblicizzare anche su siti internet in commercio di semi di canapa indiana svolto nell’esercizio, è stata ricondotta alla fattispecie sub art. 82 D.P.R. 309/90 nella forma dell’istigazione pubblica all’uso illecito di sostanze stupefacenti;
 
richiamata la consolidata giurisprudenza in tema di istigazione alla commissione di condotte delittuose, per l’integrazione della quale si ritiene necessario che il destinatario della comunicazione sia indotto a tenere un comportamento illecito mediante forme di comunicazione consistenti nel fornire suggestioni, consigli e indicazioni sull’uso, nell’argomentare in maniera congrua e convincente sull’opportunità e desiderabilità della condotta vietata descritta come valore positivo;
 
ritenuto che nel caso in esame si tratta di mera messa in vendita di semi di canapa indiana e di altri accessori per la coltivazione della stessa;
 
ritenuto che la legge nel vietare la coltivazione della cannabis indiana non vieta in alcun modo la mera messa in vendita in forme e modi asettici e neutrali tanto dei semi che di eventuali strumenti necessari alla coltivazione;
 
ritenuto che tale condotta preliminare e preparatoria non può essere in alcun modo ricondotta alla fattispecie tipica penalmente sanzionata della coltivazione o dell’istigazione alla coltivazione;
 
che, in particolare, in condotta oggetto di investigazione può, al più, integrare un atto preparatorio della condotta illecita peraltro priva dell’elemento soggettivo relativo alla condotta vietata; che in tal senso già nel 1988 la S.C. ha stabilito che il mero possesso dei semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti non integra il tentativo del delitto di coltivazione e produzione vietate;
 
che in definitiva è del tutto evidente come il sistema della legge se da un canto vieta la coltivazione, dall’altro non vieta affatto la produzione o la vendita delle cose necessarie per la coltivazione, creando così una classica lacuna nel sistema sanzionatorio che non può essere coperta in via interpretativa per il principio della tassatività della fattispecie penali da interpretare restrittivamente e con esclusione di qualunque estensione analogica;
 
che in concreto va ribadito come la mera messa in vendita o anche la pubblicazione su siti internet della vendita di cose propedeutiche alla coltivazione di piante stupefacenti non integra la condotta di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti attesa la necessità si mantenere distinta l’attività di mero orientamento culturale da quella di concreta spinta all’azione implicita nella nozione di istigazione;
 
P.T.M.
 
visti gli artt. 309 – 324 c.p.p.
ANNULLA
l’impugnato provvedimento e per l’effetto dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
 
[si ringrazia l'Avv. Andrea de Bertolini]
 
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