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A seguito della novella legislativa del 2007 si deve ritenere che non sia più punita ex art. 186/2 C.d.s. la condotta di chi mostri inequivocabili indici sintomatici dell’ebbrezza (linguaggio sconnesso, alito vinoso, precario equilibrio), senza che sia, tuttavia, effettuato l’accertamento etilometrico.
Infatti, il decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007 n. 160, recante “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” ha modificato il secondo comma dell’art. 186 d. legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “codice della strada” (da ora C.d.s.), laddove è prevista la fattispecie di reato “guida sotto l’influenza di alcool”.
Prima della modifica del 2007 l’art. 186/2 C.d.s. puniva “chiunque guida in stato di ebbrezza con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro 258 a euro 1.032”; il nuovo dettato normativo prevede, invece, una graduazione delle sanzioni, riconnettendo il loro progressivo aumento al livello di intossicazione alcolemica accertata. A tal proposito, è prevista la sanzione più lieve (oblabile ex art. 162 CP) nel caso sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l); ad un secondo livello qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Infine, la sanzione più grave qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
Ebbene, il punctum pruriens della questione, che qui rileva ai fini della richiesta suddetta, è stabilire se a seguito di tali modifiche sia ancora punita ex art. 186 c.d.s. la condotta di chi mostri inequivocabili indici sintomatici dell’ebbrezza (linguaggio sconnesso, alito vinoso, precario equilibrio), senza che sia, tuttavia, effettuato l’accertamento etilometrico ad opera della polizia giudiziaria.
Laddove si risponda al quesito in senso negativo, occorre poi accertare se nel caso di specie si sia verificata una modificazione ex art. 2/4 c.p. della fattispecie di guida sotto l’influenza di alcool oppure una parziale abolizione della stessa ex art. 2/2 c.p..
Orbene, con riguardo alla prima delle due questioni prospettate, bisogna ricordare che prima della riforma la giurisprudenza della Cassazione pacificamente riteneva che ai fini della configurabilità della contravvenzione ex art. 186 c.d.s. non era essenziale accertare lo stato di ebbrezza attraverso strumenti tecnici, come l’etilometro, (previsti dal d.m. Ministero Trasporti 22.5.1990 n. 796), ben potendo il giudice di merito ricavare l’esistenza di tale stato dagli elementi sintomatici soggettivi prima menzionati (fra le altre Cass. 12.10.2005 n. 36922, CED, rv. 219888).
A seguito della novella legislativa, i primi commentatori in dottrina hanno già portato avanti tesi contrapposte fra loro.
Una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (T. Trento Sent. 668/07 del 17.09.’07 N.R.N. 460/04-21; Tr. Rovereto, sentenza 352/07 dd. 6 novembre 20067 pubblicata sub http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=509) sostengono il permanere della punibilità di colui che mostri chiari indici rivelatori dell’influenza dell’alcool, in tale caso si irrogherà la pena relativa alla “fascia” più lieve di reato, avendosi la dimostrazione dell’influenza di alcool, ma non anche della sua reale entità.
La suindicata considerazione si fonda sull’asserto secondo cui il superamento del tasso alcolemico è mero elemento specificativo del precetto “guida in stato di ebbrezza” ed in quanto tale influisce solo sulla gravità della sanzione. Tale tesi postula, quindi, che le tre differenti misure del tasso alcolico costituiscano semplici circostanze aggravanti e non autonome fattispecie di reato.
Tuttavia, altro orientamento dottrinale, peraltro avallato di recente dalla giurisprudenza di merito (T. Aosta G.U.P. Sent. n. 249 del 25.10.2007, R.G. 2675/06 G.i.p., R.G.N.R. 3480/06), ritenuto da questa difesa maggiormente aderente al nuovo dato normativo, è di contrario avviso. Infatti, ritenendo tutt’ora incriminato lo stato di ebbrezza del guidatore desumibile dagli indici sintomatici e in assenza di alcooltest, vi sarebbe una palese violazione del principio di legalità ex artt. 25/2 Cost. e 1 c.p., oltre che del principio di offensività ex artt. 25/2 Cost. e 49/1 c.p..
A tal proposito, occorre chiarire che “l’accertamento del tasso alcolemico”, previsto dal legislatore del 2007 non costituisce una novità nel panorama del reato di guida sotto l’influenza di alcool. Infatti, già il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 di attuazione del Codice della Strada, prevedendo le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, contemplava la possibilità di accertamento attraverso esame alcolemico, giungendo ad una prensunzione iuris et de iure di sussistenza dello stato di ebbrezza, laddove la concentrazione alcolemica avesse superato o corrispondesse a 0,8 grammi per litro (g/l).
Ciò nonostante, la differenza rispetto al passato appare lampante. Oggi l’accertamento con l’etilometro non è più un onere che opera sul mero piano probatorio e processuale, ma è un vero e proprio elemento costitutivo del reato, visto che è stato inserito nel tessuto dell’art. 186 C.d.S..
Ciò risponde, peraltro, alla ratio del legislatore del 2007 che è stata quella da una parte di prevedere maggiore severità trattamento sanzionatorio del reato in questione, dall’altra assicurare il principio di certezza del diritto e tassatività ex art. 25/2 Cost., che troppo spesso in passato era stato messo in dubbio con riferimento alla norma incriminatrice ex art. 186 C.d.S. (si veda Pret. Milano, ord. 26.3.1997, Riv. Pen., 1997, 626; Corte Cost. ord. 23.4.1998, n. 149 in www.cortecostituzionale.it).
Inoltre, in tale ottica il legislatore nella sua insindacabile discrezionalità (entro i limiti della ragionevolezza ex art. 3 Cost.), ha ritenuto che laddove la “soglia alcolemica” sia pari o inferiore a 0,5 grammi per litro (g/l) il comportamento non sia lesivo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ossia la sicurezza delle strade.
Questa interpretazione è confermata anche dalla normativa comunitaria, per adeguarsi alla quale è intervenuto il legislatore d’urgenza del 2007. Infatti, con Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE, la Commissione dell’Unione Europea ha invitato gli Stati membri a imporre per legge un tasso massimo alcolemico pari o inferiore a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti a veicoli a motore, nonché di istituire un test dell’aria.
Più precisamente, secondo la Commissione Europea il limite massimo del tasso alcolemico dello 0,5 mg/ml non è casuale, ma è calibrato sulla pericolosità concreta della condotta di guida violatrice del detto limite. Infatti, la Raccomandazione 2001/115/CE, stabilisce espressamente che con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 mg/ml il rischio di coinvolgimento in incidenti stradali aumenta del 100% rispetto a chi presenta un tasso pari a zero. Ciò presuppone che l’accertamento di tale misura del tasso alcolemico non è un mero indice di individuazione, assieme agli altri indici sintomatici, della guida in stato di ebbrezza, ma rappresenta il confine al di sotto del quale il conducente è ritenuto idoneo alla guida.
Quindi, l’organo di governo comunitario ha stabilito che al di sopra di tale limite gli Stati Membri abbiano l’obbligo di sanzionare la guida successiva all’assunzione di alcool, al fine di preservare i beni giuridici tutelati dalle politiche di settore comunitarie, ossia la politica comune dei trasporti (par. 1 Raccomandazione) e la tutela della salute umana nell’attuazione delle politiche europee ex art. 152 del Trattato Istitutivo delle Comunità Europee (par. 16 Raccomadazione).
Al di sotto di tale limite non sussiste una condotta idonea a mettere in pericolo tale bene giuridico, anzi una norma interna che prevedesse la punibilità di condotte non ritenute pericolose dal diritto comunitario si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 39 del Trattato Istitutivo delle Comunità Europee, che, prevedendo la libertà di circolazione all’interno del territorio degli Stati Membri, ammette solo limitazioni giustificate (fra gli altri) da motivi di sanità pubblica. Di conseguenza, le norme, come la Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE, che attuando obiettivi di sanità pubblica limitano la libertà di circolazione devono ritenersi di stretta interpretazione.
Si ricordi, peraltro, che il diritto comunitario, obbliga il giudice nazionale ad un’interpretazione conforme al diritto europeo, a pena di disapplicazione della norma interna ex art. 11 della Costituzione; inoltre, ai sensi dell’art. 117/1 della Costituzione la legge che viola i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario è suscettibile di essere sindacata in sede costituzionale.
Sulla base dei predetti motivi, questa difesa sostiene l’avvenuta abrogazione della fattispecie di guida sotto l’influenza dell’alcool laddove non sia stato accertato il superamento del tasso alcolemico previsto dalla legge concreta dalla norma di cui all’art. 186 C.d.s..
Inoltre, occorre ricordare che alcuni autori nell’immediatezza dell’entrata in vigore della novella legislative del 2007 hanno ritenuto di risolvere il problema alla luce dei criteri di differenziazione fra circostanze del reato ed elementi costitutivi, giungendo alla conclusione che qualora si ritenesse l'accertamento del tasso etilico elemento costitutivo del reato, allora non sarebbe più possibile rilevare lo stato di ebbrezza anche da indici sintomatici quali l'alito vinoso, il linguaggio sconnesso, l'andatura barcollante. Quindi, la fattispecie astratta verrebbe integrata solamente laddove fosse accertato un tasso alcolemico superiore al minimo stabilito dalla legge.
Diversamente, se si ritenesse che l’accertamento del tasso etilico fosse mera elemento accidentale del reato, allora lo stesso sarebbe perfetto anche laddove fossero accertati elementi di fatto sintomatici dell’ubriachezza, indipendentemente dalla rilevazione meccanica del tasso alcolemico.
A tal fine, tali autori richiamano i ben noti criteri distintivi fra circostanze ed elementi costitutivi del reato, ampiamente tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2002 n. 26351 in tema di rapporti fra art. 640 c.p. e 640 bis c.p.); tuttavia, a detta di questa difesa, si deve ritenere la guida in stato di ebbrezza, qualora sia accertato un valore alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, il reato base, senza necessità di utilizzare i criteri di discretivi fra elementi essenziali ed accidentali.
Infatti, si può discutere se trattasi di elementi costitutivi o circostanziali solo con riguardo alle soglie alcolemiche ulteriori rispetto a quella più bassa (superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 (g/l). In caso contrario, cioè laddove si ritenesse l’ipotesi ex art. 186/2 “a” C.d.s. un elemento accidentale, allora si dovrebbe concludere che il reato base di guida in stato di ebbrezza ex art. 186/2 primo capoverso C.d.s. rimarrebbe munito di precetto, ma sfornito di sanzione.
In altri termini si può discutere se trattasi di circostanze o elementi costitutivi solo per quelle fattispecie ulteriori rispetto al reato base, non per il reato base stesso. Ed in tal caso è indubbio che l’ipotesi ex art. 186/2 “a” è il reato base; e ciò proprio perché laddove si ritenesse il reato base la mera guida in stato di ebbrezza, come si è detto, si tratterrebbe di reato sfornito di sanzione, cosa inimmaginabile nel diritto penale.
Orbene, sulla base delle precedenti considerazioni a seguito di tali modifiche si deve ritenere che non sia più punita ex art. 186/2 C.d.s. la condotta di chi mostri inequivocabili indici sintomatici dell’ebbrezza (linguaggio sconnesso, alito vinoso, precario equilibrio), senza che sia, tuttavia, effettuato l’accertamento etilometrico ad opera della polizia giudiziaria.
Nicola Canestrini e Giovanni Guarini - dicembre 2007
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