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Penale.it - Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 - Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

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Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 - Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
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Presunzione di innocenza e partecipazione al processo penale. In Gazzetta l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/343. In vigore dal 14 dicembre 2021

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284, S.O. n. 40 del 29 novembre 2021)

Art. 1 

 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  disposizioni  integrative  per  il
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza  delle
persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in  un  procedimento
penale in attuazione della direttiva  (UE)  2016/343  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di
alcuni aspetti della  presunzione  di  innocenza  e  del  diritto  di
presenziare  al  processo  nei  procedimenti   penali,   di   seguito
denominata «direttiva». 
                               Art. 2 
 
       Dichiarazioni di autorita' pubbliche sulla colpevolezza 
       delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale 
 
  1.  E'  fatto  divieto  alle  autorita'   pubbliche   di   indicare
pubblicamente come colpevole  la  persona  sottoposta  a  indagini  o
l'imputato fino a quando la colpevolezza non e' stata  accertata  con
sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. 
  2. In caso di violazione del divieto  di  cui  al  comma  1,  ferma
l'applicazione  delle  eventuali  sanzioni  penali  e   disciplinari,
nonche' l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto
di richiedere all'autorita' pubblica la rettifica della dichiarazione
resa. 
  3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorita' che ha reso  la
dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque,  non
oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso
all'interessato. 
  4. L'autorita' che ha reso la dichiarazione  e'  tenuta  a  rendere
pubblica la rettifica con le medesime modalita'  della  dichiarazione
oppure, se cio' non e' possibile, con modalita' idonee a garantire il
medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di
rettifica. 
  5. Quando l'istanza di rettifica non e' accolta, ovvero  quando  la
rettifica  non  rispetta  le  disposizioni  di  cui   al   comma   4,
l'interessato puo' chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo  700
del codice di procedura civile, che  sia  ordinata  la  pubblicazione
della rettifica secondo le modalita' di cui al comma 4. 
                               Art. 3 
 
      Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola «informazione»,  sono  inserite  le
seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure,  nei
casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite  conferenze
stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa e' assunta
con atto motivato in  ordine  alle  specifiche  ragioni  di  pubblico
interesse che la giustificano»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La diffusione
di informazioni sui procedimenti penali e' consentita solo quando  e'
strettamente  necessaria  per  la  prosecuzione  delle   indagini   o
ricorrono  altre  specifiche  ragioni  di  interesse   pubblico.   Le
informazioni sui procedimenti  in  corso  sono  fornite  in  modo  da
chiarire la fase in cui il procedimento pende  e  da  assicurare,  in
ogni  caso,  il  diritto  della  persona  sottoposta  a  indagini   e
dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a  quando  la
colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale  di
condanna irrevocabili.»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis,  il  procuratore  della
Repubblica puo' autorizzare gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  a
fornire,  tramite  comunicati  ufficiali  oppure  tramite  conferenze
stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno
partecipato. L'autorizzazione e'  rilasciata  con  atto  motivato  in
ordine  alle  specifiche  ragioni  di  pubblico  interesse   che   la
giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 
      3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi
1 e 3-bis e' fatto divieto  di  assegnare  ai  procedimenti  pendenti
denominazioni lesive della presunzione di innocenza.». 
  2. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  20  febbraio
2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le  seguenti:
«oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,». 
                               Art. 4 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente: 
  «Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di  innocenza). -  1.
Salvo quanto previsto dal  comma  2,  nei  provvedimenti  diversi  da
quelli volti alla decisione in  merito  alla  responsabilita'  penale
dell'imputato, la persona sottoposta  a  indagini  o  l'imputato  non
possono essere indicati come colpevoli fino a quando la  colpevolezza
non e' stata accertata con sentenza  o  decreto  penale  di  condanna
irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico
ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta
ad indagini o dell'imputato. 
  2. Nei provvedimenti diversi da  quelli  volti  alla  decisione  in
merito alla responsabilita' penale dell'imputato,  che  presuppongono
la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di  colpevolezza,
l'autorita' giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza  della
persona  sottoposta  alle  indagini   o   dell'imputato   alle   sole
indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti  e  le
altre  condizioni  richieste   dalla   legge   per   l'adozione   del
provvedimento. 
  3. In caso di violazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1,
l'interessato puo', a pena di decadenza, nei dieci giorni  successivi
alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione,  quando
e' necessario per  salvaguardare  la  presunzione  di  innocenza  nel
processo. 
  4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede,  con
decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito.  Nel  corso
delle indagini preliminari e' competente il giudice per  le  indagini
preliminari. Il decreto e' notificato all'interessato  e  alle  altre
parti e  comunicato  al  pubblico  ministero,  i  quali,  a  pena  di
decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre  opposizione
al presidente del tribunale  o  della  corte,  il  quale  decide  con
decreto senza formalita' di procedura. Quando l'opposizione  riguarda
un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di
appello si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  36,  comma
4.»; 
    b) all'articolo 314, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della  facolta'  di  cui
all'articolo 64, comma 3, lettera b), non  incide  sul  diritto  alla
riparazione di cui al primo periodo.»; 
    c) all'articolo 329, comma 2, dopo  le  parole  «Quando  e'»,  e'
inserita la seguente: «strettamente»; 
    d) all'articolo 474 del codice di procedura penale, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il giudice, sentite le  parti,  dispone  con  ordinanza
l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque  garantito  il
diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi  riservatamente,
anche  attraverso  l'impiego  di  strumenti   tecnici   idonei,   ove
disponibili. L'ordinanza e' revocata con  le  medesime  forme  quando
sono cessati i motivi del provvedimento.». 
                               Art. 5 
 
       Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici 
 
  1.  Alla  rilevazione,  all'analisi  e   alla   trasmissione   alla
Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11  della  direttiva
provvede il Ministero della giustizia. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra  gli
altri, i dati relativi al numero e all'esito dei  procedimenti  anche
disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2,  3  e  4  del
presente decreto  e  dei  procedimenti  sospesi  per  irreperibilita'
dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonche' dei
procedimenti per rescissione del  giudicato  ai  sensi  dell'articolo
629-bis del codice di procedura penale. 
                               Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal  medesimo  decreto
mediante le risorse umane, strumentali e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
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