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La "mini" riforma delle misure cautelari: servirà ad arginare l'abuso della "carcerazione preventiva"? In vigore dall'8 maggio 2015
(pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015)
Art. 1
1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura
penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e
attuale» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le
situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte
esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si
procede».
Art. 2
1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura
penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e
attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' per il delitto di finanziamento
illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974,
n. 195, e successive modificazioni»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di
concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita'
dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravita' del titolo di reato per cui si procede».
Art. 3
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di
procedura penale e' sostituito dal seguente: «La custodia cautelare
in carcere puo' essere disposta soltanto quando le altre misure
coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente,
risultino inadeguate».
Art. 4
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di
procedura penale e' sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270,
270-bis e 416-bis del codice penale, e' applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto
dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai
delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le
circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies
del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto,
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di
procedura penale e' soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice
deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel
caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure
di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».
Art. 5
1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
«1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti
il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo
di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la
sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto
sia di lieve entita'».
Art. 6
1. Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale,
al primo periodo, dopo le parole: «per il quale si procede» sono
aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base di
specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e che le
esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».
Art. 7
1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal
giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico
ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma
1-bis dell'articolo 294».
Art. 8
1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura
penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e
l'autonoma valutazione».
2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di
procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
Art. 9
1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente
altra misura coercitiva o interdittiva».
Art. 10
1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a
dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato
dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state
disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la
rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del
presente comma».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale
e' abrogato.
Art. 11
1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
l'imputato puo' chiedere di comparire personalmente».
2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia
fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire
personalmente».
3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il
provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene
l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9
e' inserito il seguente:
«9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro
due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce
la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati
nella stessa misura».
5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui
al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito
dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei
termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva
perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata. L'ordinanza del
tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni
dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita'
delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' disporre per il
deposito un termine piu' lungo, comunque non eccedente il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le
parole: «articolo 309 commi 9» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».
Art. 12
1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del
tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni
dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita'
delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' indicare nel
dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
Art. 13
1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5
e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Se e' stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato,
un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai
sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci
giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza e' depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione
ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini
prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde
efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo
310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente
motivate, non puo' essere rinnovata».
Art. 14
1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,» sono
inserite le seguenti: «ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto
da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l'infermo» sono inserite
le seguenti: «o il figlio affetto da handicap grave»;
c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,»
sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da handicap in
situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4
della medesima legge,»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al
figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di
gravita'».
Art. 15
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle
Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche
relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure
cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione
dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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