Versione per la stampa
Depenalizzazione, messa alla prova, nuove regole per contumacia e irreperibili. In vigore dal 17 maggio 2014
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2014)
Art. 1
Delega al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la
reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la
multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto
domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di
seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli
giorni della settimana o per fasce orarie;
b) per i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o
della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto
disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere
che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto
domiciliare;
c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278
del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto
conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa
applicare la reclusione domiciliare;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il
giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di
controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non
si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108
del codice penale;
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle
lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in
carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad
assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento
del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la
commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la
prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela
della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti
dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si
applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del
codice di procedura penale;
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non
autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di
esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);
i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b) e
c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa
applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita', con le
modalita' di cui alla lettera l);
l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa essere
inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita'
non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che
la prestazione debba essere svolta con modalita' e tempi che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della
prestazione non possa comunque superare le otto ore;
m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola
pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a
cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la
non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio
dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la
relativa normativa processuale penale;
n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di
pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre
2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia
con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto
della necessita' di razionalizzare e di graduare il sistema delle
pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative
applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro
il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti
legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica,
per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei
predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo
periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al
presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni
della normativa vigente comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi
contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con
le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere
emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, con
il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti
derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2
Delega al Governo per la riforma
della disciplina sanzionatoria
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le
procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per
la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la
contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in
ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi
specificati nei commi 2 e 3.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di
cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i
quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad
eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprieta' intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati
previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528,
limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661,
668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui
all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di
10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il
datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se
provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni
punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste
dalle seguenti disposizioni di legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n.
234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n.
1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi,
sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione,
alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere
come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un
minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle
ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali
sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di
facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi,
quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla
lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati
nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione
pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il
pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della
stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di
cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del
codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III,
limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad
esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di
cui all'articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato
previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei
provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate
sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera
a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando
il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del
danno dell'offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorita' competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle
condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita'
della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento
del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro
il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione
tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che
sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e'
prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti
legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni
della normativa vigente comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1
contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con
le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere
emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto
della procedura di cui al comma 4 nonche' dei principi e criteri
direttivi di cui al presente articolo.
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di sospensione
del procedimento con messa alla prova
1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena
edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore
nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena
pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo
550 del codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la
sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso
cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio
sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra
l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero
l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio
sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di
movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla
prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica
utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo
conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini
lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni,
anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che
operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di
volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le
otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
non puo' essere concessa piu' di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica
nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa
alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con
messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso.
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con
messa alla prova). - La sospensione del procedimento con messa alla
prova e' revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di
trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla
prestazione del lavoro di pubblica utilita';
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un
nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole
rispetto a quello per cui si procede».
Art. 4
Modifiche al codice di procedura penale in materia
di sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel libro sesto, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente:
«Titolo V-bis
Sospensione del procedimento con messa alla prova
Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -
1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale
l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto,
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli
421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione
diretta a giudizio. Se e' stato notificato il decreto di giudizio
immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme
stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto,
la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo
di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato
d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso
in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di
elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso
prevede:
a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo
nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di
reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici
che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le
conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del
danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le
prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero
all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione
con la persona offesa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della
determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente
subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia
giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le
ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle
condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica
dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate
tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato.
Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova nel corso delle indagini preliminari). - 1. Nel corso
delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una
richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova,
trasmette gli atti al pubblico ministero affinche' esprima il
consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede
ai sensi dell'articolo 464-quater.
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto
scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione
dell'imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le
ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta
prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se
ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo
464-quater.
Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della
pronuncia). - 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel
corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona
offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui
fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona
offesa. Si applica l'articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta'
della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta
quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del
codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e
ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A
tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel
programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela
della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai
sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3
del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di
trattamento, con il consenso dell'imputato.
5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali
e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla
pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e'
prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del
verbale di messa alla prova dell'imputato.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova
possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero,
anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo'
impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur
essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1.
L'impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova
non si applica l'articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta
nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del
procedimento con messa alla prova). - 1. Nell'ordinanza che dispone
la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice
stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi
relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono
essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza
dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il
giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa,
autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a
titolo di risarcimento del danno.
2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di
esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il
giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare
con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la
congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della
messa alla prova.
Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la sospensione del
procedimento con messa alla prova). - 1. Durante la sospensione del
procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita'
stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le
prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento
dell'imputato.
Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). - 1. Decorso il
periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il
giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del
comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni
stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale
fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione
penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza
per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con
ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
Art. 464-octies (Revoca dell'ordinanza). - 1. La revoca
dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa
l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei
presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona
offesa almeno dieci giorni prima.
3. L'ordinanza di revoca e' ricorribile per cassazione per
violazione di legge.
4. Quando l'ordinanza di revoca e' divenuta definitiva, il
procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto
sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi
imposti.
Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa
alla prova). - 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2,
ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con
messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta»;
b) dopo l'articolo 657 e' inserito il seguente:
«Art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova
dell'imputato in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o di esito
negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel
determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a
quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di
prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero
a 250 euro di multa o di ammenda».
Art. 5
Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Capo X-bis
Disposizioni in materia di messa alla prova
Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di
ammissione alla messa alla prova). - 1. Il pubblico ministero, anche
prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove
ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere
ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale,
e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
Art. 141-ter (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli
adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per
la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del
codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale
esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio
locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga
un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti
del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che
ritenga di fare.
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine
socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su
tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del
soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie
prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma
accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le
considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle
considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita'
economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di
svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di
svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine
di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento con messa
alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il
giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e
comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita' svolta e del
comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al
programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in
caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento
di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2
trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e
sull'esito della prova medesima.
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al
comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno
di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies
del codice, con facolta' per le parti di prenderne visione ed
estrarne copia».
Art. 6
Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova
1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) e' inserita
la seguente:
«i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del
codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento
con messa alla prova».
Art. 7
Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di
esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia
1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente
capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e
professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale
esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce
tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito
alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo
stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con
apposito provvedimento legislativo.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito
all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.
Art. 8 Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilita' conseguente alla messa alla prova dell'imputato 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.
Art. 9
Modifiche al codice di procedura penale
in materia di udienza preliminare
1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le
parole: «non comparendo sara' giudicato in contumacia» sono
sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno
le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e
420-quinquies».
2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e' sostituito
dal seguente:
«Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero
o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha
espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua
assenza.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede
altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento
abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato,
fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un
difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente
abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso
dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a
conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla
conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal
difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato
presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula
di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze
successive.
4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e'
revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato
compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata
dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del
processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere
l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma
3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di
formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma
restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti
in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di
prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato
dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per
caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la
prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa.
5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma
dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per
l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle
disposizioni di tale articolo».
3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
«Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza
dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e
420-ter e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se
l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che
l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della
polizia giudiziaria.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta
possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma
dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione
del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica
l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75,
comma 3.
3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le
modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di
parte, le prove non rinviabili».
4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
«Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della
sospensione del processo). - 1. Alla scadenza di un anno dalla
pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater,
o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove
ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente
provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento
non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di
fiducia;
c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato
e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.
3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il
giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso
sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti
private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico
ministero.
4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare
richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».
Art. 10
Disposizioni in materia di dibattimento
1. L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
«Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e'
proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1. L'imputato
contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza
preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste
dall'articolo 494.
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso
dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste
dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare
le richieste di cui agli articoli 438 e 444».
2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o
contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le
parole: «contumace o» sono soppresse.
4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole:
«contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le
parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.
Art. 11
Disposizioni in materia di impugnazioni
e di restituzione nel termine
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di
procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per
l'imputato contumace e» sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale e'
abrogato.
3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5
e' inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza
dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai
sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di
appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli
atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla
altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice
di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta
ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti
dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone
che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».
5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale e'
inserito il seguente:
«Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o
il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in
giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la
durata del processo, puo' chiedere la rescissione del giudicato
qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole
mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta e' presentata, a pena di inammissibilita',
personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura
speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro
trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la
sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo
grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
«2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto
tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e'
restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione,
salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».
Art. 12
Modifiche al codice penale
in materia di prescrizione del reato
1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il
numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, e'
aggiunto il seguente:
«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale, la durata della
sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini
previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».
Art. 13
Modalita' e termini di comunicazione e gestione
dei dati relativi all'assenza dell'imputato
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le
modalita' e i termini secondo i quali devono essere comunicati e
gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per
assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del
medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria.
Art. 14
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271
1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo
per assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la
sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa
ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero
il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a
giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria,
per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8
della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».
Art. 15
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis),
introdotta dall'art. 6 della presente legge, e' inserita la seguente:
«i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la
sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del
codice di procedura penale»;
b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la
seguente:
«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la
sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del
codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato».
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di
ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 2014
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