Legge 12 giugno 2003, n. 134 - "Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003)
Art. 1.
1. Il comma
1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa,
tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque
anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,
qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
Art. 2.
1. All'articolo
445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata
non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,
non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè
l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione
della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo
444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento,
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni
di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono
inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non
superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».
Art. 4.
1. Alla legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il primo e il secondo
comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di
dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni,
può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene
di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche
con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro
il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria
della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo
57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il
valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica
per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al
precedente periodo il giudice tiene conto della condi-zione economica complessiva
dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore
giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo
135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare.
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo
133-ter del codice penale»;
b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti parole: «tre anni»;
c) l'articolo 60 è abrogato.
Art. 5.
1. L'imputato,
o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella
prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta
di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla
presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine
previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò
anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato
il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata
da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione
della precedente.
2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo
non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della
richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di
custodia cautelare.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso.
Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente
le sanzioni sostitutive.