Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296 - "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2003)
Art.
1.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
b) la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) distribuiti gratuitamente
con il consenso del titolare dei diritti;";
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "(back-up)";
d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
e) dopo la lettera h) è inserita la seguente: "i) aventi carattere di
sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server)
destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti
all'utente finale insieme ad esso.".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2001, n. 338, è soppresso.
Art.
2.
Modifiche all'articolo 6 del regolamento del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo
6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere
alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa.
Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.";
b) al comma 2, le parole "il produttore del programma" sono sostituite
dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato";
c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
"a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul
diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.";
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente
per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare
il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse
versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni
linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione
o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima dell'immissione
in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve
essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di ricevimento
da parte della S.I.A.E.. Il dichiarante è tenuto a custodire, per i tre anni
successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun
prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni
necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E.
presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa.
Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E.,
neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.";
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. La S.I.A.E. può chiedere informazioni e documenti con riferimento
ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da
parte della S.I.A.E. non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti.".
2. Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento, purché siano conformi all'articolo 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come
modificato dal presente decreto.