Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 - "Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2001)
Art.
1.
Ambito di applicazione
1. Il
presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248,
le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative
sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma
1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore
della medesima legge, nonché la collocazione e i tempi per il suo rilascio
da parte della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in
vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla legislazione
previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore.
Art.
2.
Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1. Il
contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto,
il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un
numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita,
al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio,
tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema
distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata
di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno
deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera
e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche
con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.
Art.
3.
Collocazione del contrassegno
1. Il
contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in
modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere
rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l'apposizione
del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre
considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione
e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili
con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza
l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.
Art.
4.
Rilascio del contrassegno
1. I
contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta
degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta
dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle
eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti.
La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori,
agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere
corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento
da parte del richiedente. La S.I.A.E. può richiedere la documentazione
comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto
da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di
trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed
elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per
il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio
dei contrassegni, la S.I.A.E. dà comunicazione all'interessato nei dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. può altresì
rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli
elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione
degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi
particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può
avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E.
e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento
al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del
contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta
e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica
da parte della S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le
modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con
riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con
le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni
ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione
dei supporti.
Art.
5.
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
1. Ai
fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n.
248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si
intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad
essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro
ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio
di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1,
fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti
magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso
installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata
alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici
per videogiochi, quali playstation o consolle comunque denominati, ed altre
applicazioni multimediali quali player audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento
i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo
videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di
intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi
in ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero
multimediali:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza
d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso,
in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione
sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti
programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
personale dell'utente, salva la copia privata;
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per
gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento
del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti
da software già installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione
quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi
in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi
in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti
in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto
e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati
destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici,
se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di
apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi
prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli
stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone
disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente incluse
a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei produttori e la S.I.A.E.
in considerazione della evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate
al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui alla legge
18 agosto 2000, n. 248.
Art.
6.
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
1. Nei
casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, il soggetto interessato può richiedere l'assenso della S.I.A.E.
perché l'apposizione del contrassegno venga sostituita da apposita dichiarazione
identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia alla S.I.A.E.
la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via
cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente
indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi
anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto
2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della
tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal
fine, contiene le seguenti informazioni:
a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero dell'importatore;
d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali compact
disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio, abbinamento
editoriale, etc.;
f) codice identificativo del prodotto;
g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione,
sia esso un contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione (applicato,
accluso mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione,
ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della confezione (incluso
con le medesime modalità di cui sopra in uno dei componenti del pacchetto),
ovvero incorporato nel programma come caratteristica funzionale (controllo/inserimento
di un numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei dati del
possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo
di una periferica tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola
chiave (password) univoca, etc.
4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni identificative recano
la loro indicazione, anche in via sintetica e sono accompagnate da una dichiarazione
di assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.
5. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente
per più tipi di programmi o nuove versioni di un programma e deve pervenire
alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di eventuali allegati e di un esemplare
del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di immissione
in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio
deve essere effettuato con modalità idonea a far constare la data di
ricevimento da parte della S.I.A.E.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di
definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n.
633 del 1941, nonché l'ambito operativo della dichiarazione identificativa
sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione
del diritto d'autore e dei diritti connessi, così come disposta dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche
in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a supporti
prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la
data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata
in vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori
o dagli importatori nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, secondo le modalità indicate dal
presente articolo. In ogni caso è attestata da parte dei dichiaranti,
sotto la relativa responsabilità, l'originalità dei supporti e
l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente
normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facoltà di verifica
da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti
intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18
agosto 2000, n. 248.
Art.
7.
Casi particolari
1. Nei
casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti
usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente
apposti, la S.I.A.E., esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede
al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo
che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di
illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende
il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali
provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E. provvede
al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità giudiziaria.
Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono
a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione
sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto
dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità
esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività
di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.