Giudice
dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma, 8a Sezione Ufficio G.I.P.,
Sentenza 4-21 aprile 2000
n. 12005/98 R.G.
notizie di reato
n. 6677/99 R.G.G.I.P.
TRIBUNALE
PENALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEZ. 8a - G.I.P. DR. EDUARDO LANDI
SENTENZA
- art. 425 c.p.p.-
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dell'udienza preliminare dr. Eduardo Landi all'udienza del 4.4.2000 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti
di
G. C.
IMPUTATO
del reato di
cui all'art. 615 ter, 2° e 3° comma c.p., per essersi introdotto abusivamente
nel sito telematico del G.R.1, rinominando con lo stesso nome di quello autentico
e sostituendo il file contenente il Radio Giornale delle ore 13.00, con un altro
file contenente una serie di critiche alla Società Microsoft e al nuovo
sistema operativo denominato Windows 98.
Con l'aggravante di essersi inserito in un sistema telematico di pubblico interesse.
Fatto accaduto in Roma il 10.07.1998, dalle ore 17.30 alle ore 17,53 circa.
PREMESSA
Il P.M. chiedeva,
con atto depositato l'1.6.1999, il rinvio a giudizio di G. G. per il reato di
cui in rubrica.
Si svolgeva quattro udienze preliminari finalizzate anche all'ammissione della
perizia tecnica, con le formalità dell'incidente probatorio.
All'esito dell'udienza del 4.4.2000 il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio e
la difesa di proscioglimento dell'imputato.
MOTIVAZIONE
Dagli atti delle
indagini preliminari (in particolare verbale di interrogatorio dell'indagato
e verbale di sommarie informazioni rese dal dipendente Rai G. G.) risulta che
l'imputato in data 10.7.1998, utilizzando dalla sua abitazione un computer (Pentium
II con velocità 266 Mhz e con Mbyte 64 di memoria principale), dotato
di sistema operativo Windows 95, collegato ad Internet attraverso connessione
telefonica con il nodo di Ancona del fornitore di servizi Internet TIN e servendosi
dell'account dell'utente "xxxxxx" (attribuito dalla TIN a XXXXXXX
di Mantova e che risulterà poi nei file log della RAI), si introduceva
nel sito telematico del G.R.1, sostituendo il file contenente il radio Giornale
delle ore 13.00 con altro file di sua creazione, contenente una serie di critiche
alla Società Microsoft e al sistema operativo Windows 98.
Della predetta manomissione la redazione si accorgeva soltanto dopo due giorni
per effetto delle e/mail inviate da due utenti.
Appresa dalla stampa la notizia della denuncia presentata dalla Rai contro ignoti,
il G. tempestivamente e spontaneamente dichiarava di essere l'autore del fatto
attraverso una e/mail (foglio 83) inviata alla testata giornalistica La Repubblica,
il cui testo si trascrive: "sono entrato nel server mm1.rai.it grazie a
una password fregata al pc di G. L., che, molto imprudentemente, ha il proprio
disco fisso in condivisione e dunque è accessibile liberamente all'esterno".
Tali affermazioni ripeteva sostanzialmente in sede di spontanee dichiarazioni
rese alla P.G., in sede di interrogatorio delegato alla P.G. ex art. 370 c.p.p.,
nonché avanti al perito. In particolare nell'interrogatorio precisava
di non avere agito con l'intenzione di arrecare danni al sistema della Rai e
mostrava di essere sinceramente pentito.
In sintesi l'imputato ha sostenuto che, usando un programma per la ricerca di
computer su Internet con condivisioni aperte, è riuscito ad accedere
senza problemi al computer della Rai denominato GRR4. Durante questo accesso
l'imputato ha affermato di aver trovato nel "direttorio" principale
dell'hard disk un file che citava la macchina denominata MM1, che costituiva
il server della Rai contenente i file real audio con i Radio Giornali accessibili
da Internet. Questo stesso file citava inoltre l'account "xxx", utilizzato
dai dipendenti Rai per accedere al computer MM1 ed il programma ws ftp, utilizzato
per trasferire su quest'ultimo computer i file audio prodotti su altre macchine.
Ha così effettuato una connessione diretta al server MM1 con l'account
"xxx" e, utilizzando sul suo computer, il programma ws ftp, ha ridenominato
il file gr1-1007.ra, contenente il Radio Giornale delle ore 13.00 del 10.7.98,
senza cancellarlo. Con tale programma ha infine memorizzato su MM1 un nuovo
file denominato gr1-1007.ra da lui preparato contenente le critiche al Windows
98. In tal modo l'utente che accedeva al sito Internet della Rai riceveva questo
ultimo file in risposta alla richiesta del radio Giornale delle ore 13.00.
La perizia, espletata nelle forme dell'incidente probatorio, ha chiarito che
l'imputato ha sfruttato una caratteristica tipica dei computer dotati di sistema
operativo Windows 95 e collegati ad Internet. Se su questi computer risulta
attivo il servizio condivisione file e stampanti su protocollo Netbios e non
si definisce una password, si rendono direttamente accessibili i file anche
a tutte le macchine con analogo sistema operativo Windows 95 connesse su Internet:
in tal modo è possibile dare ad altri utenti della rete la visibilità
dei propri dati. Il computer della Rai GRR4, per l'appunto, aveva attivata la
condivisione risorse.
Il perito ha inoltre verificato la validità della procedura tecnica utilizzata
dall'imputato ed in particolare ha testato una versione dei programmi (fornitigli
dallo stesso G.) per la ricerca di computer su Internet con condivisioni aperte.
Ha così escluso che, soddisfatte le condizioni anzidette, l'iter seguito
richiedesse la conoscenza di elementi forniti da terzi.
Ciò posto va verificata la corrispondenza del fatto penalmente rilevante
ascritto all'imputato con la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615
ter comma 2 e comma 3 c.p.
Nonostante la generica formulazione del capo di accusa si ritiene che il p.m.
abbia inteso contestare al G. la condotta dell'accesso abusivo a sistema informatico
di pubblico interesse (comma 3), protetto da misure di sicurezza, determinando
l'interruzione del suo funzionamento (comma 2 n. 3).
La condotta materiale tenuta dall'agente, consistente nella sua introduzione
nel sistema della Rai con sostituzione del file contenente il radio Giornale
con altro contenente critiche alla società Microsoft, è inquadrabile
nella fattispecie aggravata suddetta. Tuttavia non risultano elementi di prova
sufficienti a dimostrare l'esistenza di misure di sicurezza idonee a proteggere
il sistema violato. A tale proposito si osserva che il legislatore con l'introduzione
della norma incriminatrice di cui all'art. 615 ter ha inteso tutelare non la
privacy di qualsiasi "domicilio informatico", ma soltanto quella di
sistemi "protetti" contro il pericolo di accessi da parte di persone
non autorizzate.
Nel caso specifico nella relazione il perito ha sottolineato che il sistema
informatico della Rai era configurato in modo tale da non essere completamente
sicuro: esisteva un computer (GRR4) che consentiva l'accesso agli estranei tramite
rete (secondo quanto suesposto) e che conteneva al suo interno la password per
l'accesso al computer server (MM1) manomesso. Aggiunge che sebbene la macchina
GRR4 risultava protetta da firewall, cioè da un sistema di controllo
del traffico di dati sulla rete locale, probabilmente tale firewall non era
idoneo. Ciò potrebbe essere dipeso dal fatto che, avendo il GRR4 due
connessioni esterne (una alla rete locale ed una direttamente ad Internet),
il firewall verificava solo il transito dei dati attraverso una delle due connessioni
oppure non era ben configurato (in particolare non controllava i servizi offerti
dal processo Netbios: p. 5 della relazione peritale).
All'udienza del 4.4.2000 il perito ha dichiarato che "il personale Rai
ha confermato che esisteva un computer con due tipi di connessione, una delle
quali non era sufficientemente protetta".
Sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale si ritiene non sufficientemente
provata l'idoneità delle misure di sicurezza predisposte dalla Rai a
tutela del proprio sistema informatico.
Del resto è ormai acclarato che i tradizionali mezzi di protezione software,
in particolare quelli incentrati sulle c.d. chiavi di accesso non offrono certezza
assoluta di impenetrabilità, essendo la loro individuazione soltanto
una questione di tempo e livello tecnologico. Inoltre nel caso specifico la
password del computer MM1 era citata in un file contenuto in una macchina (GRR4)
vulnerabile.
Considerato che l'esistenza di mezzi efficaci di protezione è elemento
costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615 ter c.p., deve
dichiararsi il non luogo a procedere con la formula di cui all'art. 425 comma
3 c.p.p., anche perché atteso il tempo trascorso e considerato che la
Rai ha sostituito le precedenti misure di sicurezza con altre (come riferito
dal perito in udienza), è del tutto improbabile che ulteriori indagini
possano evolvere in senso favorevole all'accusa.
p.q.m.
visto l'art.
425 comma 3 c.p.p.:
dichiara il non luogo a procedere nei confronti di G. G. in relazione all'imputazione
di cui alla rubrica, perché il fatto non sussiste.
Roma, 4.4.2000
Il giudice
dr. Eduardo Landi
Depositato in
Cancelleria
Oggi, 21.4.2000