Alessio Libertati, Sfruttamento della prostituzione – Una nuova ipotesi investigativa sulla punibilità del cliente
Indice:
1)premessa
2)fondamento teorico-normativo
3)protocollo di indagine
1) PREMESSA
Se può generalmente affermarsi che il rapporto del cliente con la prostituta è giuridicamente lecito e pertanto esente da qualsiasi disvalore penale, deve però operarsi una necessaria distinzione tra rapporto con una prostituta volontariamente dedita al meretricio e rapporto con prostitute costrette. Laddove la situazione sia nota al cliente (e l’emergere del fenomeno sociale della riduzione in schiavitù ne è una evidente traccia) non può non affermarsi, a mio giudizio, che il contraente-cliente sia in qualche modo partecipe della violenza perpetrata in danno della prostituta.
Può affermarsi, ritengo, che lo sfruttamento avviene anche da parte di chi, consapevolmente, approfitta di una situazione di coazione (solo in parte) determinata da altri: se non ci fossero clienti “senza scrupoli” non vi sarebbe la prostituzione “senza scrupoli”!
L’analisi che segue si propone di verificare se esistano strumenti giuridici, nel nostro ordinamento, tali da sanzionare, in alcune ipotesi, il cliente.
La soluzione differisce dai precedenti tentativi giurisprudenziali proposti recentemente in materia e si incentra sulla considerazione che – laddove la prostituta sia in condizioni di inferiorità fisica o psichica ed il cliente ne abbia consapevolezza – è integrato un atto sessuale compiuto abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (sanzionabile ex art. 609 bis c.2 lett. a).
2) FONDAMENTO TEORICO-NORMATIVO
La punibilitàdel contraente-cliente nei rapporti prostitutivi ai sensi dell’art. 609 bis secondo comma n. 1 c.p.
Premessa
L’art. 609 bis secondo comma n.1 c.p. sanziona l’induzione a compiere o subire un rapporto sessuale commessa abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto (il reato è punibile a querela irrevocabile di parte, o, nei casi previsti dall’art. 609 secties c.p., di ufficio).
Il rapporto sessuale retribuito, per contro, non è di per sé penalmente sanzionabile, ma può divenire tale qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 609 bis secondo comma n.1 c.p. (abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, a prescindere dalla retribuzione).
La fattispecie è infatti integrata in caso di violazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa all’atto sessuale attuata con le suddette modalità.
La fattispecie prevede, quindi, la sussistenza di cinque fondamentali requisiti, ed in particolare:
a) l’induzione;
b) l’atto sessuale;
c) la condizione di inferiorità psichica o fisica della vittima;
d) l’abuso;
e) la lesione del bene giuridico tutelato;
f) il dolo dell’azione induttiva (comprendente la consapevolezza dello stato di inferiorità psichica).
a) L’induzione al rapporto sessuale.
L’induzione può essere sostanzialmente ricondotta ad una condotta idonea a persuadere (nel senso di determinare o, comunque, di rafforzare un proposito preesistente) a compiere una specifica azione (per tutte Cass. Sez, III, 17 ottobre 1984, n.8669, ne “Il codice repertorio delle leggi speciali commentate, ELT, Piacenza, 1994, p.1687).
Trattando l’art. 609 bis secondo comma n.1 c.p. di induzione all’atto sessuale - diversamente dall’art. 3 n. 5 legge 20 febbraio 1958 n. 75 che sanziona l’induzione alla prostituzione - il disvalore della violenza sessuale nell’ipotesi analizzata va correttamente individuato nell’azione volta a persuadere taluno (ed in presenza delle condizioni che si analizzeranno) a compiere o subire un atto sessuale.
Dalla norma risulta perciò escluso qualsiasi riferimento all’aspetto retributivo (il quale assume invece rilievo notevolissimo nell’induzione ex art. 3 n. 5 legge Merlin, posto che la dazione di un corrispettivo è in essa elemento costitutivo del mercimonio).
Ciò non esclude, però, che l’esistenza di un sinallagma (e delle relative fasi contrattuali) possa rilevare ai fini della sussistenza dell’art. 609 bis secondo comma n. 1 c.p..
La convenzione assume infatti primaria importanza per la individuazione e la qualificazione della condotta induttiva (ad un atto sessuale), elevandosi ad elemento di fondamentale importanza anche per la successiva problematica inerente la prova.
A tal uopo è utile rilevare che, se è pur vero che una mera richiesta (di rapporto sessuale) non integra gli estremi dell’induzione richiesta dalla norma, è anche vero che, in caso di rapporti con una persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica che si prostituisca, tale richiesta è certamente accompagnata da un’offerta o promessa di denaro (o di altre utilità, quali, ad esempio, sostanze stupefacenti, alcoliche, doni, ecc.).
La prostituta, pertanto, è indotta a compiere l’atto sessuale in virtù della dazione o dell’elargizione che ne seguirà.
A nulla giova poi chiarire come avvengano le diverse fasi della contrattazione, in quanto ciò che rileva – ai fini della qualificabilità della condotta come induttiva - è che il rapporto sessuale sia stato accettato (o concordato, in caso di tentativo) in virtù della dazione o promessa di un corrispettivo. In mancanza di esso, infatti, non vi sarebbe stato quel rapporto sessuale con quel “cliente” (pur avendo potuto svolgere comunque la prostituta la propria attività con altre persone, indipendentemente dall’azione del cliente in oggetto): la rilevanza penale del fatto ex art. 609 bis secondo comma n.1 c.p., si rammenta, è data proprio dal compiere o subire l’atto sessuale (a condizione che vi sia il requisito della inferiorità psichica della vittima e quello dell’abuso, e, pertanto, la consapevolezza di tale condizione da parte dell’agente).
Comunque va evidenziato che la contrattazione (di contratto, infatti, si deve parlare) avviene generalmente attraverso lo schema dell’invito ad offrire (da parte della prostituta che si trova sul luogo) seguito dall’offerta del cliente (il quale si reca sul luogo e fa una proposta contrattuale) che viene poi accettata dalla prostituta stessa. E’ evidente, in tal caso, che alle considerazione suesposte va aggiunto l’ulteriore elemento della proposta da parte del contraente-cliente, certamente utile a rafforzare la prova dell’azione induttiva.
Similmente, qualora vi sia stata contrattazione più dettagliata (discussione sul prezzo, sulle prestazioni, sul luogo) lo scambio assume il medesimo significato rafforzativo.
Se infine l’accordo è stato raggiunto sulla base del semplice meccanismo di proposta da parte della prostituta / accettazione del cliente, si è visto, la condotta induttiva andrà individuata nella sola promessa o dazione di denaro, la quale assume da sé un ruolo essenziale per il convincimento della persona offesa a compiere o subire l’atto sessuale.
Rilevanza per la individuazione di una condotta induttiva potranno poi avere anche la predisposizione di accorgimenti utili a convincere la p.o. ed attinenti alle modalità di luogo e di tempo del rapporto (abitazione, autovettura, luogo appartato, ecc.), tali da influire sulla decisione del contraente in condizioni di inferiorità fisica o psichica in virtù delle garanzie di sicurezza ed anonimato offerte.
b) L’atto sessuale.
All’indomani dell’introduzione della cd. legge sulla violenza sessuale si è lungamente dibattuto sulla definizione giuridica di atti sessuali, al fine di stabilire gli esatti confini di applicazione della fattispecie.
Tuttavia in questa sede l’analisi della problematica rileva solamente ai fini della determinazione del confine tra reato tentato e reato consumato, trattandosi nella totalità dei casi di prostituzione - per definizione – di atti sessuali.
Volendo aderire alla tesi maggioritaria che individua l’atto sessuale in ogni comportamento che, nell’ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia manifestazione dell’intento di dare soddisfacimento all’istinto, collegato con i caratteri anatomici genitali dell’individuo, qualora l’agente non porti a termine la propria azione (e quindi non vi sia atto sessuale), la condotta potrà rilevare solo a titolo di tentativo, o, se interrotta perché egli ha preso coscienza dell’incapacità della vittima (prima ignorata), il fatto non sarà penalmente rilevante (non sarà infatti nemmeno addebitabile il tentativo, non essendovi l’elemento psicologico del dolo nella condotta precedente all’interruzione).
c) La condizione di inferiorità psichica della vittima.
Altro requisito indispensabile ai fini della configurabilità della fattispecie è dato dalla presenza di una reale condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima.
Difatti l’induzione al rapporto sessuale, pur se retribuito, è comunque lecita, a meno che non vi sia abuso della condizione di inferiorità.
Quest’ultima va intesa, con riferimento al reato in questione, come uno stato, che si ricollega ad una situazione di menomazione, dovuta a forme patologiche permanenti o temporanee, di carattere organico o funzionale, ovvero a traumi o a fattori ambientali, di tale consistenza da incidere in modo negativo sulla volontà dell’individuo, che mostra capacità di resistenza agli stimoli esterni assente o diminuita rispetto al comportamento della persona media.
L’inferiorità dovrà perciò essere tale da provocare l’annullamento o la limitazione della libertà di autodeterminarsi all’atto sessuale, e potrà essere provocata dai più svariati motivi, ed in particolare:
- dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- dall’astinenza di stupefacente, con conseguente bisogno di realizzare denaro per l’acquisto;
- dalle violenze o minacce subite da terze persone, e, quindi, da processi di coazione psicologica “esterna” (nel senso di indipendente dal cliente, altrimenti vi sarebbe violenza ai sensi del primo comma) in atto;
- dalla necessità di reperire denaro per esigenze primarie (salute, alimentazione, ecc.) proprie o di propri cari, ove sia tale da provocare una condizione di inferiorità psichica, con conseguente limitazione della libertà di determinazione.
Il problema, si sposterà, pertanto sulla necessità della consapevolezza dell’agente, e quindi, della prova di esso (sul punto si dirà oltre, con riferimento all’elemento psicologico del “cliente”).
d) L’abuso.
Posto che nella fattispecie non assume rilevanza l’aspetto retributivo, l’abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima va correttamente ricondotto alla stessa consumazione dell’atto sessuale, qualora esso avvenga con la consapevolezza della limitazione della libertà di autodeterminarsi della prostituta da parte del cliente.
L’abuso, infatti, è il frutto della condotta oggettiva (induzione all’atto sessuale di persona in condizione di inferiorità psichica) accompagnata dall’elemento psicologico (dolo, nel quale rientra la consapevolezza del disvalore dell’azione, legata alla conoscenza delle condizioni della parte offesa).
e) Lesione dell’interesse giuridico tutelato.
La lesione del bene giuridico tutelato è data dall’induzione al compimento di un atto sessuale perpetrata in danno di persona in condizioni di incapacità fisica o psichica, la quale non è pertanto libera di autodeterminarsi nella scelta del rapporto sessuale.
Viene pertanto violata, con tale condotta, la libertà di determinazione sessuale della persona offesa.
f) Il dolo e la consapevolezza della condizione di incapacità.
Per quanto concerne l’elemento psicologico, esso va ravvisato nel dolo dell’agente, da intendersi come previsione e volontarietà del fatto.
E’ però anche necessario che l’agente abbia consapevolezza del disvalore del gesto, e che, quindi, abbia la consapevolezza delle condizioni della vittima.
Il problema (di rilevantissima entità sotto il profilo probatorio) deve perciò essere analizzato caso per caso in considerazione di una molteplicità di fattori.
Vi sono infatti diversi indici che possono indicare la conoscenza da parte del cliente della condizione di inferiorità, ed in particolare, oltre alla notorietà dell’esistenza di fenomeni di sfruttamento (attuati con violenze e minacce tali da mettere le vittime in condizione di schiavitù, o, comunque di limitare la capacità di autodeterminarsi), di per sé non sufficiente, possono essere considerati, a titolo esemplificativo e senza pretese di completezza:
- implicite od esplicite richieste di aiuto;
- l’esistenza di lividi o ferite tali da far ritenere che la persona abbia subito violenze o minacce;
- la esistenza di uno stato di paura in capo alla vittima, rilevante per i medesimi motivi;
- la sussistenza di uno stato di astinenza da stupefacenti, il quale faccia presumere che l’attività prostitutiva è finalizzata al reperimento di denaro necessario alla “dose”;
- l’ubriachezza o l’alterazione da stupefacenti in capo alla vittima;
- manifestazioni emotive (pianti, ecc.) che possano far presupporre la limitazione di autodeterminazione;
- la presenza di difficoltà comunicative dovute a palese stato di disadattamento o di non integrazione etnica, consistenti ad esempio nella non conoscenza della lingua italiana (per una sorta di soggezione “ambientale”);
- distacco emotivo o stato di assenza;
- palese stato di necessità inerente i bisogni fondamentali dell’Uomo (fame, salute, ecc.) tale da indurre la p.o. alla decisione estrema di prostituirsi per reperire denaro al fine della sua stessa sopravvivenza.
- esternazione esplicita da parte della prostituta al cliente dei motivi che la costringono all’atto sessuale;
- la detenzione della prostituta in un luogo “sorvegliato”;
- l’accompagnamento evidentemente coatto della prostituta da parte di terze persone;
- presenza di terzi che controllino il “tempo” od il numero dei clienti o dei profilattici utilizzati.
Ad essi potranno poi essere affiancate altre ulteriori ipotesi.
Per quanto concerne le difficoltà probatorie può invece evidenziarsi che, per talune di esse, sarà opportuna talvolta un’apposita perizia volta ad accertare, oltre che la sussistenza, anche la riconoscibilità degli indici (es. manifestazioni psicotiche), o, in altri casi, un tempestivo accertamento sanitario da parte di personale medico (es. ubriachezza, stato palese di astinenza da stupefacenti).
Alessio Liberati
3)PROTOCOLLO DI INDAGINE
Procedura di indagine in caso di sussistenza del reato di cui all’art. 609 bis secondo comma n. 1 c.p. (induzione all’atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della vittima) in presenza di atti di prostituzione
NOTA
Il reato è procedibile di ufficio se collegato al reato di atti osceni in luogo pubblico ex art. 527 cp (che rende procedibile di ufficio anche il reato ex art. 609 bis) e negli altri casi previsti dall’art.609 secties c.p.. Altrimenti occorre che la prostituta abbia presentato querela nei confronti del cliente.
E’ consentito l’arresto facoltativo (del cliente) se colto in flagranza di reato.
A) Identificazione della prostituta e del cliente, nonché di eventuali testimoni.
B) Immediata refertazione medica della prostituta, al fine di accertare:
- presenza di evidenti segni di violenza (ferite lividi);
- stato di alterazione alcolica o dovuta a sostanza stupefacente;
- diminuzione della capacità di autodeterminazione all’atto sessuale dovute a fenomeni patologici temporanei o permanenti di natura varia (es. psicologici);
- stato di astinenza da sostanze stupefacenti;
- evidente stato di denutrizione o di malattia che possa far facilmente ricondurre l’attività di prostituzione al soddisfacimento dei bisogni primari.
C) Escussione a s.i.t. della prostituta, ed in particolare domandare:
- modalità della contrattazione (chi ha fatto la proposta, chi ha stabilito la somma e le prestazioni, chi ha stabilito il luogo);
- ragioni che la spingono a prostituirsi;
- se tali ragioni siano conosciute dal cliente;
- se è minacciata o costretta;
- se ha chiesto aiuto al cliente;
- se è tossicodipendente o alcolista e se è in stato di astinenza;
- se ha pianto, o, comunque, manifestato con azioni il proprio “disagio”;
- se ha età minore degli anni sedici;
- luogo in cui veniva eventualmente detenuta in stato di coazione.
- dott. Alessio Liberati - gennaio 2002
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