Massimo Mannucci, Il nuovo art. 624 bis Cod. Pen. è un vero reato autonomo?

La legge 26 marzo 2001 n. 128 nella parte in cui costituisce novella del codice penale, da un lato modificando l’art. 625 e dall’altro inserendo l’art. 624 bis, ha avuto certamente di mira l’obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento una fattispecie autonoma di reato.

Operazione che, sottraendo le aggravanti più significative del delitto di furto  dal giudizio  “bilanciamento” con le immancabili attenuanti generiche, si inserisce perfettamente nel quadro di una politica legislativa di incremento del tasso di tutela della sicurezza dei cittadini perseguito attraverso una strategia di inasprimento delle pene.

Occorre tuttavia valutare attentamente se la “ratio legis”, anche laddove sia manifestamente evidente, possa esautorare in sede interpretativa gli ulteriori canoni ermeneutici che si sono via via affermati in materia di distinzione tra fattispecie autonoma di reato e circostanza.

Nel caso di specie il legislatore al di là della intestazione della rubrica, si è pressoché   astenuto dall’intervenire sul dato testuale del furto in abitazione e del furto con strappo trasferendo letteralmente nell’art. 624 bis il contenuto dei punti 1 e 4 dell’art. 625 CP.

Se non vogliamo disattendere tutta l’elaborazione dottrinale che si è sviluppata a partire da Pannain (1)  fino a Mantovani (2), dobbiamo riconoscere che le circostanze del reato sono elementi inessenziali rispetto all’esistenza del reato stesso.

Esse si pongono ai margini (circum-stare) sono  accessorie, accidentali e pertanto incidono, anziché sull’esistenza del reato, sulla sua gravità determinando così un aggavamento o un’attenuazione della pena.

Il reato semplice diventa circostanziato nel senso che è aggavato o attenuato.

In tal guisa il cosiddetto furto semplice previsto dall’ art. 624 cp quando veniva  commesso con le modalità e sulle cose indicate nell’art. 625 cp diventava furto aggravato o pluriaggravato.

E’ forse opportuno sottolineare che la questione non è sterilmente nominalistica.

Oltre agli effetti sulla pena, le circostanze rilevano anche  materia di prescrizione del reato, di procedibilità, di competenza, di misure cautelari. Ed hanno un regime particolare anche in tema di elemento soggettivo e di concorso, nonché nelle modalità di contestazione processuale all’imputato.

Dottrina e giurisprudenza si sono perciò opportunamente affannate alla ricerca di un criterio discretivo che consenta di distinguere  tra elemento costitutivi ed elemento circostanziante.

Si è allora giunti alla conclusione che le circostanze sono elementi specializzanti di corrispondenti elementi della fattispecie incriminatrice semplice, essi si pongono  con questi in rapporto di “species” a “genus”.

Non è circostanza, ma elemento costitutivo quell’elemento che anziché specificare si aggiunge  o sostituisce.

Se dunque la differenza tra reato autonomo e circostanza va ricercata nell’essenzialità dell’elemento diverso o aggiuntivo previsto dalla norma, ne consegue che se l’elemento è essenziale e quindi costitutivo, è ravvisabile una fattispecie autonoma, altrimenti è configurabile una circostanza aggravante (3).

Analogamente se gli elementi oggettivi considerati dalla norma si aggiungono alle fattispecie incriminatrici già esistenti senza modificarne la struttura ed incidono unicamente sulla gravità dei reati e sulla misura della pena, allora siamo in presenza di circostanze del reato e non di fattispecie autonome.

E’ tuttavia pur vero che la Suprema Corte (4) ha osservato che occorre di volta in volta verificare se “nella struttura della norma e nella correlazione tra le diverse disposizioni, il legislatore abbia attribuito ad un elemento il valore di semplice accidentalità con conseguente incidenza sulle sanzioni, oppure un significato così rilevante da incidere sul precetto, nel senso che esso elemento, per la natura costitutiva, determina la configurazione di un autonomo reato”.

Alla luce di quanto sopra possiamo allora davvero concludere che è sufficiente introdurre i “nomina juris” del “furto in abitazione” e  del “furto con strappo” ed espungere dal catalogo delle circostanze aggravanti di cui all’ originario art. 625 gli elementi della introduzione in luoghi di privata dimora e dello strappo della cosa sottratta, per  trasformare quelle che erano aggravanti in elementi costitutivi del reato?.

Livorno, lì 28 maggio 2001

Massimo Mannucci
Magistrato

(riproduzione riservata)


(1)  V. PANNAIN, Gli elementi essenziali e accindentali del reato, Roma 1936; SANTORO,Teoria delle circostanze del reato, Torino 1952; MALINVERNI, Circostanze del reato, in Enc. Dir. VII 1961, 66 ss.; CONTENTO, Introduzione allo studio delle circostanze del reato, Napoli, 1963; MARINI, Le circostanze del reato, Milano, 1965

(2)  V. MANTOVANI, in Diritto Penale, Padova 1994 399 e ss.

(3)  cfr. Sez. III 83/161282

(4)  v. Sez. I sent. N. 3662 del 26 aprile 1983, Palumbo, rv 158644 ; Sez. I sent. N. 3838 del 19 aprile 1991, Filomeno, rv 186926

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